25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/7
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser
(Causa C-32/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Lavoratori emigranti - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 60 - Prestazioni familiari - Diritto al pagamento della differenza tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli dello Stato membro competente in via secondaria)
(2019/C 399/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Tiroler Gebietskrankenkasse
Convenuto: Michael Moser
Dispositivo
1)
L’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, previsto in tale disposizione, di tener conto, al fine di determinare la portata del diritto alle prestazioni familiari di una persona, «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», si applica tanto nell’ipotesi in cui le prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria in forza dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che in quella in cui le prestazioni sono dovute alla luce di una o più ulteriori legislazioni.
2)
L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’importo dell’integrazione differenziale da concedere a un lavoratore in virtù della legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondario, a norma di tale articolo, deve essere calcolato in relazione al reddito effettivamente conseguito dal suddetto lavoratore nel suo Stato d’impiego.
(1) GU C 152 del 30.4.2018.
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