Edizione provvisoria
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
22 giugno 2018 (*)
«Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva diflubenzurone – Condizioni di approvazione di immissione sul mercato – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»
Nella causa T‑476/17 R,
Arysta LifeScience Netherlands BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da C. Mereu e M. Grunchard, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza (1)
[omissis]
In diritto
[omissis]
Sull’urgenza
23 Per verificare se le misure provvisorie richieste siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata, in generale, in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso nel merito senza subire un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
24 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste urgenza solo se il danno grave e irreparabile temuto dalla parte che chiede i provvedimenti provvisori sia imminente a un punto tale che la sua realizzazione sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Tale parte è tenuta, in ogni caso, a provare i fatti su cui sarebbe basata la prospettiva di tale danno, fermo restando che un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione di provvedimenti provvisori (v. ordinanza del 23 marzo 2017, Gollnisch/Parlamento, T‑624/16, non pubblicata, EU:T:2017:243, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
25 Peraltro, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori «contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori».
26 Pertanto, una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi su tale domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda (v. ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
27 Sempre secondo costante giurisprudenza, per poter valutare se tutte le condizioni menzionate ai precedenti punti 23, 24 e 26 siano soddisfatte, il giudice dei procedimenti sommari deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, che dimostrino la situazione in cui si trova la parte che richiede i provvedimenti provvisori e consentano di valutare le conseguenze che deriverebbero verosimilmente dalla mancanza dei provvedimenti richiesti. Ne consegue che detta parte, segnatamente quando invoca il verificarsi di un danno di tipo economico, deve produrre, con documenti giustificativi, un’immagine fedele e complessiva della sua situazione finanziaria (v. ordinanza del 29 febbraio 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, T‑732/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:129, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
28 Infine, sebbene la domanda di provvedimenti provvisori possa essere completata su punti specifici mediante rinvii a documenti ad essa allegati, questi ultimi non possono porre rimedio alla mancanza degli elementi essenziali nella medesima domanda. Non spetta al giudice dei procedimenti sommari ricercare, in luogo della parte interessata, gli elementi contenuti negli allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, nel ricorso principale o negli allegati al ricorso principale che siano idonei a suffragare la domanda di provvedimenti provvisori. Un obbligo di questo tipo posto a carico del giudice dei procedimenti sommari sarebbe del resto tale da privare di effetti l’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la domanda relativa a provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato (v., in tal senso, ordinanza del 20 giugno 2014, Wilders/Parlamento e a., T‑410/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:564, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
29 È alla luce di tali criteri che occorre esaminare se la ricorrente riesca a dimostrare l’urgenza.
30 La ricorrente fa valere, in sostanza, un danno grave e irreparabile derivante dal rischio di conseguenze negative sul suo fatturato e sui suoi utili, dal rischio di perdita di quote di mercato, di effetti su uno dei suoi siti di produzione e di danno alla sua reputazione.
Sulla gravità del danno
31 In primo luogo, per quanto riguarda il danno asserito, derivante dal rischio di conseguenze negative sul fatturato e sugli utili, la ricorrente ritiene che, a causa del regolamento impugnato, subirà una perdita notevole di fatturato e di utili. A tal riguardo, occorre quindi rilevare che la natura del danno asserito è di tipo puramente economico.
32 Orbene, per quanto riguarda la gravità del danno economico dedotto, secondo una giurisprudenza costante, il provvedimento provvisorio richiesto è giustificato unicamente se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale (v. ordinanza del 30 aprile 2010, Xeda International e Pace International/Commissione, T‑71/10 R, non pubblicata, EU:T:2010:173, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
33 Sotto un primo profilo, secondo costante giurisprudenza, l’analisi della gravità di tale danno deve essere effettuata alla luce, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene [v. ordinanza del 15 novembre 2011, Xeda International/Commissione, T‑269/11 R, non pubblicata, EU:T:2011:665, punto 20 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza del 15 aprile 1998, Camar/Commissione e Consiglio, C‑43/98 P(R), EU:C:1998:166, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].
34 Inoltre, si deve ricordare che, sempre secondo costante giurisprudenza, è stato dichiarato che, da un lato, trattandosi di una perdita pari a una quota inferiore al 10% del fatturato di imprese attive su mercati altamente regolamentati, le difficoltà finanziarie che queste ultime rischiavano di subire non apparivano tali da mettere in pericolo la loro stessa esistenza [ordinanza del 15 novembre 2011, Xeda International/Commissione, T‑269/11 R, non pubblicata, EU:T:2011:665, punto 21; v. anche, in tal senso, ordinanza dell’11 aprile 2001, Commissione/Bruno Farmaceutici e a., C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, punto 106] e, dall’altro, con riferimento a una perdita pari a circa due terzi del fatturato di tali imprese, pur ammettendo che le difficoltà finanziarie causate a queste ultime potessero essere di natura tale da mettere in pericolo la loro esistenza, si è sottolineato nondimeno che, in un settore fortemente regolamentato che richiede spesso investimenti considerevoli e in cui le autorità competenti possono essere indotte ad intervenire qualora sorgano rischi per la sanità pubblica, per ragioni che non sempre sono prevedibili dalle imprese interessate, spettava a queste ultime, a meno di non dover sopportare esse stesse il danno derivante da un simile intervento, premunirsi contro le conseguenze di quest’ultimo mediante una politica idonea [v. ordinanza del 16 giugno 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, C‑170/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:462, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
[omissis]
37 Il fatturato al pari dell’utile ricavato dalla vendita della sostanza in questione per l’uso vietato dal regolamento impugnato rappresentano quindi una quota limitata del fatturato o dell’utile lordo della ricorrente o di quello del gruppo al quale essa appartiene [v., in tal senso e per analogia, ordinanza dell’11 aprile 2001, Commissione/Bruno Farmaceutici e a., C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, punto 105].
