ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
1o febbraio 2018 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo EXPRESSVPN – Impedimento assoluto alla registrazione – Domanda di riforma – Capo della domanda unico – Irricevibilità»
Nella causa T‑265/17,
ExpressVPN Ltd, con sede in Glen Vine (Île de Man), rappresentata da A. Muir Wood, barrister,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2017 (procedimento R 1352/2016-5), concernente la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1265562 del marchio figurativo EXPRESSVPN,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso e la richiesta di riservatezza depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2017,
vista l’eccezione di irricevibilità depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2017,
viste le osservazioni della ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2017,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Il 3 luglio 2015 la Express VPN Ltd, ricorrente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di protezione della registrazione internazionale n. 1265562, in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
3
I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 42 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Fornitura di servizi di consulenza, informazioni e servizi di consulenti in tecnologie dell’informazione; servizi di sicurezza dei dati; sviluppo di software».
4
Il 26 maggio 2016 l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001], per il motivo che il segno richiesto era, da un lato, descrittivo e, dall’altro, privo di carattere distintivo. L’esaminatore ha anche respinto l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il segno richiesto aveva acquisito carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).
5
Il 25 luglio 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore.
6
Con decisione del 16 febbraio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Anzitutto, essa ha considerato sostanzialmente che il segno richiesto era descrittivo, in quanto esso, nei confronti di un pubblico anglofono avente un livello di attenzione superiore alla media, descriveva le caratteristiche dei servizi richiesti. Essa, poi, ha ritenuto che detto segno fosse anche privo di carattere distintivo. Infine, la commissione di ricorso ha rilevato che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non suffragavano l’affermazione secondo cui l’elemento «expressvpn» era divenuto riconoscibile come marchio della titolare della registrazione internazionale.
Conclusioni delle parti
7
Nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
«riformare la decisione impugnata in modo da consentire la registrazione del marchio per il motivo che il marchio non è descrittivo né privo di carattere distintivo e tenuto conto della prova del carattere distintivo acquisito fornita all’esaminatore e alla quinta commissione di ricorso»;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
8
Nell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
–
condannare la ricorrente alle spese;
–
in subordine, qualora il Tribunale considerasse il ricorso ricevibile, fissare un nuovo termine per la prosecuzione del procedimento.
9
Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità. Essa precisa di aver chiesto unicamente la riforma della decisione impugnata, «consentendo in tal modo la registrazione del marchio nel registro dei marchi dell’Unione europea da parte del[l’EUIPO] e garantendo una protezione per quanto concerne l’Unione europea». La ricorrente chiede altresì l’accoglimento della domanda presentata in subordine dall’EUIPO e volta alla prosecuzione del procedimento nonché la condanna dell’EUIPO alle spese relative all’eccezione di irricevibilità.
In diritto
10
In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito.
11
Nel caso di specie, poiché l’EUIPO ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità del ricorso, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di pronunciarsi su tale domanda senza proseguire il procedimento.
12
A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO fa valere, in sostanza, che il ricorso è irricevibile in quanto l’unico capo delle conclusioni è volto ad ottenere la riforma della decisione impugnata affinché il marchio richiesto possa essere registrato. Orbene, il Tribunale non sarebbe competente a conoscere di una domanda diretta a fargli modificare la decisione di una commissione di ricorso, o registrando esso stesso il marchio, o chiedendo all’EUIPO di procedere alla sua registrazione.
13
Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente precisa di aver chiesto unicamente la riforma della decisione impugnata, «consentendo in tal modo la registrazione del marchio nel registro dei marchi dell’Unione europea da parte del[l’EUIPO] e garantendo una protezione per quanto concerne l’Unione europea».
14
Occorre rilevare, in proposito, che l’unico capo delle conclusioni del presente ricorso costituisce una domanda di riforma, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001), il quale stabilisce che, riguardo ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, «[i]l Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata». Poiché la ricorrente ha sottolineato, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, di aver chiesto unicamente la «riforma» della decisione impugnata, «consentendo in tal modo la registrazione del marchio», non è possibile per il Tribunale, nel caso di specie, interpretare detto unico capo delle conclusioni come volto ad ottenere sia l’annullamento sia la riforma di detta decisione.
