12.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 52/37
Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — BASF e REACH & colours/ECHA
(Causa T-806/17)
(2018/C 052/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) e REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati, e D. Abrahams Barrister)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
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annullare la decisione DSH-30-3-D-0122-2017 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 2 ottobre 2017 che concede l’accesso alla trasmissione comune per la sostanza hexasodium 2,2’- [vinylenebis [(3-sulphonato-4,1-phenylene)imino [6-(diethylamino)-1,3,5-triazine-4,2- diyl]imino]] bis(benzene-1,4-disulphonate) (CE n. 255-217-5);
—
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento;
—
adottare qualunque altro provvedimento ritenuto opportuno.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (in prosieguo l’«Agenzia») è incorsa in un errore di fatto determinante, escludendo fatti rilevanti dal fondamento della decisione impugnata.
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Le ricorrenti sostengono che l’Agenzia, ignorando completamente gli sforzi delle parti compiuti prima del 2017 e compiendo accertamenti di fatto erronei sull’identità della prima ricorrente e sulla data di presentazione della risposta alla richiesta di informazioni dell’Agenzia, si basa su un errato accertamento dei fatti che contrasta con il principio di buona amministrazione e vizia la decisione impugnata al punto che essa deve essere annullata.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia è incorsa in errori manifesti di valutazione, omettendo di valutare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, concludendo che il richiedente ha compiuto più sforzi delle ricorrenti e omettendo di prendere in considerazione l’articolo 25 del regolamento REACH (1).
—
Le ricorrenti sostengono che l’Agenzia è incorsa in un errore manifesto di valutazione omettendo di prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti della situazione che la decisione impugnata mira a disciplinare, concludendo che il richiedente ha compiuto più sforzi delle ricorrenti, omettendo di prendere in considerazione fatti concreti della controversia dinanzi ad essa e omettendo di prendere in considerazione le preoccupazioni delle ricorrenti riguardo alla ripetizione di esperimenti su animali vertebrati da parte del richiedente, in violazione dell’articolo 25 del regolamento REACH.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia ha violato il principio della certezza del diritto ponendo le ricorrenti in una situazione inaccettabile sotto il profilo della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità del richiedente di basarsi sui dati delle ricorrenti e la qualità e l’adeguatezza dei dati del richiedente.
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Le ricorrenti ritengono che l’Agenzia, adottando la decisione impugnata, abbia violato il principio della certezza del diritto, poiché essa non limita l’accesso accordato alla trasmissione comune delle ricorrenti, anche se il richiedente effettua la registrazione mediante un opt-out totale, e poiché l’Agenzia non ha esaminato le questioni connesse al fascicolo riguardante l’opt-out totale (qualità ed eventuale ripetizione di esperimenti su animali vertebrati). Le ricorrenti si trovano quindi in una situazione d’incertezza giuridica per quanto riguarda le modalità di tutela dei propri diritti, in quanto l’ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti al richiedente rimangono opachi.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia ha violato il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha spiegato perché essa non abbia considerato rilevante la corrispondenza anteriore al 2017.
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L’Agenzia ha adottato la sua decisione impugnata basandosi solamente su una parte dei negoziati intercorsi tra le parti e ha limitato arbitrariamente il suo controllo ad alcuni scambi avvenuti tra le parti da gennaio 2017 in poi. Le ricorrenti hanno presentato tutta la corrispondenza sul merito tra il richiedente e le ricorrenti, evidenziando perché tale corrispondenza è pertinente. Nonostante i chiarimenti delle ricorrenti riguardo alla pertinenza della corrispondenza, l’Agenzia non ha fornito le ragioni per le quali non ha preso in considerazione, e di fatto ha totalmente ignorato, le comunicazioni tra le ricorrenti e SSS prima del gennaio 2017.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1).