38 Pertanto, la sola perdita del fatturato o degli utili ricavati da tali vendite non può essere sufficiente per ritenere che il danno asserito sia grave ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 36.
39 Sotto un secondo profilo, come è stato sottolineato dalla ricorrente, è stato tuttavia riconosciuto, nell’ordinanza del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione (T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 69), che, nella valutazione della gravità del danno, il giudice dei procedimenti sommari non può limitarsi a ricorrere, in modo meccanico e rigido, solamente al fatturato pertinente, ma spetta parimenti a tale giudice tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e metterle in relazione, quando adotta la propria decisione, con il danno cagionato in termini di fatturato.
40 In sede di analisi della gravità del danno in tale causa si è quindi tenuto conto della grave crisi economica e finanziaria che l’economia mondiale subiva da mesi e che incideva sul valore del gruppo al quale apparteneva la ricorrente. Il giudice dei procedimenti sommari ne ha concluso che, tenuto conto di tali particolari circostanze, la ricorrente aveva dimostrato la gravità del danno che essa avrebbe subito se i provvedimenti provvisori richiesti non fossero stati concessi.
41 È giocoforza constatare che la ricorrente non fa valere siffatta situazione eccezionale.
42 Tuttavia, sebbene la ricorrente non proceda a una chiara individuazione delle circostanze che, nel caso di specie, sarebbero pertinenti in sede di esame della gravità del danno da essa subito, sembra che, nell’ambito dei suoi rilievi relativi a tale aspetto del danno, essa deduca una serie di elementi che potrebbero essere considerati rientranti in dette circostanze proprie del caso di specie.
43 Occorre quindi esaminare le sue affermazioni riguardanti le conseguenze previste sulla sua attività inerente al diflubenzurone, derivanti, da un lato, dall’applicazione della normativa brasiliana 7.802/89 e, dall’altro, dalla fissazione di un nuovo limite massimo di residui (in prosieguo: l’«LMR»).
[omissis]
45 A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che, in generale, la diminuzione delle vendite in paesi non membri dell’Unione quale conseguenza dell’adozione di un regolamento che vieta o limita l’uso di una sostanza per il fatto che alcuni paesi terzi applicherebbero la normativa dell’Unione non può essere presa in considerazione nella valutazione della gravità del danno asserito, in quanto tali misure sarebbero la conseguenza diretta non già del regolamento impugnato, bensì di una decisione adottata dalle autorità di ciascun paese terzo nell’esercizio del loro potere sovrano (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
46 Inoltre, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato che i provvedimenti provvisori richiesti, ammettendo che vengano concessi, impedirebbero alle autorità brasiliane di vietare la vendita di diflubenzurone sul loro territorio a fini alimentari. Pertanto, essa non ha dimostrato che la sospensione dell’esecuzione del regolamento impugnato sarebbe tale da impedire la realizzazione del danno asserito (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
47 Infine, risulta che la concretizzazione di tale timore è ipotetica in quanto la ricorrente dispone di uno studio del 28 febbraio 2017, effettuato conformemente alle ultime raccomandazioni, che conferma la mancanza di potenziale genotossico del PCA («Test di mutazione in vivo al locus cII su ratti transgenici F344 Big Blue® e analisi micronucleica del sangue periferico»). Pertanto, si possono nutrire ragionevoli dubbi riguardo alla valutazione finale delle autorità brasiliane concernente la genotossicità del diflubenzurone in quanto si può ritenere che, alla luce di tale studio, queste ultime considerino che i risultati aggiornati della comunità scientifica non depongono a favore di un divieto. L’aspetto del danno asserito al riguardo non può che essere incerto, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 24.
48 Pertanto, le conseguenze previste dalla ricorrente sulla sua attività inerente al diflubenzurone, derivanti dall’applicazione della normativa brasiliana 7.802/89, non costituiscono una circostanza particolare che consente di concludere per la gravità del danno.
[omissis]
52 È quindi giocoforza constatare che il caso di specie non presenta alcuna circostanza particolare che, valutata alla luce del fatturato pertinente, induca il giudice dei procedimenti sommari a concludere per la gravità del danno asserito derivante dal rischio di conseguenze negative sul suo fatturato e sui suoi utili.
[omissis]
61 In terzo luogo, per quanto riguarda la gravità del danno asserito, derivante dal rischio di incidenza su uno dei suoi siti di produzione, la ricorrente precisa che essa fabbrica la sostanza di cui trattasi esclusivamente in un sito di produzione ubicato ad Ankerweg (Paesi Bassi), in gran parte destinato alla produzione della sostanza in questione per un uso all’interno e all’esterno dell’Unione. La perdita dell’etichetta «per colture commestibili» del diflubenzurone nell’ambito dell’Unione significherebbe una perdita di assorbimento dei costi di produzione pari a EUR 618 859, il che rappresenterebbe l’89,7% della totalità dell’assorbimento dei costi e una perdita di volume pari a kg 36 735, ossia il 95% del volume all’interno dell’Unione. Pertanto, l’incidenza della perdita dei volumi di diflubenzurone per colture commestibili significherebbe che l’insieme dei prodotti restanti dovrebbe assorbire tale costo di EUR 618 859, il che comporterebbe un aumento dei costi e ridurrebbe la concorrenza nel mercato dell’Unione e negli altri mercati mondiali per tutti gli altri prodotti.
