ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
24 settembre 2019 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori di servizi socio‑sanitari – Oneri legati alle assenze del personale per motivi di maternità e di assistenza ai familiari non autosufficienti – Contributi versati dallo Stato alle imprese private – Decisione di non sollevare obiezioni – Assenza di collocamento in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
Nella causa T‑491/17,
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo», con sede in Pederobba (Italia), rappresentata da G. Maso, avocat,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da L. Armati e D. Recchia, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 27 marzo 2017 di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori privati di servizi socio-sanitari [aiuto di Stato SA.38825 (2016/NN)] (GU 2017, C 219, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e M.J. Costeira, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1
L’odierna ricorrente, l’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo», è un ente pubblico autonomo italiano a scopo non lucrativo, che ha lo status di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) e che fornisce assistenza socio‑sanitaria, ad esempio, a persone anziane o disabili. Il 20 maggio 2014 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia presentata dalla ricorrente, che è stata successivamente sostenuta da altri enti pubblici autonomi a scopo non lucrativo, IPAB o Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) (in prosieguo: i «denuncianti»). Diciannove di questi enti hanno la propria sede in Veneto (Italia).
2
Nelle denunce è stato segnalato che, contrariamente agli enti pubblici autonomi a scopo non lucrativo come le IPAB e le APSP, soltanto i prestatori privati di servizi socio‑sanitari beneficiavano dei regimi nazionali in appresso indicati (in prosieguo: le «misure nazionali in questione»):
–
l’accesso al sistema di assicurazione gestito dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Italia) (in prosieguo: l’«INPS») per gli oneri previsti dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contemplato dal decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Supplemento ordinario alla GURI n. 93, del 26 aprile 2001, pag. 1), e
–
i rimborsi per i costi che i datori di lavoro sostengono per i permessi previsti per i dipendenti che assistono familiari affetti da gravi disabilità, contemplati dall’articolo 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per 1’assistenza, 1’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104, cosiddetta «legge quadro per 1’assistenza, 1’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») (GURI n. 39, del 17 febbraio 1992 – Supplemento ordinario alla GURI n. 30), nonché per i congedi biennali retribuiti previsti dall’articolo 42, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 151 (articolo 33 della legge n. 104) e per altri tipi di permessi (decreto legislativo n. 151, modificato dal decreto legislativo del 23 aprile 2003, n. 115).
3
Secondo i denuncianti, le IPAB e le APSP da essi rappresentate sopportavano direttamente gli oneri corrispondenti alle misure nazionali in questione, senza avere la possibilità di versare contributi all’INPS e di beneficiare delle prestazioni corrispondenti (congedi di maternità e di paternità) e senza percepire alcun rimborso dall’INPS (e, in definitiva, dallo Stato) per altri tipi di congedo. A loro avviso, tale situazione determinava un vantaggio selettivo e costituiva un aiuto di Stato a favore dei prestatori privati di servizi socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
4
I denuncianti sostenevano inoltre che, sebbene essi fossero stati storicamente considerati come enti pubblici assoggettati al controllo dello Stato riguardo alla regolarità e alla legittimità della gestione e per evitare la dispersione del loro patrimonio, essi erano in realtà enti autonomi che si autofinanziavano e dovevano di conseguenza essere considerati come persone di diritto privato. Essi affermavano che lo Stato italiano doveva modificare il loro status e permettere loro di beneficiare del regime di previdenza sociale fondato sull’assicurazione, vale a dire il regime gestito dall’INPS.
5
I denuncianti lamentavano, in altri termini, la disparità di trattamento tra i prestatori pubblici e i prestatori privati di servizi sociali per quanto riguarda la copertura di alcune prestazioni concesse ai lavoratori dipendenti, nonché il fatto che lo Stato italiano li assoggettava alla qualifica di enti pubblici e non di enti privati.
