5.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 42/30
Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) / Commissione
(Causa T-754/17)
(2018/C 042/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francia) (rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e, di conseguenza, annullare la decisione della Commissione recante il riferimento: C(2017) 5176 final relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Francia;
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
conseguentemente, annullare la decisione della Commissione europea che qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche della Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest non siano soggette all’imposta sulle società;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto il procedimento di ricorso nella causa T-39/17, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione, introdotto dalla ricorrente in merito al diritto d’accesso al fascicolo amministrativo, è tuttora pendente. Pertanto, poiché la Commissione si sarebbe basata su documenti essenziali per determinare i motivi addebitati alla ricorrente senza tuttavia comunicarglieli e ciò, nonostante le numerose richieste di quest’ultima, la decisione di esaminare simili documenti dovrebbe risultare illegittima.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di valutazione circa la qualificazione delle operazioni effettuate dal porto di Brest. Tale motivo si suddivide in due parti:
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Prima parte, relativa all’affermazione secondo la quale le attività del porto di Brest costituiscono servizi di interesse generale. La ricorrente ritiene, in una simile circostanza, che l’esenzione dall’imposta sulle società non possa essere contestata dalla convenuta se non dimostrando che si tratti di un aiuto di Stato applicato ad un’attività soggetta alle norme di concorrenza.
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Seconda parte, dedotta in via subordinata, secondo la quale, se le attività portuarie non costituissero servizi di interesse generale, le stesse costituirebbero nondimeno servizi economici di interesse generale che, nel rispetto delle norme dell’Unione, possono essere sovvenzionate anche mediante misure fiscali. La ricorrente considera che, in tal caso, non si dovrebbe ritenere che le regole di concorrenza si applichino alla fattispecie in esame.
3.
Terzo motivo, vertente sull’assenza di motivazione e sull’errore manifesto di valutazione circa la qualificazione da parte della Commissione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato. Tale motivo si suddivide in due parti.
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Prima parte, con la quale la ricorrente considera che la deroga all’applicazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 93 TFUE che dispone che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
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Seconda parte, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla carenza di motivazione circa l’applicazione dell’articolo 107 TFUE. Da un lato, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata poiché non conterrebbe nessun elemento idoneo a stabilire e dimostrare come il regime d’aiuto in questione incida, o potrebbe incidere, sugli scambi tra gli Stati membri per quanto riguarda i porti francesi e, più in particolare, il porto di Brest. Dall’altro lato, la decisione sarebbe inficiata da un manifesto errore di valutazione poiché qualifica come aiuto di Stato la misura di cui beneficia il porto di Brest nonostante non ricorra la condizione relativa al pregiudizio degli scambi.