62 Inoltre, nei suoi rilievi relativi all’irreparabilità del danno asserito, derivante dal rischio di incidenza su uno dei suoi siti di produzione, la ricorrente fa valere una serie di elementi rientrante, in realtà, nella valutazione della gravità del danno. Infatti, essa sottolinea che circa 25 dipendenti dell’attuale sito di produzione sono assegnati alla sostanza di cui trattasi e ai prodotti la cui formula è a base di diflubenzurone, che la redditività di tale sito è in percolo in quanto i prodotti destinati alle colture commestibili nell’Unione assorbono un importo di EUR 618 859 (ovvero il 16,7%) sull’importo totale di EUR 3 699 373 dei costi di produzione di diflubenzurone del sito di Ankerweg, anche se il loro volumerappresenta l’8,4% del volume totale. Peraltro, essa ricorda in particolare che la revisione dell’LMR per i prodotti commestibili avrebbe un’incidenza significativa sui prodotti venduti nei principali mercati del mondo e che, poiché la produzione totale di diflubenzurone rappresenterebbe circa il 30% del volume e assorbirebbe circa il 30% dei costi del sito di Ankerweg, la riduzione o la perdita dei prodotti venduti nel mercato mondiale avrebbe un’incidenza significativa sulla redditività di detto sito.
63 Dalle suesposte considerazioni emerge che il danno asserito, derivante dalla prevista incidenza del regolamento impugnato sul sito di produzione situato ad Ankerweg, è di natura pecuniaria.
64 A tal proposito, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 32, riguardo alla gravità di siffatto pregiudizio, il provvedimento provvisorio richiesto è giustificato unicamente se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale.
65 Orbene, sotto un primo profilo, il timore della ricorrente non riguarda il fatto che sia messa in pericolo la sua esistenza, bensì la redditività di un sito di produzione. A tal riguardo, contrariamente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 27, la ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di concludere per la sussistenza di una qualsiasi minaccia alla sua sopravvivenza, derivante dai rischi asseriti in relazione alla redditività del sito.
66 Sotto un secondo profilo, il sito considerato produce la sostanza di cui trattasi per essere utilizzata non esclusivamente all’interno dell’Unione, ma anche al di fuori dell’Unione. Poiché la ricorrente sottolinea gli eventuali effetti della fissazione di un nuovo LMR per i prodotti commestibili sulle sue vendite nel mondo, è sufficiente rinviare alla motivazione esposta al precedente punto 50 per escludere la pertinenza di tale argomento.
67 Sotto un terzo profilo, contrariamente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 27, la ricorrente non fornisce al giudice dei procedimenti sommari elementi essenziali che gli consentano di esaminare la gravità delle conseguenze asserite, quali informazioni relative alle possibilità di riassegnazione del personale interessato o di riconversione dei processi di fabbricazione della sua catena di produzione all’interno di tale sito. Parimenti, la Commissione rileva, correttamente, che la ricorrente non ha dimostrato che tale sito di produzione non poteva servire alla fabbricazione di uno dei numerosi altri prodotti fitosanitari elaborati dal gruppo della ricorrente.
68 Pertanto, le sole conseguenze su uno dei siti di produzione non possono essere sufficienti per ritenere che il danno asserito sia grave ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 64.
[omissis]
71 In quarto luogo, per quanto riguarda la gravità del danno asserito, derivante dal rischio di danno alla reputazione, la ricorrente afferma che il regolamento impugnato recherà un pregiudizio generalizzato alla sua reputazione, alla reputazione dei suoi prodotti a base di diflubenzurone e alla reputazione del suo marchio principale Dimilin nonché al tipo di formulazione connessi a tali prodotti.