6
Con lettere in data 6 e 8 agosto 2014, i servizi della Commissione hanno trasmesso alle autorità italiane le versioni non riservate delle denunce. Le autorità italiane hanno replicato con lettera in data 25 settembre 2014. I servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni il 10 dicembre 2014. Il 7 maggio 2015 i servizi della Commissione hanno chiesto per telefono alle autorità italiane di fornire informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 5 giugno 2015. Con lettera in data 5 agosto 2015, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una nuova richiesta di informazioni, alla quale tali autorità hanno risposto con lettera del 12 ottobre 2015.
7
Il 16 marzo 2016 i servizi della Commissione hanno inviato ai denuncianti una lettera di valutazione preliminare, nella quale essi concludevano che la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. I denuncianti hanno risposto a tale lettera in data 13 e 22 aprile 2016 fornendo maggiori ragguagli e chiedendo ai servizi della Commissione di riconsiderare la loro posizione. Con lettera del 19 maggio 2016, i servizi della Commissione hanno confermato la loro valutazione preliminare secondo cui la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Con lettera del 26 maggio 2016, i denuncianti hanno chiesto che le constatazioni preliminari dei servizi della Commissione fossero riversate in una decisione formale. Di conseguenza, il 27 marzo 2017 la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 1939 final, relativa all’aiuto di Stato SA.38825 «Presunto aiuto di Stato ai produttori privati di servizi socio‑sanitari» (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Poiché i criteri stabiliti all’articolo 107 TFUE per qualificare una misura come aiuto di Stato sono cumulativi, la Commissione si è pronunciata in maniera definitiva soltanto sul criterio della selettività e, ad abundantiam, su quello relativo all’esistenza di un vantaggio, al fine di constatare che le misure suddette non costituivano aiuti di Stato.
Procedimento e conclusioni delle parti
8
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o agosto 2017, la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.
9
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2017, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
10
Per tale motivo, l’esame delle istanze di intervento proposte, rispettivamente, dall’Ipab di Vicenza il 13 ottobre 2017, dall’Ipab Casa Gino e Pierina Marani il 23 ottobre 2017, dall’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella il 9 novembre 2017, e dall’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» il 10 novembre 2017, a sostegno delle conclusioni della ricorrente, nonché dalla Repubblica italiana il 22 novembre 2017, a sostegno delle conclusioni della Commissione, è stato sospeso, in conformità dell’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
11
Il 5 gennaio 2018 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.
12
Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale in data 13 aprile 2018, il procedimento è stato sospeso, a norma dell’articolo 69, lettera b), del regolamento di procedura, fino alla decisione della Corte che conclude il giudizio nelle cause riunite Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, registrate con i numeri di ruolo da C‑622/16 P a C‑624/16 P.
13
Con sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), la Corte ha confermato la ricevibilità dei ricorsi nelle cause suddette sulla base dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
14
Mediante misura di organizzazione del procedimento in data 7 novembre 2018, le parti sono state invitate ad indicare al Tribunale le conseguenze che esse traevano, ai fini della presente causa, dalla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873). Rispettivamente in data 19 e 23 novembre 2018, la Commissione e la ricorrente hanno risposto al quesito sottoposto dal Tribunale.
15
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
constatare l’esistenza di un secondo aiuto di Stato, che consiste nel permettere ai soli prestatori privati di servizi socio-sanitari di beneficiare del regime assicurativo gestito dall’INPS per gli oneri previsti dalle disposizioni in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
–
dichiarare che uno degli aiuti di Stato o entrambi possono essere superati mediante modifiche legislative;
–
dichiarare che le due misure di aiuto di cui sopra costituiscono aiuti di Stato, in quanto ricorrono le condizioni costitutive dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, che la Commissione ha esaminato nei suoi due pareri preliminari del 16 marzo e del 19 maggio 2016 e che essa non ha esaminato nella decisione impugnata;
–
condannare la Commissione alle spese.
16
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso perché irricevibile;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
17
A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta ne fa richiesta, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.
