11.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 424/53
Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Spagna / Commissione
(Causa T-704/17)
(2017/C 424/77)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il bando di concorso;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo: violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58 e dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, a causa della limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra l’EPSO e il candidato, compreso l’atto di candidatura.
2.
Secondo motivo: violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, a causa dell’indebita limitazione della scelta della seconda lingua a tre lingue soltanto, ossia l’inglese, il francese e il tedesco, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea, nonché a causa della limitazione, nell’ambito dell’opzione 1, della scelta della lingua 3 alle sole lingue inglese, francese e tedesca, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo: arbitrarietà della limitazione della scelta alle sole lingue inglese, francese e tedesca, che integra una discriminazione in base alla lingua, vietata dall’articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari.
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