5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/10
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège — Belgio) — V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
(Causa C-33/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Disposizioni transitorie - Articolo 87, paragrafo 8 - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14 quater, lettera b) - Lavoratore che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in diversi Stati membri - Deroghe al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile - Doppia affiliazione - Presentazione di una domanda ai fini dell’assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004)
(2019/C 263/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Liège
Parti
Ricorrente: V
Convenuti: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Securex Integrity ASBL
Dispositivo
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, presentare una domanda espressa in tal senso.
(1) GU C 112 del 26.3.2018.