12.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 52/34
Ricorso proposto il 29 novembre 2017 — US / BCE
(Causa T-780/17)
(2018/C 052/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza:
—
annullare il rapporto di valutazione 2016 (relativo al periodo che va dal 1o settembre 2015 al 1o settembre 2016) e la decisione del 15 dicembre 2016 riguardante l’Annual salary and bonus review («ASBR») per l’anno 2016, notificati alla parte ricorrente rispettivamente il 30 novembre 2016 e il 9 gennaio 2017;
—
annullare la decisione della BCE del 3 maggio 2017 che rigetta le domande di riesame amministrativo della parte ricorrente del 15 febbraio 2017 e del 9 marzo 2017;
—
annullare la decisione della BCE del 12 settembre 2017, notificata alla parte ricorrente il 19 settembre 2017, che rigetta il reclamo di quest’ultimo presentato il 7 luglio 2017;
—
concedere il risarcimento per i danni subiti;
—
condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce 4 motivi, per quanto concerne la domanda di annullamento del rapporto di valutazione 2016.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui il rapporto di valutazione della parte ricorrente si limiterebbe a critiche generali, ripetitive e circolari.
2.
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione che vizierebbero il rapporto controverso.
3.
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere, sulle vessazioni subite dalla parte ricorrente, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.
4.
Quarto motivo, vertente sull’irregolarità procedurale commessa dalla convenuta in sede di redazione del rapporto controverso.
La parte ricorrente deduce un altro motivo vertente sull’illegittimità delle linee guida dell’esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi, nonché sulla violazione del principio di certezza del diritto, per quanto riguarda la decisione relativa all’esercizio per l’anno 2016.