12.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 270/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «Oribalt Rīga» SIA, già «Oriola Rīga» SIA O/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-1/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 30, paragrafo 2, lettere b) e c) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 152, paragrafo 1, lettere a) e b) - Determinazione del valore in dogana delle merci - Nozione di «merci similari» - Medicinali - Presa in considerazione di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico del medicinale di cui trattasi - Termine di 90 giorni entro cui le merci importate devono essere vendute nell’Unione europea - Termine tassativo - Mancata considerazione degli sconti commerciali)
(2019/C 270/09)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«Oribalt Rīga» SIA, già «Oriola Rīga» SIA
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
1)
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, dev’essere interpretato nel senso che, laddove il valore in dogana di merci, quali i medicinali di cui trattasi nel procedimento principale, sia calcolato applicando il metodo deduttivo previsto in detta disposizione, l’amministrazione doganale nazionale competente deve, per identificare «merci similari», prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, quali la composizione rispettiva di tali merci, la loro sostituibilità quanto ai loro effetti e alla loro intercambiabilità sul piano commerciale, procedendo quindi ad una valutazione di fatto tenendo conto di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico reale di dette merci, inclusa la posizione sul mercato della merce importata e del suo fabbricante.
2)
L’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, dev’essere interpretato nel senso che, per determinare il prezzo unitario delle merci importate secondo il metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, il termine di 90 giorni entro cui le merci importate devono essere vendute nell’Unione europea, previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93, è un termine tassativo.
3)
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, dev’essere interpretato nel senso che gli sconti sul prezzo di vendita delle merci importate non possono essere presi in considerazione per determinare il valore in dogana di tali merci in applicazione di detta disposizione.
(1) GU C 104 del 19.3.2018.
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