72 Sotto un primo profilo, poiché la ricorrente teme che il regolamento impugnato, da un lato, stigmatizzando il diflubenzurone, comprometta la sua reputazione in generale, la reputazione dei suoi prodotti a base di diflubenzurone e del suo marchio principale Dimilin nonché il tipo di formulazione connessi a tali prodotti, e, dall’altro, rimetta più in generale in discussione la sua esperienza nel settore dei prodotti fitosanitari, la sua capacità di fornire prodotti sicuri di elevata qualità e dia luogo a un effetto di ricaduta negativo sulla reputazione di altri prodotti da essa fabbricati, in particolare nel settore fitosanitario, occorre rilevare che il ritiro di un prodotto fitosanitario dal mercato – e, a fortiori, l’imposizione di una limitazione nel suo ambito di utilizzo – non è necessariamente pregiudizievole per la reputazione dell’impresa interessata nel suo insieme. A tal riguardo, è noto che sono già stati ritirati dal mercato i prodotti di numerose imprese attive nel mercato di cui trattasi, senza che tali imprese o i loro prodotti si possano tuttavia considerare stigmatizzati. Le autorità di regolamentazione e gli operatori del settore interessato, che hanno familiarità con il contesto normativo, hanno piuttosto tendenza a percepire una decisione che nega l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario come facente parte, di norma, di una procedura di regolamentazione. Invero, siffatta decisione può essere considerata come il semplice risultato dell’evoluzione scientifica e del miglioramento dei metodi di ricerca (v., in tal senso, ordinanza del 15 novembre 2011, Xeda International/Commissione, T‑269/11 R, non pubblicata, EU:T:2011:665, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
73 Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, se un danno alla reputazione della ricorrente risultasse effettivamente dall’adozione del regolamento impugnato, tale danno sarebbe stato già provocato alla data dell’adozione di detto regolamento e durerebbe fino a quando quest’ultimo non sia annullato con la decisione che si pronuncia sul ricorso principale (v., in tal senso, ordinanza del 15 novembre 2011, Xeda International/Commissione, T‑269/11 R, non pubblicata, EU:T:2011:665, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
74 Sotto un terzo profilo, la ricorrente invoca la particolare delicatezza del settore sanitario. Tuttavia, dato che il regolamento impugnato è stato adottato al termine di un procedimento amministrativo complesso durato diversi anni, al quale hanno partecipato periti scientifici e professionisti del settore interessato, la sospensione dell’esecuzione di tale regolamento disposta dal giudice dei procedimenti sommari in via puramente provvisoria e nell’ambito di un procedimento sommario non sarebbe tale da dissipare gli eventuali dubbi riguardo alla fondatezza della mancanza di pericolosità del diflubenzurone nel mercato delle colture commestibili (v., in tal senso, ordinanza del 15 novembre 2011, Xeda International/Commissione, T‑269/11 R, non pubblicata, EU:T:2011:665, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, va rilevato che, contrariamente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 27, la ricorrente non spiega in quale misura il caso di specie renderebbe tali constatazioni irrilevanti e, in particolare, non precisa in quale misura la sospensione dell’esecuzione del regolamento impugnato porrebbe fine ai timori che possono essere già sorti in seguito alla pubblicazione della valutazione del diflubenzurone da parte dello Stato membro relatore e dell’EFSA e delle conclusioni per quanto riguarda segnatamente la genotossicità del PCA, documenti consultabili da vari anni.
75 Parimenti, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo la quale è assai probabile che il regolamento impugnato incida pesantemente sulla fiducia dei consumatori nei prodotti a base di diflubenzurone e sia fonte di notevole preoccupazione per i consumatori riguardo alla sua innocuità, dagli elementi contenuti nel fascicolo non risulta che una sospensione in via provvisoria, disposta dal giudice dei procedimenti sommari, sarebbe un provvedimento atto a impedire siffatta perdita di fiducia. A tal riguardo, la ricorrente si limita ad affermare che, qualora il mantenimento di detto regolamento sia autorizzato, la stigmatizzazione inerente alla sostanza di cui trattasi, dovuta alla limitazione imposta da tale regolamento, rischia di aumentare col tempo. Orbene, come è stato sottolineato al precedente punto 73, l’individuazione della pericolosità del diflubenzurone nel mercato delle colture commestibili e la comunicazione di tale informazione al pubblico è anteriore all’adozione del regolamento impugnato.
76 In quinto e ultimo luogo, occorre sottolineare che, come è stato precisato al precedente punto 34, nell’ambito di un mercato fortemente regolamentato, come quello del caso di specie, e che può essere oggetto di un rapido intervento delle autorità competenti qualora sorgano rischi per la sanità pubblica, per ragioni che non sempre sono prevedibili, spetta alle imprese interessate, a meno di non dover sopportare esse stesse il danno derivante da un simile intervento, premunirsi contro le conseguenze di quest’ultimo mediante una politica idonea [v. ordinanza del 16 giugno 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, C‑170/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:462, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
77 Nella fattispecie, non prima del 7 settembre 2012, in occasione della presentazione delle conclusioni dell’EFSA che individuavano una nuova difficoltà, relativa alla potenziale esposizione al PCA quale residuo (v. supra, punto 5), o, quantomeno, il 18 luglio 2013, quando la Commissione ha comunicato alla ricorrente la decisione di riesaminare l’approvazione della sostanza in questione conformemente all’articolo 21 del regolamento n. 1107/2009 (v. supra, punto 7), la ricorrente disponeva di informazioni in base alle quali rientrava nella sua diligenza adottare provvedimenti adeguati per premunirsi contro gli eventuali rischi di limitazioni nell’utilizzo del diflubenzurone, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 76. Inoltre, va rilevato che la presente domanda di provvedimenti provvisori non contiene indicazioni al riguardo. Del resto, tutte queste considerazioni sono pertinenti anche se fosse riconosciuto, come afferma la ricorrente nella sua domanda, che solo a partire dal luglio 2015 essa avrebbe potuto avere motivo di rispondere alle preoccupazioni relative alla genotossicità del metabolita.
78 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la ricorrente non ha dimostrato la gravità del danno asserito.
Sull’irreparabilità del danno
79 Peraltro, non risulta neppure che il danno asserito nella fattispecie possa essere qualificato come irreparabile.
80 In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Un tale pregiudizio potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE [v. ordinanze del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 48 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].
81 Nel caso in cui si verifichi tale danno, il provvedimento provvisorio richiesto è giustificato unicamente se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale (ordinanza del 3 dicembre 2002, Neue Erba Lautex/Commissione, T‑181/02 R, EU:T:2002:294, punto 84). Poiché l’imminente scomparsa dal mercato costituisce effettivamente un danno grave quanto irrimediabile, l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto risulta giustificata in un caso del genere (v. ordinanza del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
82 Nella fattispecie, dall’analisi effettuata in precedenza dal giudice dei procedimenti sommari ai punti da 31 a 52, per quanto riguarda il danno asserito derivante dal rischio di conseguenze negative sul fatturato e sugli utili, risulta che la ricorrente non si trova in una situazione del genere.
