29.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 32/41
Ricorso proposto il 28 novembre 2017 — Autostrada Wielkopolska/Commissione
(Causa T-778/17)
(2018/C 032/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Autostrada Wielkopolska (Poznań, Polonia) (rappresentanti: O. Geiss e D. Tayar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 25 agosto 2017 nel procedimento SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia alla compagnia Autostrada Wielkopolska S.A.; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in una violazione dei diritti di partecipazione della ricorrente, in particolare il diritto di essere sentita prima dell’adozione della decisione impugnata;
—
la Commissione non ha concesso alla ricorrente un’adeguata possibilità di prendere posizione in merito agli elementi di prova forniti dallo Stato;
—
la Commissione ha privato la ricorrente del suo diritto di presentare osservazioni riguardo a determinati documenti e conclusioni essenziali sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione impugnata;
—
la possibilità che tali omissioni abbiano inciso sull’esito del procedimento di cui trattasi non può essere esclusa.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e di fatto applicando un criterio errato per stabilire se gli elementi costitutivi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatti e applicando detto criterio (errato) in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
—
la conclusione della Commissione secondo cui sussisteva un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si basa esclusivamente sul «criterio di comparazione punto a punto»;
—
la Commissione ha effettuato la valutazione secondo il criterio dell’investitore privato dopo aver già deciso che sussisteva un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
—
il «criterio di comparazione punto a punto» della Commissione è errato in diritto;
—
la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione quando ha eseguito la sua valutazione secondo il «criterio di comparazione punto a punto», in particolare per il fatto di non aver tenuto conto delle informazioni pertinenti di cui disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto nella misura in cui non ha applicato il criterio dell’investitore privato in linea con la giurisprudenza in materia e non ha fornito una motivazione adeguata, violando pertanto l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
—
la Commissione non ha applicato il criterio dell’investitore privato come elemento integrante della sua valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in violazione della giurisprudenza pertinente;
—
la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni pertinenti disponibili al momento dell’adozione della decisione impugnata e che un proprietario privato normalmente prudente e diligente, in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato, non avrebbe ignorato a priori;
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la constatazione della Commissione in merito all’incompatibilità dell’aiuto è basata su errate conclusioni ed è viziata da contraddizioni interne;
—
la Commissione è incorsa in un errore di fatto concludendo che solo gli investitori hanno beneficiato dei fondi statali.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in manifesti errori di fatto e di diritto nel calcolare l’importo dell’aiuto di Stato, avendo omesso di effettuare la propria valutazione e di fornire una motivazione adeguata;
—
la conclusione della Commissione relativa a una sovracompensazione nel corso del periodo tra settembre 2005 e ottobre 2007 risulta essere viziata da errori sostanziali di valutazione;
—
la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni pertinenti che erano disponibili al momento della decisione impugnata.