ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
11 dicembre 2018 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cheapflights – Rinvio della domanda di marchio all’esaminatore ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti – Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore – Motivazione della decisione impugnata contenente una valutazione circa la validità del marchio anteriore – Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore – Irricevibilità parziale – Conclusioni incidentali presentate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 – Ritiro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Non luogo a statuire parziale»
Nella causa T‑565/17,
CheapFlights International Ltd, con sede a Speenoge (Irlanda), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
Momondo Group Ltd, con sede a Londra (Regno Unito),
avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 1o giugno 2017 (procedimento R 1893/2011‑G), relativa a un procedimento di opposizione tra la CheapFlights International e la Momondo Group,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. Prek (relatore), presidente, F. Schalin e M.J. Costeira, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2017,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2017,
visti i quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno e il 4 luglio 2018,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
Il 30 ottobre 2003 il dante causa della Momondo Group Ltd, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:
3
I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 35, 38, 39 e da 41 a 44 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 9: «Hardware e software; programmi per computer e software; software per effettuare ricerche linguistiche naturali su banche dati; guide per l’utente e manuali di istruzioni in forma elettronica»;
–
classe 16: «Materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); cataloghi, opuscoli e volantini; riviste e periodici; manuali di istruzioni e per l’utente»;
–
classe 35: «Compilazione, archiviazione, analisi e reperimento di dati ed informazioni; manutenzione, indicizzazione e distribuzione elettronica di materiale informativo; creazione d’indici d’informazioni, siti Web ed altre fonti d’informazioni; creazione d’indici d’informazioni, siti ed altre fonti disponibili nell’ambito di una rete informatica globale»;
–
classe 38: «Fornitura e/o gestione di motori di ricerca; servizi che consentono agli utenti di una rete informatica globale di condurre ricerche su un’ampia gamma di argomenti; collegamento on‑line ad informazioni in materia di divertimento, salute, famiglia, finanziamenti personali, acquisti e viaggi»;
–
classe 39: «Servizi in materia di viaggi, servizi di agenzie di viaggi, servizi di prenotazione e di biglietteria; noleggio d’automobili, trasporti per vacanze, prenotazione di viaggi di vacanza, servizi di informazione per viaggiatori e vacanzieri, preparazione di relazioni su notizie riguardo ai viaggi per i viaggiatori, servizi di pianificazione di itinerari, fornitura di banche dati (informazioni sui viaggi) per viaggiatori, fornitura e/o gestione di motori di prenotazione per voli e viaggi, servizi di consulenza per tutto quanto suddetto»;
–
classe 41: «Intrattenimento per le vacanze, fornitura di notizie per viaggiatori; organizzazione di competizioni»;
–
classe 42: «Discussione di standard e metodi per assicurare la conformità della rappresentazione di dati medici; progettazione personalizzata di domande-risposte in funzione di siti World Wide Web, manutenzione, controllo e analisi delle prestazioni di siti World Wide Web; progettazione di software, elaborazione di programmi di calcolo per sistemi elettronici d’elaborazione dati; ricerca e progettazione in materia di software ed hardware; servizi di relazione sulle condizioni atmosferiche, servizi di progettazione grafica, progettazione di siti web, fornitura di banche dati (informazioni meteorologiche) per viaggiatori»;
–
classe 43: «Servizi di alberghi ed alloggi, organizzazione di alloggi per vacanze, fornitura di banche dati (informazioni su alloggi) per viaggiatori, fornitura e/o gestione di motori di prenotazione di alberghi»;
–
classe 44: «Consulenza medica per viaggiatori».
4
La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 49/2004, del 6 dicembre 2004.
5
Il 2 marzo 2005 la CheapFlights International Ltd, ricorrente, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi indicati al precedente punto 3.
6
L’opposizione era basata, in particolare, sul marchio nazionale figurativo anteriore, registrato in Irlanda con il numero 227053, che designa servizi rientranti nelle classi 35, 36, 38, 39 e da 41 a 44, di seguito riprodotto:
7
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era il rischio di confusione tra i segni in conflitto.