83 Parimenti, per quanto attiene agli argomenti dedotti in relazione alla redditività del sito di produzione ubicato ad Ankerweg, è già stato concluso che la presente domanda di provvedimenti provvisori non conteneva elementi essenziali quali informazioni relative alle possibilità di riassegnazione del personale interessato o di riconversione dei processi di fabbricazione della catena di produzione all’interno di tale sito. Orbene, siffatte informazioni sono necessarie ai fini dell’esame, da parte del giudice dei procedimenti sommari, dell’irreparabilità del danno asserito. In ogni caso, solo la sopravvivenza della ricorrente è rilevante nell’ambito della valutazione dell’irreparabilità del danno, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 81. Orbene, come precisato al precedente punto 65, il timore della ricorrente non riguarda il fatto che sia messa in pericolo la sua esistenza, bensì la redditività di un sito di produzione.
84 In secondo luogo, come ricordato al precedente punto 58, sebbene si sia tenuto conto anche del fatto che, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, le quote di mercato della ricorrente sarebbero modificate irrimediabilmente, si deve precisare che tale caso di specie può essere posto sullo stesso piano del rischio di scomparsa dal mercato e giustificare l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto solo se anche la modifica irrimediabile delle quote di mercato risulta grave. Non è quindi sufficiente che un’impresa rischi di perdere irrimediabilmente una quota di mercato, ma occorre che tale quota di mercato sia sufficientemente rilevante alla luce, in particolare, delle dimensioni di tale impresa, tenuto conto delle caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata attraverso il suo azionariato. Il ricorrente che fa valere la perdita di siffatta quota di mercato deve dimostrare, inoltre, che ostacoli di natura strutturale o giuridica gli impediscono di riconquistare una parte significativa di tale quota di mercato (v. ordinanza del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata, EU:T:2009:124, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
85 Nella fattispecie, è stato concluso per l’irrilevanza delle quote di mercato di cui la ricorrente teme la perdita (v. supra, punto 38). In ogni caso, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di ostacoli di natura strutturale o giuridica che le impediscano di riconquistare una parte significativa di tale quota di mercato.
86 A tal riguardo, la ricorrente afferma, anzitutto, che, anche se il ricorso principale viene accolto, una campagna pubblicitaria non può ragionevolmente consentire il ripristino della quota di mercato che essa detiene attualmente e dovrebbe «superare la pubblicità negativa» determinata dal regolamento impugnato. La ricorrente ritiene di non essere in grado di allestire una campagna pubblicitaria ad alto budget (o un’azione equivalente) per contrastare qualsiasi percezione negativa, in quanto né essa stessa né il gruppo al quale appartiene nel suo insieme dispone di mezzi sufficienti per finanziare siffatta attività.
87 Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 27, spetta alla parte che richiede i provvedimenti provvisori fornire al giudice dei procedimenti sommari le informazioni necessarie alla valutazione che quest’ultimo è tenuto a effettuare riguardo, in particolare, all’irreparabilità del danno asserito. Pertanto, semplici affermazioni non possono essere sufficienti per soddisfare tali criteri giurisprudenziali. Orbene, nella fattispecie, nessun documento messo a disposizione del giudice dei procedimenti sommari consente, prima facie, di confermare le affermazioni della ricorrente riguardo alla sua impossibilità di recuperare dette quote di mercato. La ricorrente si limita, infatti, ad addurre difficoltà nel recupero delle quote di mercato a causa di un’eventuale perdita di fiducia nei suoi prodotti senza tuttavia dimostrare l’esistenza di ostacoli di natura strutturale o giuridica che le impediscano di recuperare tale fiducia sia presso i suoi clienti sia presso i consumatori e, quindi, di riconquistare una congrua parte di tali quote di mercato in seguito all’adozione, in particolare, di adeguate misure pubblicitarie rivolte agli stessi [v., in tal senso, ordinanza dell’11 aprile 2001, Commissione/Gerot Pharmazeutika, C‑479/00 P(R), EU:C:2001:224, punto 92]. Pertanto, la ricorrente si limita ad affermare puramente e semplicemente la mancanza di mezzi sufficienti, sia per sé che per il gruppo al quale appartiene, per finanziare siffatta attività.
88 Inoltre, per dimostrare la necessaria reazione negativa dei clienti, la ricorrente trae argomenti dalle presunte conseguenze dell’invio di un messaggio di posta elettronica della società Audax, in seguito alla pubblicazione del regolamento impugnato, che consisterebbero nell’inserimento della sostanza di cui trattasi in un elenco negativo per i supermercati ai quali l’Audax fornisce sostegno. La ricorrente non prevede, tuttavia, le conseguenze, nel caso in cui sia accolto il suo ricorso nel procedimento principale, dell’invio di un analogo messaggio per avvertire gli stessi clienti dell’annullamento del regolamento impugnato. Orbene, anche se il semplice invio di siffatto messaggio di posta elettronica può avere le conseguenze negative affermate dalla ricorrente, sembra che lo stesso invio per informare sulla fondatezza del ricorso della ricorrente possa avere conseguenze tali da eliminare dette conseguenze.
