5.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 42/35
Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — BTC/Commissione
(Causa T-786/17)
(2018/C 042/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BTC GmbH (Bolzano, Italia) (rappresentanti: L. von Lutterotti e A. Frei, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il provvedimento della Commissione europea relativo al recupero dei finanziamenti accordati Ref. Ares (2017) 4799558 del 27 settembre 2017 e della relativa nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, unitamente alla comunicazione Ref. Ares (2017) 4790311 del 2 ottobre 2017, congiuntamente notificati per posta elettronica il 4 ottobre 2017 all’indirizzo info@, nonché di tutti gli altri atti (anche non conosciuti), che hanno preceduto i due sopra menzionati, ad essi collegati o finalizzati alla loro esecuzione;
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in subordine, stabilire, nel contesto di una domanda di arbitrato sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di sovvenzione n. C046311 del 29 giugno 2007, che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non è da questa dovuto e di conseguenza la ricorrente ha diritto di trattenerlo;
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in ulteriore subordine, stabilire, del pari nel contesto di una domanda di arbitrato sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di sovvenzione n. C046311 del 29 giugno 2007 e solo nel caso che la ricorrente dovesse risultare debitrice di un qualsivoglia importo nei confronti della Comunità europea, sulla base della convenzione di sovvenzione n. C046311 del 29 giugno 2007, determinare l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente, e precisamente in una misura inferiore a quella indicata nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017 della Commissione europea;
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in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura, quantificate nella misura di EUR 30 000, sulla base dei parametri italiani di liquidazione forense definiti dal decreto ministeriale del Ministero della Giustizia italiano n. 55/2014, oltre al 15 % per spese forfettarie in conformità con l’articolo 15 del decreto ministeriale del Ministero della Giustizia italiano n. 55/2014, al 4 % a titolo di contributo legale alla cassa forense e al 22 % a titolo di IVA nei limiti in cui sia dovuta, riservata la determinazione più precisa, nel corso del procedimento, connessa all’entità degli esborsi effettuati.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per prescrizione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1).
2.
Secondo motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a causa dei lunghi tempi di trattamento nel rilascio dell’atto e della summenzionata nota di addebito (violazione del principio di certezza del diritto e della ragionevole durata del processo).
3.
Terzo motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 nonché dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a causa dell’errato accertamento dei fatti, della mancanza di una motivazione dell’atto, dell’insufficienza o della contraddittorietà della medesima e della violazione del diritto di accesso ai documenti.
4.
Quarto motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per violazione degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali a causa del carattere sproporzionato degli importi richiesti in ripetizione, del mancato o dell’erroneo accertamento dei fatti e dell’insufficienza o della contraddittorietà della motivazione dell’atto.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non sarebbe dovuto, poiché la Commissione ha violato il principio contrattuale di buona fede, ha ritardato e ha accertato i fatti in modo tardivo o insufficiente e non ha valutato, o ha valutato erroneamente, le prove disponibili.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non sarebbe dovuto, poiché le conclusioni della Commissione basate sulla relazione OLAF non corrisponderebbero ai fatti.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non sarebbe dovuto in tale misura in quanto, conformemente all’articolo 19 dell’allegato II della convenzione di sovvenzione, dovrebbero essere restituiti soltanto gli importi indebitamente riscossi, ad esclusione di quelli che sono stati erogati sulla base di una detrazione veritiera e conforme ai Trattati (violazione del principio di buona fede e del principio di proporzionalità).
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).