8
Il 22 giugno 2007 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione per quanto concerne i prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e taluni servizi rientranti nella classe 42, ossia «[la] [d]iscussione di standard e metodi per assicurare la conformità della rappresentazione di dati medici; [la] progettazione di software, [l’]elaborazione di programmi di calcolo per sistemi elettronici d’elaborazione dati; [la] ricerca e [la] progettazione in materia di software ed hardware; [i] servizi di progettazione grafica».
9
Essa ha invece accolto l’opposizione relativamente agli altri servizi ricompresi nella classe 42, ossia «[la] progettazione personalizzata di domande-risposte in funzione di siti World Wide Web, [la] manutenzione, [il] controllo e [l’]analisi delle prestazioni di siti World Wide Web; [i] servizi di relazione sulle condizioni atmosferiche, [la] progettazione di siti web, [la] fornitura di banche dati (informazioni meteorologiche) per viaggiatori», nonché riguardo ai servizi rientranti nelle classi 38, 39, 41, 43 e 44.
10
Il 21 agosto 2007 la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui quest’ultima aveva accolto l’opposizione della ricorrente.
11
Con decisione del 31 agosto 2009, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso proposto dalla controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO con la motivazione che non sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
12
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2009, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2009, registrato con il numero di ruolo T‑460/09.
13
Con sentenza del 5 maggio 2011, CheapFlights International/UAMI – Cheapflights (Cheapflights) (T‑460/09, non pubblicata, EU:T:2011:198), il Tribunale ha accolto il motivo vertente sul rischio di confusione e ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso.
14
Con decisione del presidium delle commissioni di ricorso del 20 settembre 2011, il procedimento è stato rinviato alla commissione di ricorso allargata, con il numero R 1893/2011‑G, affinché si pronunciasse nuovamente.
15
Con decisione provvisoria del 4 luglio 2012 (in prosieguo: la «decisione provvisoria»), la commissione di ricorso allargata ha rinviato la domanda di marchio all’esaminatore ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti.
16
Con due decisioni del 30 novembre 2016 e del 14 febbraio 2017, l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto per i servizi rientranti nelle classi 38, 39, 41, 43, 44 nonché per i servizi ricompresi nella classe 42, ossia «[la] progettazione personalizzata di domande-risposte in funzione di siti World Wide Web, [la] manutenzione, [il] controllo e [l’]analisi delle prestazioni di siti World Wide Web; [i] servizi di relazione sulle condizioni atmosferiche, [la] progettazione di siti web, [la] fornitura di banche dati (informazioni meteorologiche) per viaggiatori», con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione. L’esaminatore ha inoltre negato la registrazione del marchio richiesto per «[i] software; [i] programmi per computer e [i] software; [i] software per effettuare ricerche linguistiche naturali su banche dati», rientranti nella classe 9, e per le «materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); [i] cataloghi, [gli] opuscoli e [i] volantini; [le] riviste e [i] periodici», rientranti nella classe 16, con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione.
17
Con decisione del 1o giugno 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), da un lato, la commissione di ricorso allargata ha dedotto dal riesame degli impedimenti assoluti alla registrazione che la domanda di marchio era stata respinta per l’insieme dei servizi con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e che, di conseguenza, i procedimenti di opposizione e di ricorso erano divenuti privi di oggetto e dovevano essere chiusi.
18
D’altro lato, essa ha dichiarato che la domanda di marchio era accolta riguardo alla registrazione per «[gli h]ardware; [le] guide per l’utente e [i] manuali di istruzioni in forma elettronica», rientranti nella classe 9, i «[m]anuali di istruzioni e per l’utente», ricompresi nella classe 16, «[la c]ompilazione, [l’]archiviazione, [l’]analisi e [il] reperimento di dati ed informazioni; [la] manutenzione, [l’]indicizzazione e [la] distribuzione elettronica di materiale informativo; [la] creazione d’indici d’informazioni, siti Web ed altre fonti d’informazioni; [la] creazione d’indici d’informazioni, siti ed altre fonti disponibili nell’ambito di una rete informatica globale», rientranti nella classe 35, nonché la «[d]iscussione di standard e metodi per assicurare la conformità della rappresentazione di dati medici; [la] progettazione di software, [l’]elaborazione di programmi di calcolo per sistemi elettronici d’elaborazione dati; [la] ricerca e [la] progettazione in materia di software ed hardware; [i] servizi di progettazione grafica», ricompresi nella classe 42.