18
Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
19
La Commissione sostiene, nell’eccezione di irricevibilità, che gli elementi di fatto e di diritto sui quali la ricorrente si fonda non risultano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo del giudizio, e che le conclusioni della domanda giudiziale eccedono l’oggetto di un ricorso di annullamento. Detta istituzione sostiene altresì che il ricorso non è ricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
20
La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione. Essa sostiene che l’atto introduttivo del giudizio è sufficientemente chiaro e che il Tribunale può dichiarare che le misure nazionali in questione sono aiuti di Stato anche se, nella decisione impugnata, la Commissione si è unicamente pronunciata sul criterio della selettività e, ad abundantiam, su quello relativo all’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La ricorrente fa valere che il ricorso è ricevibile alla luce dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Infatti, la decisione impugnata sarebbe un atto regolamentare non comportante alcuna misura di esecuzione, il quale incide direttamente sulla sua situazione giuridica. La ricorrente fa riferimento in proposito alla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).
21
Il Tribunale reputa opportuno esaminare la ricevibilità del ricorso in rapporto all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, prima di esaminare, eventualmente, le altre cause di irricevibilità sollevate dalla Commissione. Come è stato indicato supra al punto 20, risulta dalla disposizione summenzionata che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale reputa opportuno esaminare anzitutto il criterio dell’incidenza diretta, e poi, eventualmente, gli altri criteri enunciati all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
22
Quanto al criterio dell’incidenza diretta, la ricorrente sostiene segnatamente che essa è direttamente riguardata dalla decisione impugnata, nella misura in cui quest’ultima permette alla Repubblica italiana di applicare alle imprese private che forniscono servizi socio‑sanitari un regime di agevolazioni sul costo del lavoro, e che detta decisione produce i propri effetti giuridici in modo puramente automatico, in forza della sola normativa dell’Unione europea e senza intervento di altre norme intermedie, permettendo così alla Repubblica italiana di applicare il regime di agevolazioni in questione. La ricorrente ricorda come la Commissione non contesti che, al pari degli altri 21 enti pubblici che hanno presentato una denuncia alla Commissione nel 2014 in merito ad aiuti di Stato illegittimi, essa opera sul mercato italiano della prestazione di servizi socio‑sanitari, e ciò in concorrenza con i prestatori privati. Gli enti pubblici avrebbero le stesse entrate dei prestatori privati, ma dovrebbero far fronte a costi superiori per effetto delle misure nazionali in questione. La denuncia presentata da 21 enti pubblici e l’atto introduttivo del giudizio hanno quantificato l’entità del danno effettivo che i prestatori pubblici di servizi socio-sanitari subirebbero, in quanto essi non potrebbero beneficiare delle misure nazionali in questione essendo queste riservate ai prestatori privati. Infatti, la ricorrente chiarisce, in sostanza, che, stante che il costo della manodopera costituisce la voce di spesa più importante (circa il 70% del fatturato) per i prestatori di servizi socio-sanitari, essa subisce un danno di circa EUR 528000 all’anno in ragione del fatto che non può beneficiare delle misure nazionali in questione. La ricorrente chiarisce altresì che la situazione di fatto rilevante ai fini dell’articolo 107 TFUE, che la oppone, in quanto impresa pubblica, alle imprese private che forniscono identici servizi, è il mercato dei prestatori di servizi socio‑sanitari, quale definito dalla legge dell’8 novembre 2000, n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328, cosiddetta «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali») (GURI n. 265, del 13 novembre 2000 – Supplemento ordinario alla GURI n. 186, pag. 1).
23
Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente riguardata dalla decisione costituente l’oggetto del ricorso, requisito previsto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, esige il soddisfacimento cumulativo di due criteri, ossia, da un lato, che la misura contestata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, che essa non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, avendo quest’ultima carattere puramente automatico e derivando essa dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).
