27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/49
Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
(Causa T-665/17)
(2017/C 402/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: China Construction Bank Corp. (Beijing, Cina) (rappresentanti: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupement des cartes bancaires (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CCB» — Domanda di registrazione n. 13 359 609
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/06/2017 nel procedimento R 2265/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata e rinviare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 359 609 all’EUIPO affinché quest’ultimo proceda alla registrazione; e
—
condannare l’EUIPO e qualsiasi parte che dovesse intervenire nel presente procedimento a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nel procedimento R 2265/2016-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso e nell’opposizione B 2 524 422 dinanzi alla divisione di opposizione.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 75 del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto la decisione si fonda su motivi e mezzi di prova in merito ai quali la ricorrente non ha potuto presentare le proprie deduzioni;
—
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto sono stati presi in considerazione argomenti e richieste che non sono state dedotte da nessuna delle parti e mezzi di prova che non sono stati presentati nel procedimento;
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, risultante dalle precedenti violazioni e dall’erronea applicazione delle indicazioni ai giudici sulla valutazione del rischio di confusione.
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