Conclusioni delle parti
19
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO e la titolare del marchio richiesto, qualora quest’ultima dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.
20
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
21
Il 16 gennaio 2018, successivamente alla presentazione del ricorso in esame, l’EUIPO ha informato il Tribunale che, in data 21 dicembre 2017, la controinteressata nel procedimento aveva rinunciato al proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, proposto il 21 agosto 2007 e menzionato al precedente punto 10. L’EUIPO deduceva da tale rinuncia che il terzo motivo della ricorrente era divenuto privo di oggetto.
22
Il 13 febbraio 2018 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera dell’EUIPO datata 16 gennaio 2018. Essa ha ivi negato che il suo terzo motivo fosse divenuto privo di oggetto.
In diritto
23
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. I primi tre motivi vertono sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001), dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11). Con il suo quarto motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che taluni punti della motivazione della decisione impugnata pongono in discussione o negano la validità del marchio nazionale anteriore di cui è titolare.
24
Si deve constatare che, con i suoi motivi primo e secondo, la ricorrente contesta la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso allargata ha ivi chiuso il procedimento di ricorso riguardo ai servizi rientranti nelle classi 16, 38, 39, da 41 a 43, menzionati al precedente punto 16, per i quali l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto. Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso allargata ha chiuso il procedimento di ricorso per quanto concerne i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42, di cui al precedente punto 18, con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e riguardo ai quali essa sostiene di aver presentato un ricorso incidentale nelle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso a seguito del ricorso della controinteressata nel procedimento. Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui prenderebbe posizione sulla validità del marchio nazionale anteriore di cui essa è titolare.
25
Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.
26
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
Sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso riguardo ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 38, 39, da 41 a 43 per i quali l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto
27
Come risulta dal precedente punto 15, la commissione di ricorso allargata, con la sua decisione provvisoria, ha rinviato la domanda di marchio all’esaminatore affinché procedesse al suo esame alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione.
28
Al punto 13 della decisione provvisoria, la commissione di ricorso ha considerato che il rigetto dell’opposizione della ricorrente riguardo ai prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e a taluni servizi rientranti nella classe 42, ossia «[la] discussione di standard e metodi per assicurare la conformità della rappresentazione di dati medici; [la] progettazione di software, [l’]elaborazione di programmi di calcolo per sistemi elettronici d’elaborazione dati; [la] ricerca e [la] progettazione in materia di software ed hardware; [i] servizi di progettazione grafica», era divenuto definitivo. Nello stesso punto, la commissione di ricorso ha sottolineato che sospendeva il procedimento di opposizione relativamente ai servizi per i quali l’opposizione della ricorrente era stata accolta e che rinviava la domanda di marchio all’esaminatore riguardo ad essi.
29
Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 5 maggio 2011, Cheapflights (T‑460/09, non pubblicata, EU:T:2011:198), contrariamente a quanto impostole dall’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001. In sostanza, essa afferma che tale sentenza imponeva alla commissione di ricorso di effettuare la propria valutazione circa l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, esaminando il grado del carattere descrittivo del termine «cheapflights» rispetto ai servizi in questione. Pertanto, decidendo di rinviare la domanda di marchio all’esaminatore, la commissione di ricorso non avrebbe preso in esame il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, così violando l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso sarebbe parimenti incorsa in errore, nella propria decisione provvisoria, interpretando la sentenza del 5 maggio 2011, Cheapflights (T‑460/09, non pubblicata, EU:T:2011:198), nel senso che metteva in dubbio l’idoneità del marchio richiesto ad essere registrato.
30
Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver posto fine al procedimento senza informarla della sua intenzione di chiuderlo senza esaminare nel merito la sua opposizione. La ricorrente ritiene che, dato il radicale mutamento di approccio che la commissione di ricorso si accingeva a realizzare, essa avrebbe dovuto essere preventivamente consultata. Non procedendo in tal modo, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001.