89 La ricorrente ritiene poi che, anche se potesse inventare una nuova sostanza sostitutiva, affronterebbe notevoli ostacoli giuridici e normativi alla luce delle norme applicabili, come l’obbligo di produrre un dossier scientifico di dati completo che dimostri l’innocuità della sostanza sostitutiva, l’esame di tale dossier e la procedura di regolamentazione diretta a ottenere l’approvazione della sostanza, la cui durata totale è di circa dieci anni. Inoltre, la registrazione di un prodotto costerebbe all’incirca una cifra compresa, in media, tra EUR 1,5 e 2 milioni, a seconda della diversità delle colture richiesta a fini di etichettatura del prodotto e della fase del ciclo di rinnovo dell’approvazione del principio o dei principi attivi del prodotto.
90 A tal riguardo, va osservato che, considerata la durata media dei procedimenti dinanzi al Tribunale, la decisione nel merito della presente causa sarà verosimilmente pronunciata entro due anni (v., in tal senso, ordinanza del 21 luglio 2017, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione, T‑130/17 R, EU:T:2017:541, punto 47). Pertanto, la ricorrente sarà informata con certezza sulla legittimità del regolamento impugnato ben prima del tempo necessario per l’approvazione di un’eventuale sostanza sostitutiva. In tale contesto, va rilevato che la ricorrente non ha chiesto l’applicazione del procedimento accelerato di cui agli articoli 151 e seguenti del regolamento di procedura. Inoltre, conformemente all’articolo 3 del regolamento impugnato, essa beneficia potenzialmente di un «periodo di tolleranza» sino all’8 settembre 2018 durante il quale gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone. Per di più, come sottolineato dalla ricorrente nella sua domanda, una procedura di rinnovo, soggetta a termini rigorosi, è in corso di svolgimento e potrebbe giungere, sin dal 2018, alla conclusione della mancanza di potenziale genotossico del metabolita. Secondo la Commissione, la data conclusiva di tale procedura dovrebbe essere di poco anteriore al 30 giugno 2019. Pertanto, la mancanza di un prodotto sostitutivo nel portafoglio di sostanze della ricorrente non sembra essere un elemento rilevante ai fini dell’irreparabilità del danno asserito.
91 Infine, la ricorrente si limita ad affermare che il danno alla sua reputazione è impossibile da superare per il fatto che, da un lato, la sua controllante, la Platform Specialty Products, non può far niente per ripristinare la sua reputazione in attesa di una decisione definitiva nella presente causa e, dall’altro, a detta perdita di reputazione non si può ovviare in termini puramente finanziari e ciò non può neppure essere fatto temporaneamente dalla società controllante. Non solo, come rilevato al precedente punto 74, la ricorrente non precisa in quale misura la sospensione dell’esecuzione consenta di rispondere adeguatamente a tale presunto danno, ma anche siffatte affermazioni non possono fondare il convincimento del giudice dei procedimenti sommari senza altri elementi a sostegno, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 27.
92 In terzo luogo, occorre rilevare, tuttavia, che un danno di tipo economico può essere considerato, in particolare, irreparabile, se tale pregiudizio, anche quando si verifica, non può essere quantificato [v. ordinanza del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].
93 È vero che l’incertezza legata al risarcimento di un danno pecuniario nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé stessa, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere, ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, nella fase del giudizio cautelare, necessariamente incerta è la possibilità di ottenere il risarcimento di un danno pecuniario in un momento successivo, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento che potrebbe essere avviata a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato. Orbene, il procedimento cautelare non ha lo scopo di sostituirsi all’azione di risarcimento del danno per eliminare tale incertezza, in quanto la sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nel procedimento di merito sul quale s’innesta il procedimento cautelare, – procedimento di merito costituito nella specie da un ricorso per annullamento [v. ordinanza del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].
94 Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerata la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il risarcimento [v. ordinanza del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].
95 Tuttavia, nella fattispecie, sebbene la ricorrente ritenga che il danno asserito rischi di non essere risarcibile, dalle sue memorie non risulta che, tenuto conto della natura e delle modalità di sopravvenienza del danno, quest’ultimo non possa essere individuato e adeguatamente quantificato qualora si verifichi e che, in concreto, un’azione risarcitoria non possa quindi consentire la sua riparazione. Al contrario, la ricorrente presenta vari elementi contabili che consentono, prima facie, non solo l’individuazione, ma anche l’adeguata quantificazione di detto pregiudizio.
[omissis]
Sul bilanciamento degli interessi
101 Peraltro, va sottolineato che il bilanciamento degli interessi non depone a favore della sospensione del regolamento impugnato.
102 Secondo la giurisprudenza, i rischi collegati a ciascuna soluzione possibile devono essere ponderati nell’ambito del procedimento sommario. In concreto, ciò implica in particolare l’esame della questione se l’interesse della parte che richiede i provvedimenti provvisori diretti a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dalla sua applicazione immediata. Nel corso di tale esame occorre stabilire se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice di merito consenta il capovolgimento della situazione causata dalla sua esecuzione immediata e, viceversa, in quale misura la sospensione sia tale da ostacolare gli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato nel caso in cui il ricorso principale fosse respinto (ordinanza del 1º marzo 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation e Intervet International, C‑512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149, punto 127].
103 Nella fattispecie, la ricorrente ritiene che il bilanciamento degli interessi deponga a suo favore in quanto, da un lato, la sostanza di cui trattasi non presenta alcun pericolo noto per la sanità pubblica e, dall’altro, qualsiasi approccio diverso da quello consistente nella sospensione del regolamento impugnato sino all’adozione di una decisione definitiva riguardo alla procedura di rinnovo della sostanza in questione sarebbe sproporzionato e la penalizzerebbe inutilmente in quanto il mantenimento di detto regolamento comporterebbe l’impossibilità di porre rimedio, in caso di annullamento del regolamento impugnato da parte del giudice di merito, agli effetti dell’attuazione immediata di quest’ultimo.
