12.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 52/35
Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 –Bruel / Commissione e SEAE
(Causa T-793/17)
(2018/C 052/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Damien Bruel (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Hansen, avvocato)
Convenuti: Commissione europea e Servizio europeo per l'azione esterna
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
conseguentemente:
—
annullare la decisione non datata e sottoscritta elettronicamente il 25 settembre 2017 intitolata «Domanda di sostituzione dell’esperto principale n. 2 in “Amministrazione finanziaria e contrattuale di progetto”»;
—
dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento integrale dei danni materiali e morali a lui causati dalla violazione qualificata del diritto ad una buona amministrazione, consistente nell’adozione della decisione non datata e sottoscritta elettronicamente il 25 settembre 2017 intitolata «Domanda di sostituzione dell’esperto principale n. 2 in “Amministrazione finanziaria e contrattuale di progetto”»;
—
condannare i convenuti solidalmente a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 152 250,00 a titolo di danno materiale e la somma di EUR 25 000,00 a titolo di danno morale;
in ogni caso:
—
condannare i convenuti all’integralità delle spese;
—
riservare al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su violazioni di carattere sostanziale. Tale motivo è suddiviso in tre parti.
1.
Prima parte, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, dal momento che il ricorrente non sarebbe stato in grado di presentare il suo punto di vista riguardo agli addebiti che gli sono stati contestati prima dell’adozione della decisione impugnata.
2.
Seconda parte, vertente sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo, dal momento che il ricorrente non avrebbe avuto accesso al fascicolo che lo riguardava nonostante le domande formulate a tale riguardo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la motivazione presente nella decisione impugnata non permetterebbe al ricorrente di comprendere ciò che gli è addebitato.