31
Interrogata, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, sul suo interesse ad agire contro la decisione impugnata in quanto quest’ultima ha chiuso il procedimento di ricorso senza esaminare l’impedimento alla registrazione relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la ricorrente ha giustificato l’esistenza di un simile interesse ad agire riferendosi alle violazioni degli articoli 72, paragrafo 6, e 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001 che la commissione di ricorso allargata avrebbe commesso.
32
Va rilevato che, sebbene, nella sua formulazione applicabile alla data di adozione della decisione provvisoria, l’articolo 40 del regolamento n. 207/2009 relativo alle osservazioni dei terzi (divenuto l’articolo 45 del regolamento 2017/1001) non prevedesse esplicitamente la possibilità per l’EUIPO di riaprire l’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione di un marchio, in quanto essa è stata inserita nell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 soltanto successivamente alla sua modifica ad opera dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), una simile possibilità esisteva in favore dell’EUIPO, anche in assenza di un’esplicita disposizione in tal senso [v. sentenza del 18 ottobre 2007, Ekabe International/UAMI – Ebro Puleva (OMEGA 3), T‑28/05, EU:T:2007:312, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
33
Inoltre, dal sistema degli articoli 37 e da 40 a 42 del regolamento n. 207/2009 (divenuti gli articoli 42 e da 45 a 47 del regolamento 2017/1001) risulta che l’esame della conformità di una domanda di marchio alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione dev’essere condotto soltanto nell’ambito di un procedimento ex parte tra il richiedente il marchio e gli organi dell’EUIPO. Infatti, è soltanto nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato avverso un marchio registrato sulla base dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] che si verifica, nell’ambito di un procedimento inter partes, se detto marchio sia stato registrato in violazione di un impedimento assoluto alla registrazione.
34
Ne discende necessariamente che, quando l’EUIPO, nell’ambito di un procedimento inter partes di opposizione, riapre l’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, si instaura allora un procedimento ex parte autonomo e parallelo al procedimento di opposizione.
35
Pertanto, a seguito della decisione provvisoria, la domanda di marchio è stata oggetto di due procedimenti distinti. Da un lato, un procedimento inter partes avente ad oggetto la conformità della domanda all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, procedimento di cui la commissione di ricorso allargata era investita in forza del ricorso proposto dalla controinteressata nel procedimento avverso la decisione della divisione di opposizione e che era sospeso a seguito della decisione provvisoria. Dall’altro, un procedimento ex parte avente ad oggetto la conformità della domanda all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, di cui era investito l’esaminatore.
36
Nell’ambito del procedimento ex parte, in esito alle due decisioni dell’esaminatore del 30 novembre 2016 e del 14 febbraio 2017 (v. supra, punto 16), la domanda di registrazione del marchio è stata respinta in quanto contraria all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 per i servizi riguardo ai quali la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione della ricorrente nonché per taluni prodotti e servizi riguardo ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della ricorrente. Dal fascicolo dinanzi all’EUIPO risulta che tali decisioni dell’esaminatore non sono state oggetto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.
37
Nel contesto del procedimento inter partes, la commissione di ricorso allargata ha adottato la decisione impugnata. In tale decisione, in particolare, essa ha tratto le conseguenze, per i procedimenti di opposizione e di ricorso, del rifiuto dell’esaminatore di accogliere la domanda di registrazione del marchio per taluni prodotti e servizi.
38
Da un lato, per quanto concerne i servizi con riferimento ai quali l’opposizione della ricorrente al marchio richiesto sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 era stata accolta dalla divisione di opposizione, essa prende atto del rifiuto dell’esaminatore di accogliere la domanda di registrazione del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento e considera che i procedimenti di opposizione e di ricorso sono pertanto divenuti privi di oggetto riguardo a detti servizi.