104 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla mancanza di pericolo per la sanità pubblica, la ricorrente sottolinea che la sostanza di cui trattasi e i prodotti a base di tale sostanza sono stati sul mercato per 40 anni e finora non è stato lamentato alcun incidente di sanità pubblica in seguito alla loro commercializzazione. Inoltre, essa precisa che il diflubenzurone è autorizzato al di fuori dell’Unione. Infine, essa ritiene che le questioni sollevate dalla Commissione siano più speculative che reali e che, pertanto, non si possa attribuire alle considerazioni di sanità pubblica maggiore importanza di quella attribuita al danno causato alla ricorrente dal regolamento impugnato.
105 Dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che sono stati individuati alcuni rischi per la salute umana. A tal riguardo, la ricorrente non può trarre argomenti convincenti, nel caso di specie, dal fatto che la sostanza è stata utilizzata in tutta sicurezza nell’Unione da più di 40 anni senza che sia mai stato reso noto alcun effetto nocivo per la salute umana. Infatti, nel settore oggetto della presente causa, i progressi scientifici non sono rari e offrono quindi l’opportunità di valutare nuovamente le sostanze alla luce di nuove conoscenze e scoperte scientifiche. È questo il fondamento delle procedure di rinnovo e la ragion d’essere dei limiti temporali applicati alle autorizzazioni di commercializzazione. Pertanto, l’esame del giudice dei procedimenti sommari nell’ambito del bilanciamento degli interessi deve riguardare i rischi ormai individuati.
106 A tal riguardo, la Commissione ricorda che il diflubenzurone è una sostanza cancerogena di categoria 1B e che le sue proprietà genotossiche sono state dimostrate al termine di una valutazione esaustiva effettuata dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dagli esperti degli Stati membri.
107 La posizione della ricorrente secondo la quale non esiste alcun rischio per la sanità pubblica si fonda principalmente sugli argomenti che essa deduce nell’ambito della sua dimostrazione dell’esistenza di un fumus boni iuris, vale a dire, da un lato, che la decisione di adottare il regolamento impugnato deriva da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione non avrebbe esaminato, in modo accurato e imparziale, taluni elementi d’informazione che dimostrano l’inesistenza di un motivo di preoccupazione per quanto riguarda la genotossicità della sostanza di cui trattasi e, dall’altro, che essa è stata privata del diritto di difendersi non essendole state offerte opportunità di presentare osservazioni su taluni documenti che accertano l’esistenza di rischi per la salute causati dal diflubenzurone.
108 Orbene, tali aspetti rientrano nel controllo di legittimità della procedura e non possono indurre, senza altri elementi ed eccezion fatta per l’eventuale riconoscimento di un errore manifesto di valutazione, il giudice dei procedimenti sommari, nell’ambito del bilanciamento degli interessi, a ritenere che le conclusioni presentate in detti documenti debbano prevalere sulle valutazioni precedenti che, queste sì, sono il risultato, in via di principio, di un esame minuzioso ed esaustivo. Non spetta infatti a detto giudice procedere a una valutazione tecnica di dati scientifici che ecceda le sue funzioni. Nelle circostanze del caso di specie i rischi per la sanità pubblica, quali sono stati individuati nel regolamento impugnato, devono essere presi quindi in considerazione alla luce degli altri interessi in gioco.
109 A tal riguardo, la ricorrente non menziona interessi diversi da quello di evitare il verificarsi del danno che le sarebbe arrecato dal regolamento impugnato. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, le esigenze di tutela della salute devono incontestabilmente assumere un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico [v. ordinanza dell’11 aprile 2001, Commissione/Bruno Farmaceutici e a., C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, punto 112 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 99 e giurisprudenza ivi citata].
110 Nella fattispecie, va rilevato che, in mancanza di qualsiasi altro interesse da prendere in considerazione, il danno asserito, di cui è stata inoltre provata la mancanza dei requisiti di gravità e di irreparabilità, non è sufficiente per far pendere la bilancia degli interessi a favore della ricorrente in quanto i rischi per la sanità pubblica individuati in relazione al diflubenzurone devono ritenersi riconosciuti (v. supra, punto 105).
111 In ogni caso, anche se la ricorrente fosse riuscita a dimostrare l’urgenza connessa alle caratteristiche del danno da essa subito, sarebbe stato altresì necessario valutare detta urgenza alla luce del principio stabilito da un giurisprudenza consolidata secondo il quale la presenza delle esigenze di tutela della sanità pubblica può giustificare restrizioni che comportino conseguenze negative, anche gravi, per taluni operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, è stato anche sottolineato che occorreva riconoscere il principio di precauzione, secondo il quale quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza di rischi per la salute delle persone o alla portata di tali rischi, le istituzioni dell’Unione possono adottare misure di tutela senza dover attendere che i rischi o la loro gravità siano dimostrati [v., in tal senso, ordinanza del 19 dicembre 2013, Commissione/Germania, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].
112 Pertanto, occorre respingere gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo all’innocuità della sostanza di cui trattasi al fine di dimostrare che le considerazioni di sanità pubblica non possono avere maggior importanza di quelle relative al danno da essa subito.
