26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/40
Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)
(Causa T-823/17)
(2018/C 072/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Etnia Dreams, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: P. Gago Comes, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Serge Poisson (Limal, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Etnik» — Domanda di registrazione n. 15 721 301
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 ottobre 2017 nel procedimento R 880/2017-4
Conclusioni
A seguito dell’accoglimento della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di adottare una nuova decisione in cui si dichiari l’accoglimento dell’opposizione n. B 2 791 229, e quindi, una volta espletate le necessarie formalità di legge, respingere la richiesta di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 15 721 301 «Etnik» per le classi 3 e 35, in forza degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento RMUE (regolamento sul marchio dell’Unione europea), in quanto sussiste un rischio di confusione con il marchio comunitario n. 11 017 241 di cui è titolare la Etnia Dreams S.L.
Motivi invocati
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La base dell’opposizione si inquadra chiaramente nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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Il convenuto avrebbe dovuto applicare l’ultimo periodo della regola 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, e quindi avrebbe dovuto notificare l’irregolarità affinché questa fosse sanata nel termine di due mesi.
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Violazione degli articoli 41 e 42 del regolamento n. 207/2009.
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Violazione degli articoli 10, 41, 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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Violazione dei principi di buona fede e di rispetto del legittimo affidamento.