39
Dall’altro lato, per quanto concerne i prodotti e i servizi con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della ricorrente, la commissione di ricorso, al punto 13 della sua decisione provvisoria, aveva sottolineato che il rigetto dell’opposizione era divenuto definitivo riguardo ad essi. Nella decisione impugnata, essa prende altresì atto del rifiuto dell’esaminatore di accogliere la domanda di registrazione del marchio per taluni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 16. Infatti, l’elenco dei prodotti e dei servizi con riferimento ai quali la commissione di ricorso allargata, al punto 14 della decisione impugnata, sottolinea che «il marchio contestato è ammesso alla registrazione» è costituito dai prodotti e dai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42 con riferimento ai quali l’opposizione della ricorrente era stata respinta, esclusi i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9 e 16 riguardo ai quali l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio.
40
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che occorra esaminare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso, in forza della decisione impugnata, riguardo ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 38, 39, da 41 a 43 per i quali l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto.
41
Secondo una costante giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di annullamento è subordinata alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato al giorno in cui il ricorso viene proposto [v. sentenza del 20 ottobre 2016, Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO – Mareea Comtur , T‑14/15, non pubblicata, EU:T:2016:622, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].
42
L’interesse ad agire costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione in giudizio. L’interesse ad agire di un ricorrente, alla luce dell’oggetto del ricorso, deve sussistere, a pena d’irricevibilità, al momento della proposizione di tale ricorso (v. sentenza del 20 ottobre 2016, , T‑14/15, non pubblicata, EU:T:2016:622, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). L’interesse ad agire deve permanere fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
43
L’esistenza di un interesse ad agire presuppone che il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 42 a 44 e giurisprudenza ivi citata).
44
Si deve constatare che l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere che si verifichi sulla base del primo o del secondo motivo, non può procurare un beneficio alla ricorrente.
45
In primo luogo, un simile annullamento sarebbe del tutto privo di incidenza sulla legittimità del rigetto d’ufficio della domanda di registrazione del marchio riguardo a taluni prodotti e servizi in quanto in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.
46
Infatti, per le ragioni illustrate ai precedenti punti da 33 a 37, la commissione di ricorso allargata, investendo l’esaminatore, non ha avviato un procedimento incidentale relativo alla validità della domanda di marchio – il cui esito potrebbe eventualmente essere contestato in occasione di un ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso allargata – bensì un procedimento ex parte distinto e parallelo che si svolge dinanzi all’esaminatore. Pertanto, anche nell’eventualità in cui la decisione impugnata fosse annullata, le decisioni dell’esaminatore continuerebbero a produrre i loro effetti.
47
In secondo luogo e in ogni caso, si deve rilevare che il rinvio dinanzi all’esaminatore ad opera della commissione di ricorso ha avuto quale unica conseguenza che la domanda di registrazione del marchio non è stata respinta per tali prodotti e servizi a causa dell’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 come richiesto dalla ricorrente nell’ambito della sua opposizione, bensì a causa dell’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento. Atteso che non esiste alcuna differenza tra gli effetti del diniego di registrazione di un marchio a seconda che si fondi sull’articolo 7 o sull’articolo 8 del regolamento 2017/1001, si deve trarne la conclusione che l’annullamento della decisione impugnata non procurerebbe alcun beneficio alla ricorrente.
48
Dalle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso riguardo ai prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 38, 39, da 41 a 43, per i quali l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto.
Sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42 per i quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione
49
Con il suo terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso allargata di non aver esaminato le conclusioni incidentali contenute nella memoria da essa presentata nel corso del procedimento iniziale dinanzi alla commissione di ricorso.
50
La ricorrente sostiene che la contestazione della decisione della divisione di opposizione – nella parte in cui aveva respinto la sua opposizione con riferimento ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e a taluni servizi rientranti nella classe 42, ossia la «[d]iscussione di standard e metodi per assicurare la conformità della rappresentazione di dati medici; [la] progettazione di software, [l’]elaborazione di programmi di calcolo per sistemi elettronici d’elaborazione dati; [la] ricerca e [la] progettazione in materia di software ed hardware; [i] servizi di progettazione grafica» – era conforme ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 e che, pertanto, la commissione di ricorso era stata investita di conclusioni incidentali riguardo alle quali la commissione di ricorso allargata avrebbe dovuto pronunciarsi.