113 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla sproporzionalità dell’adozione di qualsiasi approccio diverso da quello consistente nella sospensione del regolamento impugnato sino a quando non sia stata adottata una decisione definitiva riguardo alla procedura di rinnovo della sostanza in questione, la ricorrente ricorda che tale sostanza è attualmente oggetto di una valutazione nell’Unione ai fini del rinnovo dell’approvazione conformemente al regolamento n. 1107/2009 (v. supra, punto 8), la quale è soggetta a un termine regolamentare, con scadenza nel dicembre 2018. Essa sottolinea che, in tale ambito, i dati relativi alla genotossicità del PCA e quindi al rischio per i consumatori sarebbero in corso di valutazione da parte della Repubblica ellenica, in qualità di Stato membro relatore, e precisa che il risultato di tale valutazione sarà noto nell’ottobre 2017. Essa aggiunge che lo studio del 28 febbraio 2017 ha risposto alle preoccupazioni relative al PCA (v. supra, punto 47).
[omissis]
116 Anzitutto, occorre sottolineare che il caso in esame non riguarda una situazione che necessita il ritiro immediato dei prodotti a base di diflubenzurone. Da un lato, il regolamento impugnato limita soltanto l’utilizzo del diflubenzurone escludendolo unicamente dal mercato delle colture commestibili e non vieta quindi del tutto l’impiego del diflubenzurone negli insetticidi, consentendo in tal modo alla ricorrente di continuare a produrre e a commercializzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza ai fini del loro utilizzo sulle colture non commestibili. D’altro lato, il regolamento impugnato prevede un termine di tolleranza sino all’8 settembre 2018.
117 A tal riguardo, è necessario precisare che il fatto di concedere un termine di tolleranza non esclude l’esistenza di rischi per la sanità pubblica. Infatti, sebbene non abbiano l’obbligo di agire prima della scadenza di detto termine, gli Stati membri, tuttavia, possono già adottare i provvedimenti necessari. Pertanto, l’imposizione di un termine di tal genere consente una certa tutela contro i rischi individuati, il che impedirebbe, per contro, la pronuncia di una sospensione dell’esecuzione. La rilevanza di un termine di tolleranza nel bilanciamento degli interessi effettuato dal giudice dei procedimenti sommari si manifesta al momento della presa in considerazione, da parte di quest’ultimo, dell’intensità dei rischi individuati rispetto all’importanza degli altri interessi di cui si richiede la tutela. Orbene, nella fattispecie, dall’analisi degli interessi contrapposti dalla ricorrente, ossia il danno che essa teme di subire a causa dell’applicazione del regolamento impugnato, risulta che questi ultimi sembrano di minore intensità rispetto agli interessi di sanità pubblica (v. supra, punti da 109 a 112), tanto più che detto termine di tolleranza ridimensiona le ripercussioni temute degli effetti del regolamento impugnato sulla situazione della ricorrente.
118 Inoltre, come sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni, la procedura di rinnovo in corso consente alla ricorrente di ottenere la tutela dei suoi interessi in quanto essa può far valere in tal modo la presunta mancanza di pericolosità della sostanza in questione per la sanità pubblica. Orbene, secondo la ricorrente, gli effetti di tale procedura in atto potrebbero essere osservati già nel corso del 2018.
119 Infine, sebbene la ricorrente invochi l’esistenza di un termine prestabilito che fa scadere nel dicembre 2018 l’autorizzazione di cui beneficiava il diflubenzurone prima dell’adozione del regolamento impugnato, sembra inopportuno ordinare la sospensione degli effetti del regolamento impugnato sia pure limitandola a tale data, in quanto alcuni rischi per la sanità pubblica, che il giudice dei procedimenti sommari deve prendere in considerazione (v. supra, punti da 105 a 108), sono stati individuati e ritenuti prevalenti rispetto agli altri interessi dedotti dalla ricorrente (v. supra, punti da 109 a 112). A fortiori, subordinare siffatto provvedimento provvisorio a un limite temporale fissato al termine del procedimento di rinnovo, come è stato chiesto dalla ricorrente, suscita le stesse obiezioni in quanto tale procedura, secondo la Commissione, potrebbe protrarsi fino al 30 giugno 2019.
120 Pertanto, da un lato, la situazione in cui si trova la ricorrente le consente di continuare a commercializzare in parte i suoi prodotti a base di diflubenzurone (v. supra, punto 116) e la prospettiva di una decisione relativa al rinnovo dell’autorizzazione precedentemente ottenuta sembra imminente (v. supra, punto 118) e, dall’altro lato, il mantenimento degli effetti del regolamento impugnato assicura fin d’ora una certa protezione della sanità pubblica contro i nuovi rischi individuati (v. supra, punto 119).
121 Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo alla sproporzionalità dell’adozione di qualsiasi approccio diverso da quello consistente nella sospensione del regolamento impugnato sino a quando non sia stata adottata una decisione definitiva riguardo alla procedura di rinnovo della sostanza in questione.
122 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 102, il bilanciamento degli interessi non depone a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.
123 Senza che sia necessario esaminare se la condizione relativa all’esistenza del fumus boni iuris sia soddisfatta nel caso di specie, si deve concludere che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto la ricorrente non è riuscita a dimostrare che, da un lato, la condizione dell’urgenza era soddisfatta, mancando la gravità e l’irreparabilità del danno asserito, e, dall’altro, il bilanciamento degli interessi deponeva a suo favore.
124 In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 22 giugno 2018
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’inglese.
1 Vengono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.
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