24
Per quanto riguarda specificamente le norme in materia di aiuti di Stato, occorre sottolineare che esse hanno l’obiettivo di preservare la concorrenza. Così, in tale settore, il fatto che una decisione della Commissione lasci impregiudicati gli effetti di misure nazionali relativamente alle quali la parte ricorrente abbia sostenuto, in una denuncia presentata a tale istituzione, che esse non erano compatibili con l’obiettivo suddetto e che la ponevano in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale, permette di concludere che tale decisione incide direttamente sulla situazione giuridica di detta ricorrente, e in particolare sul suo diritto, risultante dalle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, a non subire una concorrenza falsata dalle misure nazionali in questione (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
25
Orbene, occorre ricordare che l’incidenza diretta su una parte ricorrente non può essere desunta dalla semplice potenziale esistenza di un rapporto di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).
26
Dal momento che il requisito relativo all’incidenza diretta esige che l’atto contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della parte ricorrente, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare se quest’ultima abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione della Commissione è idonea a porla in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale e, quindi, a produrre effetti sulla sua situazione giuridica (sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 47).
27
La ricorrente fa valere, in sostanza, che essa subisce un pregiudizio per il fatto di essere assoggettata a costi di manodopera più elevati rispetto ai prestatori privati di servizi socio‑sanitari che beneficiano delle misure nazionali in questione, mantenute dallo Stato italiano a causa della decisione impugnata.
28
A questo proposito, occorre ricordare che i ricorrenti nelle cause decise dalla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 50), hanno dimostrato, prove alla mano, che le loro rispettive sedi di attività erano situate nelle immediate vicinanze di entità che in linea di massima avevano titolo per beneficiare delle misure nazionali esaminate nella decisione in questione, che essi esercitavano attività simili a quelle di tali entità e che essi operavano dunque sullo stesso mercato di servizi e sullo stesso mercato geografico.
29
Nel caso di specie, occorre constatare che la semplice menzione di un pregiudizio causato a motivo dei costi di manodopera più elevati rispetto a quelli sostenuti dai soggetti privati operanti sul mercato italiano dei «servizi socio‑sanitari» non può di per sé stessa consentire di esporre in maniera pertinente le ragioni per le quali la decisione impugnata è suscettibile di collocare la ricorrente in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale e dunque di produrre effetti sulla sua situazione giuridica. In proposito occorre precisare che le misure nazionali in questione non riguardano determinati servizi o mercati geografici in particolare, bensì gli operatori privati in Italia in generale. Inoltre, occorre sottolineare che, anche se la legge n. 328 può riguardare i prestatori di servizi socio‑sanitari a motivo della sua natura di legge quadro, essa contiene delle indicazioni di natura generale sull’organizzazione del settore, ma non elementi precisi in merito al mercato pertinente, sicché è impossibile stabilire se tutti gli operatori alla quale essa si applica siano in situazione di concorrenza tra loro.
30
Date tali circostanze, è necessario verificare se la ricorrente abbia illustrato in maniera pertinente il mercato sul quale essa opera ed abbia precisato con quali operatori potenziali beneficiari delle misure nazionali in questione essa sia in concorrenza, al fine di delineare l’impatto negativo che le misure nazionali, mantenute dalla decisione impugnata, potrebbero avere sulla sua capacità di concorrenza.
31
Al riguardo occorre constatare che la ricorrente fornisce servizi socio‑sanitari e che risulta dal fascicolo che essa è stabilita nel comune di Pederobba situato nella regione del Veneto. La ricorrente ritiene di essere in concorrenza con degli operatori privati che forniscono servizi socio‑sanitari. Essa elenca talune imprese provenienti da altri Stati membri dell’Unione che si sono stabilite in Italia e che operano nello stesso settore, al fine di dimostrare che il criterio dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107 TFUE è soddisfatto nel caso di specie.