51
L’EUIPO sostiene che la ricorrente non ha presentato conclusioni incidentali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96. In ogni caso, il motivo sarebbe irricevibile, in quanto la commissione di ricorso, nella sua decisione provvisoria, aveva concluso che il rigetto dell’opposizione della ricorrente era divenuto definitivo riguardo a tali prodotti e servizi. Infine, nella sua lettera del 16 gennaio 2018 (v. supra, punto 21), l’EUIPO ritiene che tale motivo sia ormai divenuto privo di oggetto a causa del ritiro da parte della controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO del suo atto di ricorso del 21 agosto 2007 avverso la decisione della divisione di opposizione.
52
Interrogata nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento sulla persistenza di un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha chiuso il procedimento di ricorso senza l’esame delle conclusioni incidentali che essa avrebbe presentato, la ricorrente ha concluso nel senso del permanere di tale interesse ad agire. Essa ha affermato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso allargata non era più in condizione di rinunciare al proprio ricorso del 21 agosto 2007.
53
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96:
«Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia [della parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso]».
54
In primo luogo, dev’essere senz’altro respinto l’argomento dell’EUIPO relativo alla circostanza che tale profilo della contestazione della decisione impugnata sarebbe irricevibile in quanto tardivo. Esso si fonda sul postulato secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe posto fine al procedimento dinanzi ad essa riguardo ai prodotti e ai servizi con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della ricorrente con la sua decisione provvisoria. Atteso che la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di contestare a partire da tale data la decisione provvisoria, la decisione impugnata nell’ambito del ricorso in esame avrebbe carattere confermativo per quanto concerne tali prodotti e servizi.
55
Unicamente l’atto mediante il quale il suo autore specifica la sua posizione in modo chiaro e definitivo, in una forma che ne rivela inequivocabilmente la natura, costituisce una decisione atta ad essere oggetto di un ricorso di annullamento, a condizione, tuttavia, che tale decisione non costituisca la conferma di un atto precedente (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 1982, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione, 44/81, EU:C:1982:197, punto 12).
56
Si deve constatare che la decisione provvisoria non ha il carattere definitivo dedotto dall’EUIPO.
57
Infatti, sebbene al punto 13 della decisione provvisoria si affermi che il rigetto dell’opposizione per i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto, rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42, era divenuto definitivo, tale presa di posizione della commissione di ricorso non è in alcun modo richiamata nel dispositivo di detta decisione, in quanto quest’ultimo si riferisce esclusivamente ad un rinvio della causa dinanzi all’esaminatore ed a una sospensione del procedimento fino all’adozione di una decisione finale riguardo all’idoneità del segno ad essere registrato.
58
Orbene, prescindendo dalla motivazione sulla quale si fondi una decisione di una commissione di ricorso, solo il dispositivo di questa è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Al contrario, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione di una commissione di ricorso non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001. Essi possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione europea solo qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2015, Laboratoires CTRS/Commissione, T‑452/14, non pubblicata, EU:T:2015:373, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
59
Ne consegue necessariamente che la decisione provvisoria non ha avuto l’effetto di porre fine al procedimento dinanzi ad essa per quanto concerne i prodotti e i servizi riguardo ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della ricorrente e ai quali essa fa riferimento al punto 13 della sua motivazione.
60
In secondo luogo, occorre esaminare le conseguenze che può avere la rinuncia da parte della controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO al suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso proposto il 21 agosto 2007 avverso la decisione della divisione di opposizione.
61
Come il Tribunale ha avuto occasione di sottolineare, dal testo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 risulta chiaramente che la possibilità di formulare conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata su un punto non sollevato nel ricorso è limitata ai procedimenti inter partes. Tali conclusioni devono essere formulate nelle osservazioni di risposta presentate nell’ambito di detti procedimenti. È per questo che tale disposizione prevedeva che siffatte conclusioni diventassero prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. Così, al fine di contestare una decisione della divisione di opposizione, il ricorso autonomo, come previsto dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 (divenuto l’articolo 68 del regolamento 2017/1001), è l’unico mezzo di ricorso che consente di far valere in modo certo le proprie contestazioni [sentenza del 4 febbraio 2016, Meica/UAMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, punto 24].