15
Orbene, il Tribunale ha già dichiarato che, poiché l’annullamento totale o parziale di una decisione costituisce una condizione preliminare e necessaria per poter accogliere una domanda di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, tale domanda non può essere accolta in mancanza di una domanda di annullamento della decisione contestata [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2006, Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non pubblicata, EU:T:2006:370, punto 99].
16
In ogni caso, poiché la domanda della ricorrente è diretta alla «registrazione del marchio nel registro dei marchi dell’Unione europea da parte dell’EUIPO», occorre ricordare che il potere di riforma del Tribunale ha ad oggetto l’adozione da parte di quest’ultimo della decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2007, Koipe/UAMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, punti 29 e 30; dell’11 febbraio 2009, Bayern Innovativ/UAMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non pubblicata, EU:T:2009:34, punti da 14 a 16, e del 9 settembre 2011, Deutsche Bahn/UAMI – DSB (IC4), T‑274/09, non pubblicata, EU:T:2011:451, punto 22].
17
Pertanto, la ricevibilità di un capo delle conclusioni diretto alla riforma, da parte del Tribunale, della decisione di una commissione di ricorso deve essere valutata alla luce delle competenze a questa conferite dal regolamento n. 207/2009.
18
Orbene, si deve rilevare che, da un lato, in forza dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), in seguito all’esame sul merito del ricorso proposto avverso la decisione di uno degli organi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del medesimo regolamento (divenuto articolo 66, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), la commissione di ricorso «può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura». Ne consegue che la commissione di ricorso non è competente ad adottare un provvedimento ingiuntivo nei confronti dell’organo da cui promana la decisione esaminata [ordinanze del 30 giugno 2009, Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, punto 16, e del 17 maggio 2017, Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T‑164/16, non pubblicata, EU:T:2017:352, punto 18].
19
Dall’altro lato, occorre rammentare che la registrazione di un marchio dell’Unione europea è conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 45 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 51 del regolamento 2017/1001), fermo restando che gli organi dell’EUIPO competenti in materia di registrazione di marchi dell’Unione europea non adottano, al riguardo, decisioni formali che possano costituire oggetto di ricorso.
20
Infatti, l’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone che, «[s]e la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all’articolo 41, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, sono iscritti nel registro» (l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è divenuto l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è divenuto l’articolo 111 del regolamento 2017/1001).
21
Orbene, in forza dell’articolo 131 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 160 del regolamento 2017/1001), un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell’EUIPO in merito a una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, incluse le questioni di cui agli articoli 36, 37 e 68 di detto regolamento (divenuti articoli 41, 42 e 76 del regolamento 2017/1001), salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento (divenuto articolo 161, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all’opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea.
22
Dalle disposizioni citate ai punti 20 e 21 supra emerge che le competenze attribuite all’esaminatore e alla divisione di opposizione non hanno ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’insieme delle condizioni di registrazione di un marchio dell’Unione europea previste all’articolo 45 del regolamento n. 207/2009.
23
Ne consegue che, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione dell’esaminatore o della divisione di opposizione, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, una commissione di ricorso può essere chiamata a pronunciarsi, alla luce delle competenze conferitele dall’articolo 64, paragrafo 1, dello stesso regolamento, solamente su talune delle condizioni di registrazione del marchio dell’Unione europea precedentemente menzionate al punto 21, vale a dire o sulla conformità della domanda di registrazione alle disposizioni del regolamento de quo, o sull’esito dell’opposizione di cui la domanda può costituire oggetto.
24
Conseguentemente, si deve rilevare che una commissione di ricorso non è competente a conoscere di una domanda diretta a farle registrare un marchio dell’Unione europea (v. ordinanza del 17 maggio 2017, THE TRAVEL EPISODES, T‑164/16, non pubblicata, EU:T:2017:352, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
25
Non spetta pertanto nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma diretta a fargli modificare la decisione di una commissione di ricorso in tal senso (ordinanza del 30 giugno 2009, Natur-Aktien-Index, T‑285/08, EU:T:2009:230, punto 23).
26
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre respingere il ricorso in quanto irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi sulla richiesta di riservatezza presentata dalla ricorrente.
Sulle spese
27
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
28
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dispone quanto segue:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ExpressVPN Ltd è condannata alle spese.
Lussemburgo, 1o febbraio 2018
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
S. Gervasoni
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.