12.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 52/40
Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione
(Causa T-814/17)
(2018/C 052/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del TFUE, caso AT.39813 — Ferrovie baltiche; e/o
—
ridurre le ammende inflitte alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017; e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su un errore manifesto di diritto, per il fatto che è stato utilizzato un criterio giuridico errato per valutare il presunto abuso. Secondo la ricorrente, potrebbe esserci un abuso solo se l’accesso ai binari fosse essenziale e indispensabile per i concorrenti per competere nel mercato a valle, circostanza che non si verifica nella fattispecie.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su manifesti errori di diritto e di valutazione. La ricorrente deduce che, anche in base al criterio giuridico (errato) applicato dalla Commissione, la rimozione dei binari che collegavano Mažeikiai nel nord-ovest della Lituania con il confine lettone (i «binari»), non essendo essi un’infrastruttura essenziale, non costituisce un abuso di posizione dominante nelle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, in quanto, secondo la ricorrente, non vi sono prove sufficienti e sussiste un difetto di motivazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nel determinare l’importo dell’ammenda.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nell’ordinare, di fatto, un provvedimento correttivo sproporzionato (vale a dire la ricostruzione dei binari).