62
Orbene, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella sua risposta al quesito sottopostole dal Tribunale, la controinteressata nel procedimento aveva ancora la possibilità di rinunciare al proprio ricorso del 21 agosto 2007 dinanzi alla commissione di ricorso, sebbene la commissione di ricorso allargata avesse chiuso il procedimento di ricorso con la decisione impugnata.
63
Infatti, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, «[l]e decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine [di presentazione di un ricorso al Tribunale], oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo o d[i] eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale».
64
Pertanto, a causa del ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata – il quale chiude i procedimenti di opposizione e di ricorso – non ha avuto effetto. La controinteressata nel procedimento, pertanto, aveva ancora la possibilità di rinunciare al proprio atto di ricorso del 21 agosto 2007 dinanzi alla commissione di ricorso.
65
In proposito, è possibile osservare che è appunto il carattere sospensivo del ricorso dinanzi al Tribunale che gli permette di prendere in considerazione, anche in tale fase, il ritiro di una domanda di marchio o dell’opposizione [ordinanza del 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, punti da 16 a 18] o l’annullamento del marchio sul quale si fonda l’opposizione [ordinanza del 14 febbraio 2017, Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes), T‑333/14, EU:T:2017:108, punto 26].
66
In secondo luogo, e conseguentemente, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 61, il ritiro da parte della controinteressata nel procedimento del suo atto di ricorso del 21 agosto 2007 ha avuto quale conseguenza che la commissione di ricorso, in ogni caso, non è più investita delle conclusioni incidentali che la ricorrente ritiene di aver presentato nelle proprie osservazioni relative a detto ricorso.
67
Quindi, nell’eventualità in cui il ricorso della ricorrente fosse accolto e la decisione impugnata fosse annullata per il motivo che la commissione di ricorso allargata avrebbe dovuto esaminare le conclusioni incidentali presentate dalla ricorrente, la causa sarebbe rinviata dinanzi alla commissione di ricorso allargata, la quale dovrebbe inevitabilmente constatare, da un lato, la rinuncia da parte della controinteressata nel procedimento al suo ricorso e, dall’altro, che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, dette conclusioni incidentali sono divenute prive di oggetto.
68
Pertanto, a causa di detta rinuncia, tale profilo del ricorso in esame proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non è più idoneo a procurarle, con il suo esito, un beneficio e dunque essa non ha più interesse ad agire. Orbene, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 42 e 43, l’interesse ad agire costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione in giudizio e deve permanere fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire.
69
Pertanto, non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42, con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della ricorrente.
Sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la presenza di taluni apprezzamenti contenuti nella decisione impugnata
70
Nell’ambito del suo quarto motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso allargata, da un lato, di aver sintetizzato, al punto 7 della decisione impugnata, la posizione del Tribunale nella sua sentenza del 5 maggio 2011, Cheapflights (T‑460/09, non pubblicata, EU:T:2011:198), come «confermativa del carattere descrittivo della parola “cheapflights” e della raffigurazione di un aereo per servizi in correlazione con l’organizzazione di viaggi» e, dall’altro, al punto 16 della decisione impugnata, in occasione della ripartizione delle spese, di aver sottolineato che «il rigetto parziale della domanda di marchio [era] fondato sul significato descrittivo della parola “cheapflights” con riferimento ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto e, pertanto, su una motivazione che si applicherebbe allo stesso modo alla valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, che contiene esattamente la stessa parola». Pertanto, sempre secondo il punto 16 della decisione impugnata, «per ragioni di equità, la commissione di ricorso allargata condanna ciascuna parte a sopportare le proprie spese». La ricorrente ricorda che il marchio irlandese di cui è titolare è stato ammesso alla registrazione senza che abbia dovuto dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso.
