13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/59
Ricorso proposto il 26 settembre 2017 –Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione
(Causa T-673/17)
(2017/C 382/73)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port autonome de Namur (Namur, Belgio), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio) e Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascun ricorrente e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Tassazione dei porti in Belgio C(2017)5174 final];
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi e in particolare i porti valloni, non siano assoggettate all’imposta sulle società;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano sostanzialmente un unico motivo. A loro avviso, la Commissione ha escluso a priori l’articolo 93 TFUE che istituisce norme particolari per il settore dei trasporti e, di conseguenza, dei porti, non tenendo conto della volontà del legislatore europeo.
La valutazione della Commissione non sarebbe giustificata né in fatto né in diritto e sarebbe in contrasto con il testo dell’articolo 1 del codice delle imposte sul reddito belga [code sur les revenus belges (CIR)] e delle prerogative delle autorità pubbliche di definire le attività non economiche di interesse generale.
La posizione della Commissione non sarebbe neppure coerente con la proposta di direttiva del 16 marzo 2011 (COM(2011) 121 definitivo) relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società che prevede, anche per le società commerciali, un’esenzione dall'imposta dei sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate.
Inoltre, intimando al Belgio di modificare la sua legislazione tributaria, la Commissione tenterebbe di oltrepassare le competenze fiscali degli Stati membri, imponendo un’armonizzazione fiscale che esulerebbe dalla propria competenza ai sensi dell’articolo 113 TFUE. Essa ometterebbe quindi di tener conto delle prerogative degli Stati membri in materia di definizione delle attività di servizio pubblico e dell’ambito di applicazione della fiscalità diretta, dell’obbligo di garantire il buon funzionamento dei servizi di interesse generale («SIG») necessari per la coesione sociale ed economica nonché l’organizzazione discrezionale dei SIG. Il legislatore europeo avrebbe infatti devoluto agli Stati membri la competenza per l’esenzione fiscale delle attività che questi ultimi definiscono in modo sovrano come servizio pubblico.
A giudizio dei ricorrenti, le attività essenziali dei porti interni valloni configurano SIC, che, in base alla normativa europea, non sono disciplinati dalle norme sulla concorrenza.
Infine, i criteri europei per la definizione di un aiuto di Stato non sarebbero soddisfatti nel caso di specie, segnatamente per quanto riguarda il criterio di selettività.