32
Tuttavia, occorre, in primo luogo, considerare che gli argomenti della ricorrente e gli elementi evocati supra al punto 31 non permettono di stabilire il mercato pertinente, e neppure la situazione della concorrenza su quest’ultimo. Infatti, la ricorrente ha soltanto menzionato dei servizi socio‑sanitari implicanti, ad esempio, la prestazione di cure alle persone anziane, senza ulteriori precisazioni riguardo alle circostanze nelle quali tali servizi vengono offerti e senza specificare neppure se l’espressione «servizi socio‑sanitari» faccia riferimento ad un mercato distinto o a più mercati di servizi. Infatti, questo non risulta chiaramente dagli scritti difensivi della ricorrente, che sembra riferirsi ad un settore piuttosto che ad un mercato distinto. Tale impressione è rafforzata dal fatto che la ricorrente fa menzione di vari tipi di servizi, così come la legge n. 328 cui essa fa riferimento. A titolo di esempio, essa elenca delle imprese che forniscono servizi «socio‑sanitari», servizi «sanitari», servizi nei «settori delle residenze sanitarie assistenziali», o delle imprese che gestiscono «residenze per anziani».
33
Inoltre, non risulta dal fascicolo quale sia il mercato geografico sul quale la ricorrente opera. La ricorrente indica senza ulteriori precisazioni che essa opera sul mercato italiano. Allo stesso tempo, essa elenca operatori stranieri e, contestualmente, operatori attivi in varie regioni italiane come l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Toscana, la Sardegna e il Veneto. La ricorrente indica altresì che essa è stabilita nel comune di Pederobba. Tuttavia, queste informazioni non permettono di dedurre quale sia il mercato geografico sul quale la ricorrente reputa di operare effettivamente, e ciò a maggior ragione per il fatto che non vengono precisate le condizioni nelle quali i servizi socio‑sanitari sono forniti. La ricorrente non precisa in particolare se tali servizi siano forniti a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.
34
Occorre, in secondo luogo, constatare che la ricorrente non ha precisato con quali operatori, potenziali beneficiari delle misure nazionali in questione, essa ritiene di essere in concorrenza. Infatti, in mancanza di informazioni concrete al riguardo, la ricorrente non può dimostrare di trovarsi in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale. In proposito occorre precisare, come si è indicato supra al punto 25, che l’incidenza diretta su una parte ricorrente non può essere desunta dalla semplice potenziale esistenza di un rapporto di concorrenza. Pertanto, non è sufficiente menzionare, come fa la ricorrente, una nozione astratta quale quella di operatori privati o elencare delle imprese operanti nel medesimo settore senza chiarire come e perché le suddette imprese dovrebbero essere considerate come concorrenti di essa ricorrente.
35
Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare che, in assenza delle precisazioni menzionate supra ai punti da 32 a 34, la ricorrente non ha esposto in modo pertinente, in conformità della giurisprudenza citata supra al punto 26, le ragioni per le quali la decisione impugnata era idonea a collocarla in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale e, di conseguenza, a produrre effetti sulla sua situazione giuridica, sicché il criterio dell’incidenza diretta non è soddisfatto nel caso di specie.
36
Ne consegue che, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri criteri previsti dall’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE e sulle altre cause di irricevibilità sollevate dalla Commissione, occorre respingere il ricorso nella sua interezza in quanto irricevibile.
37
In conformità dell’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando la parte convenuta deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si decide sulle istanze di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito. Inoltre, in conformità dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento è accessorio alla causa principale e diviene privo di oggetto segnatamente quando il ricorso è dichiarato irricevibile.
38
Nel caso di specie, visto il rigetto integrale del ricorso, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dall’Ipab di Vicenza, dall’Ipab Casa Gino e Pierina Marani, dall’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, dall’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e dalla Repubblica italiana.
Sulle spese
39
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
40
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nelle sue conclusioni, occorre condannarla a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, in conformità delle conclusioni formulate da quest’ultima.
41
Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, l’Ipab di Vicenza, l’Ipab Casa Gino e Pierina Marani, l’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dall’Ipab di Vicenza, dall’Ipab Casa Gino e Pierina Marani, dall’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, dall’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e dalla Repubblica italiana.
3)
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo» è condannata alle spese.
4)
L’Ipab di Vicenza, l’Ipab Casa Gino e Pierina Marani, l’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.
Lussemburgo, 24 settembre 2019
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Prek
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.