71
L’EUIPO ritiene tale motivo irricevibile in quanto contrario all’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura dal momento che non si fonda su alcuna base giuridica né su alcuna giurisprudenza precisa. Inoltre, esso osserva che dette affermazioni sono state fatte soltanto riguardo alla ripartizione delle spese, la quale non è contestata dalla ricorrente. Infine, l’EUIPO sottolinea che dette affermazioni riguardano soltanto l’elemento denominativo «cheapflights» e non i marchi di cui la ricorrente è titolare.
72
Interrogata nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento sulla ricevibilità del suo ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la presenza di taluni apprezzamenti relativi al carattere descrittivo della parola «cheapflights» nella decisione impugnata, la ricorrente ha ritenuto, in sostanza, di essere legittimata a contestare tale aspetto della decisione impugnata, dal momento che una corretta valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore avrebbe potuto indurre la commissione di ricorso ad adottare una decisione differente.
73
Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, e ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, ogni atto introduttivo del giudizio deve indicare, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi invocati. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Lo stesso vale per tutte le conclusioni che devono essere integrate con i motivi e gli argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza. Infatti, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Requisiti analoghi sono richiesti allorché una censura o un argomento è dedotto a sostegno di un motivo [v. sentenza del 13 marzo 2013, Biodes/UAMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non pubblicata, EU:T:2013:126, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].
74
In sostanza, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di essersi pronunciata in via incidentale sulla validità del marchio anteriore di cui è titolare, sebbene essa non abbia alcuna competenza in tal senso. Il presente motivo è dunque comprensibile e non può essere immediatamente respinto sulla base dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura.
75
Resta nondimeno il fatto che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro la presenza di taluni apprezzamenti relativi al carattere descrittivo della parola «cheapflights» nella decisione impugnata, dev’essere dichiarato irricevibile, in quanto i passaggi della decisione impugnata in questione non possono arrecare pregiudizio alla ricorrente.
76
Come già sottolineato al precedente punto 58, prescindendo dalla motivazione sulla quale si fondi una decisione di una commissione di ricorso, solo il dispositivo di questa è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Al contrario, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione di una commissione di ricorso non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001. Essi possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto.
77
Nel caso di specie, dall’impianto sistematico della decisione impugnata risulta che il punto 7 di quest’ultima non è stato fatto valere a sostegno di alcun punto del dispositivo. Riguardo al punto 16 della decisione impugnata, sebbene costituisca uno dei punti della motivazione sui quali la commissione di ricorso allargata si è basata al fine di concludere, al punto 2 del dispositivo, che ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese, si tratta di un aspetto del dispositivo che non è contestato dalla ricorrente. Infatti, dall’atto introduttivo del ricorso risulta che è contestata soltanto la chiusura dei procedimenti di opposizione e di ricorso da parte della commissione di ricorso allargata, indicata al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, e non la ripartizione delle spese, di cui al punto 2 del medesimo dispositivo.
78
Pertanto, non potendo essere collegate al punto del dispositivo contestato dalla ricorrente, le espressioni criticate contenute nella motivazione della decisione impugnata non sono idonee, di per sé, a formare oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale.
79
Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre concludere che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto, da un lato, contro la chiusura mediante la decisione impugnata del procedimento di ricorso senza esame dell’impedimento alla registrazione relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, dall’altro, contro la presenza di taluni apprezzamenti relativi al carattere descrittivo della parola «cheapflights» nella decisione impugnata e che non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro l’assenza di esame da parte della commissione di ricorso delle conclusioni incidentali che la ricorrente avrebbe presentato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96.
Sulle spese
80
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.
81
Atteso che il ricorso in esame è stato dichiarato in parte irricevibile e, in parte, è divenuto privo di oggetto, nelle particolari circostanze del caso di specie, le disposizioni summenzionate saranno correttamente applicate condannando la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dall’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso mediante la decisione della commissione di ricorso allargata dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o giugno 2017 (procedimento R 1893/2011-G) riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42 con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della CheapFlights International Ltd.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
3)
La CheapFlights International sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO.
4)
L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese.
Lussemburgo, 11 dicembre 2018
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Prek
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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