5.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 42/29
Ricorso proposto il 14 novembre 2017 — Kerkosand / Commissione
(Causa T-745/17)
(2018/C 042/43)
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: Kerkosand spol. s.r.o. (Šajdíkové Humence, Repubblica slovacca) (rappresentata e difesa dagli avvocati A. Rosenfeld e C. Holtmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare la nullità della decisione COM(2017) 5050 final della Commissione europea del 20 luglio 2017 nel procedimento in materia di aiuti di Stato SA.38121 (2016/FC) — Repubblica slovacca «Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.»;
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in subordine, dichiarare la nullità della comunicazione della Commissione europea del 5 settembre 2017 nel procedimento SA.38121 (2014/CP) «Alleged State aid to Slovak glass sand producer NAJPI a.s.», inviata agli avvocati della ricorrente; nonché
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condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione di una disposizione formale e procedurale essenziale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, frase 1, in combinato disposto con l’articolo 4, del regolamento 2015/1589 (1).
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Secondo la ricorrente, la convenuta riterrebbe che l’aiuto soddisfi i requisiti del regolamento n. 651/2014 (2). Ciò impedirebbe alla convenuta di svolgere un esame preliminare e di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, del regolamento 2015/1589. Tale interpretazione sarebbe erronea in diritto, in quanto la convenuta avrebbe il potere di sottoporre a un esame preliminare gli aiuti disciplinati dal regolamento n. 651/2014. Il procedimento d’indagine, durato più di tre anni e mezzo, avrebbe superato la soglia della verifica prima facie e costituirebbe un esame preliminare. In conformità all’articolo 15, paragrafo 1, frase 1, del regolamento 2015/1589, quindi, la convenuta avrebbe l’obbligo di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, del regolamento 2015/1589. Tuttavia, la convenuta avrebbe violato tale obbligo, avendo respinto la denuncia in quanto infondata, senza affermare l’insussistenza di dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto concreto con il mercato interno.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle norme che disciplinano la sua attuazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a, TFUE, dell’articolo 109 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014, nonché dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589.
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La convenuta riterrebbe che, in relazione agli aiuti disciplinati dal regolamento n. 651/2014, il suo sindacato sarebbe limitato alla verifica delle condizioni per l’esenzione ai sensi di tale regolamento. Questa interpretazione sarebbe erronea in diritto, in quanto, secondo la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, dal rispetto delle condizioni di cui al regolamento n. 651/2014 conseguirebbe solo il primato della presunzione di compatibilità rispetto all’esame specifico del singolo caso. Tale primato verrebbe meno nei casi, come quello di specie, in cui prima facie l’aiuto appaia particolarmente rilevante sotto il profilo delle sue conseguenze sulla concorrenza. In queste ipotesi la convenuta sarebbe autorizzata a svolgere una valutazione di tipo individuale, al di fuori dell’ambito del regolamento n. 651/2014, facendo applicazione del diritto primario e dei principi generali del diritto dell’Unione. Non avendo esercitato tale potere discrezionale, la convenuta avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a, TFUE.
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Inoltre, la convenuta avrebbe violato l’articolo 109 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014, dal momento che avrebbe applicato tale regolamento retroattivamente al presente caso, nonostante non fossero soddisfatte le relative condizioni. L’aiuto costituirebbe un aiuto ad hoc concesso a una grande impresa. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a, del regolamento n. 651/2014, l’effetto di incentivazione di tali aiuti sarebbe soggetto a requisiti particolarmente stringenti. Non sarebbe stata fornita la prova necessaria che le autorità slovacche, prima di concedere l’aiuto, abbiano verificato il rispetto dei detti requisiti sulla base della documentazione della beneficiaria.
Infine, la convenuta avrebbe violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, non avendo avviato il procedimento d’indagine formale. Durante il procedimento d’indagine, durato più di tre anni e mezzo, la convenuta avrebbe verificato la qualità di PMI della beneficiaria, attribuita dalla convenuta stessa, solo in modo insufficiente e incompleto. Inoltre, nell’ambito di un colloquio la convenuta avrebbe manifestato espressamente l’esistenza di difficoltà quanto alla valutazione se si trattasse di un aiuto concesso in base ad un regime di aiuti oppure di un aiuto ad hoc. La convenuta avrebbe potuto lasciare tale questione irrisolta solo se avesse verificato in modo sufficiente la qualità di PMI della beneficiaria e l’avesse correttamente affermata. Tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto. Inoltre, solo nella decisione impugnata la convenuta avrebbe riconosciuto che non sussisterebbe alcuna compatibilità ai sensi del regolamento n. 800/2008 (3), dopo aver sostenuto il contrario per diversi anni.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU 2008, L 214, pag. 3).