5.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 42/32
Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Kraftpojkarna/Commissione
(Causa T-781/17)
(2018/C 042/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kraftpojkarna AB (Västerås, Svezia) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1.
annullare
—
l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e
—
l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese;
2.
annullare
—
l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1542 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, nei limiti in cui si applica alla ricorrente; e
3.
condannare alle spese la Commissione e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:
La Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all’atto della dichiarazione di immissione delle merce in libera pratica.
Tale motivo è basato sull’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all’impegno.
(1) GU 2013 L 176, pag. 21.
(2) GU 2016 L 176, pag. 55
(3) GU 2013 L 325, pag. 1.
(4) GU 2013 L 325, pag. 66.