26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/38
Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lussemburgo/Commissione
(Causa T-816/17)
(2018/C 072/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, D. Waelbroeck e A. Steichen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
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in via principale, annullare la decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.38944 cui il Lussemburgo avrebbe dato esecuzione a favore di Amazon;
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in subordine, annullare la decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.38944 cui il Lussemburgo avrebbe dato esecuzione a favore di Amazon, nella parte in cui dispone il recupero dell’aiuto;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, suddiviso in tre parti, relativo alla violazione dell’articolo 170 TFUE, in quanto la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio a favore di Amazon EU S.à r.l. (in prosieguo: la «LuxOpCO»).
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Prima parte, vertente sul fatto che l’applicazione della decisione anticipata nonché il suo rinnovo nel 2011 non avrebbe comportato la concessione di alcun vantaggio, nella misura in cui il canone che un terzo avrebbe versato per una licenza sulle attività immateriali sarebbe stato superiore a quello pagato dalla LuxOpCo a favore di Amazon Europe Holding Technologies SCS (in prosieguo: la «LuxSCS») in forza dell’accordo di licenza. Il ricorrente considera che la decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.38944 cui il Lussemburgo avrebbe dato esecuzione a favore di Amazon (in prosieguo: la «decisione impugnata»), afferma erroneamente che il canone effettivamente pagato dalla LuxOpCo si discosta da un prezzo di libera concorrenza.
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Seconda parte, riguardante manifesti errori di fatto e di diritto di cui sarebbe inficiata l’analisi effettuata nella decisione impugnata attinente ad un’applicazione asseritamente erronea del metodo basato sul margine netto dell’operazione negoziale nell’ambito della decisione anticipata, sia nella scelta della parte sottoposta a test sia nell’applicazione dei parametri di detto metodo.
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Terza parte, concernente l’argomento secondo cui, al contrario, sarebbe il calcolo del prezzo di trasferimento quale effettuato dalla Commissione nella decisione impugnata che comporterebbe un risultato che si discosta manifestamente dal principio di libera concorrenza.
2.
Secondo motivo, articolato in due parti, relativo alla violazione dell’articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato la selettività della decisione anticipata di cui trattasi.
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Prima parte, vertente sul fatto che la Commissione presupporrebbe erroneamente la selettività della decisione anticipata in questione mentre, in applicazione della giurisprudenza, la Commissione non potrebbe concludere che sussiste un vantaggio per presumere la selettività di quest’ultimo ma dovrebbe obbligatoriamente, nella sua analisi di selettività, definire anzitutto l’ambito di riferimento applicabile, e successivamente identificare una deroga a tale ambito di riferimento.
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Seconda parte, concernente la circostanza che la Commissione non avrebbe fornito la prova dell’asserita selettività del presunto aiuto nei suoi ragionamenti a titolo sussidiario. Tali due constatazioni di selettività accessorie sarebbero manifestamente viziate in quanto la Commissione incorrerebbe in errore relativamente agli ambiti di riferimento e, in ogni caso, non dimostrerebbe la sussistenza di alcuna deroga a questi ultimi.
3.
Terzo motivo, attinente alla violazione degli articoli 4 TFUE e 5 TFUE, in quanto la Commissione procederebbe ad un’armonizzazione fiscale dissimulata imponendo la propria interpretazione del «buon» prezzo di trasferimento che la LuxOpCo dovrebbe versare alla LuxSCS in forza dell’accordo di licenza di cui trattasi. Al riguardo, il ricorrente sostiene che la Commissione procederebbe in realtà ad una strumentalizzazione del diritto sugli aiuti di Stato per realizzare un'armonizzazione fiscale dissimulata in materia di prezzi di trasferimento, in violazione della competenza esclusiva degli Stati membri nel settore della fiscalità diretta.
4.
Quarto motivo, attinente alla violazione del regolamento 2015/1589 e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione avrebbe agito in violazione dei diritti della difesa adottando una decisione che respinge laconicamente gli elementi ex post forniti da Amazon e il cui argomento centrale, vale a dire l’errore nella scelta della parte sottoposta a test ai fini del metodo basato sul margine netto dell’operazione negoziale, non ha potuto essere ulteriormente commentato dal Granducato di Lussemburgo o da Amazon.
5.
Quinto motivo, sollevato in subordine, riguardante la violazione da parte della Commissione dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589, in quanto il recupero dell’aiuto sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto, tenuto conto della buona fede del Granducato di Lussemburgo nell’applicazione dei prezzi di trasferimento e dell’imprevedibilità del nuovo metodo relativo ai prezzi di trasferimento adottato dalla Commissione nella decisione impugnata.