19.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 63/21
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — achtung! / EUIPO (achtung!)
(Causa T-832/17)
(2018/C 063/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: achtung! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: G.J. Seelig e D. Bischof, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «achtung!» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 297 443
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 nel procedimento R 490/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4);
—
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4) in modo da consentire la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1 297 443 «achtung!» (denominativa/figurativa);
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento nonché alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001. Il convenuto ha valutato erroneamente il carattere distintivo del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 e ha violato i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione.