11.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 424/42
Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Vallina Fonseca / CRU
(Causa T-659/17)
(2017/C 424/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José Antonio Vallina Fonseca (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest’ultimo a risarcire il danno subito dal sig. D. José Antonio Vallina Fonseca risultante dall’insieme delle sue azioni ed omissioni che lo hanno privato delle obbligazioni e dei titoli del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. di cui era proprietario;
—
condannare il Comitato a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno sofferto, EUR 50 000 (l’«importo esigibile»);
—
aumentare l’importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il presente ricorso;
—
aumentare l’importo esigibile con gli interessi di mora a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi:
1.
Primo motivo, secondo cui la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, relativa a un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A., viola il principio nemo auditur turpitudinem opropiam allegans, nonché l’articolo 88 del regolamento 806/2014, nella misura in cui adotta un atto pregiudizievole nei confronti del Banco Popular e dei suoi azionisti in ragione di una crisi che lo stesso Comitato avrebbe innescato.
2.
Secondo motivo, in base al quale, nell’adottare la decisione di risoluzione, il Comitato ha violato l’obbligo di diligenza, il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 296 TFUE, il principio del divieto di arbitrarietà e il principio nemo auditur turpitudinem suam allegans.
3.
Terzo motivo, relativo alla violazione degli articoli 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui il ricorrente è stato obbligato a rinunciare alla sua proprietà senza essere stato sentito in udienza, né precedentemente né posteriormente.
4.
Quarto motivo, secondo cui il Comitato ha violato gli articoli 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 54 del Trattato dell’Unione europea, per aver privato il ricorrente della sua proprietà sebbene sussistessero misure alternative meno restrittive.
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