29.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 32/40
Ricorso proposto il 28 novembre 2017 — Estampaciones Rubí/Commissione
(Causa T-775/17)
(2018/C 032/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentanti: D. Armesto Macías e K. Caminos García, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Dichiarare ricevibile il presente ricorso, nonché i documenti allegati.
—
Con misura di organizzazione del procedimento, richiedere alla Commissione di fornire la versione integrale dei seguenti documenti, cancellando, ove risulti necessario, i dati riservati di terzi che possono contenere:
a)
Messaggio informale del 26 marzo 2013, in risposta alle lettere inviate il 22 febbraio e il 4 e 12 marzo 2013 (Álava);
b)
«Informal message in reply to the submission of 7 November (Álava)», del 4 dicembre 2012;
—
Annullare le decisioni della Commissione espresse nei suddetti documenti.
—
In subordine, dichiarare la violazione dei Trattati, causata dal silenzio della Commissione, nonché ordinarle di rispondere alla richiesta della ricorrente, inoltrata tramite lettera del 31 luglio 2017, per permettere a quest’ultima, in quanto beneficiaria dell’aiuto in questione, di esercitare i diritti processuali ad essa conferiti dal diritto dell’Unione nell’ambito di un procedimento formale ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto.
—
Condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso si chiede, in via principale, l’annullamento delle decisioni della Commissione che negano la compatibilità di determinati aiuti fiscali ricevuti dalla ricorrente sotto forma di credito di imposta del 45 % per determinati progetti di investimento, che sono state comunicate alle autorità fiscali spagnole, rappresentate dalla Diputación Foral de Álava, con lettere della Commissione intitolate «informal message» e «messaggio informale», datate 4 dicembre 2012 e 26 marzo 2013, cui la ricorrente ha avuto accesso nell’ambito di un procedimento nazionale.
In subordine, con il presente ricorso si chiede la dichiarazione della carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, causata dal silenzio della convenuta a fronte della richiesta della ricorrente, del 31 luglio 2017, che invitava la Commissione a pronunciarsi sulla natura giuridica vincolante o meno dei suddetti «messaggi informali» e, eventualmente, ad accordare alla ricorrente la corrispondente procedura di audizione nel procedimento per invocare quanto ritenuto pertinente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono state adottate trascurando le garanzie minime proprie del procedimento
—
Al riguardo si rileva che la Commissione ha trascurato le garanzie minime proprie del procedimento, pronunciandosi nei messaggi informali circa l’incompatibilità di un aiuto di Stato, senza aver seguito la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2 TFUE. Questa inosservanza della procedura comporta una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, così come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE
—
Al riguardo si rileva che le decisioni impugnate considerano erroneamente l’aiuto incompatibile, data un’asserita mancanza dell’effetto di incentivazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 265 TFUE
—
Al riguardo si rileva che la mancata risposta della Commissione alla richiesta della ricorrente di pronunciarsi sulla natura giuridica (vincolante o meno) dei «messaggi informali» e, eventualmente, di accordarle la corrispondente procedura di audizione nel procedimento, ha comportato una violazione dei Trattati a danno della ricorrente.