29.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 32/37
Ricorso proposto il 20 novembre 2017 — Repubblica federale di Germania/ ECHA
(Causa T-755/17)
(2018/C 032/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica Federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs e T. Henze, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche dell’8 settembre 2017 (procedimento n. A-026-2015), in quanto la commissione di ricorso ha:
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annullato parzialmente la decisione del comitato degli Stati membri del 1o ottobre 2015 relativa alla sostanza 1,4-benzendiammina, N, N'- derivati misti del fenile e del benzile (in prosieguo: «BENPAT») CAS-n. 68953-84-4 (n. CE: 273-227-8) in quanto la decisione prevedeva l’identificazione dei metaboliti da parte dei dichiaranti, in fase di studio, in base alle linee guida OCSE TG 309,
—
annullato parzialmente la suddetta decisione, in quanto essa prevedeva la realizzazione di uno studio in base alle linee guida OCSE TG 309, e
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stabilito che la dichiarazione sul bioaccumulo presente nella motivazione della decisione debba essere rimossa;
—
inoltre, condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
La ricorrente contesta principalmente che la commissione di ricorso avrebbe oltrepassato le proprie competenze, esaminando e rivalutando interamente la decisione della valutazione nella procedura di opposizione e sarebbe così giunta alla conclusione (ingiustificata sia formalmente sia sostanzialmente) di annullare e riformare parzialmente la decisione degli Stati membri.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della commissione di ricorso per le questioni di merito attinenti alle procedure di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza Meroni della Corte di Giustizia, poiché la commissione di ricorso, in qualità di organo di un’agenzia dell’Unione, non godeva di una propria discrezionalità decisionale.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà e del principio di attribuzione delle competenze, poiché la commissione di ricorso ha violato i diritti degli Stati membri, istituzionalizzati attraverso il loro potere decisionale nel comitato degli Stati membri dell’Agenzia, poiché il diritto dell’Unione non prevede una base giuridica per gli atti di quest’ultima.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento REACH (1), non disponendo la commissione di ricorso della competenza di verifica nel merito delle decisioni di valutazione.
In subordine, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso possiede solo limitate competenze di verifica delle decisioni di valutazione adottate ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 8, del regolamento REACH.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma,, TFUE, poiché la commissione di ricorso non ha dimostrato la sua presunta competenza di verifica.
6.
Sesto motivo, secondo cui la decisione sarebbe errata nel contenuto e illegittima.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).