11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Causa C-46/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Settore del latte e dei latticini - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2 - Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Importo del prezzo del latte - Applicazione obbligatoria di una trattenuta - Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Articolo 9 - Acquirente - Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare - Produttori - Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile - Tutela del legittimo affidamento)
(2019/C 383/15)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin, Sebastiano Bolzon
Convenute: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Dispositivo
1)
L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.
2)
L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.
3)
Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.
(1) GU C 142 del 23.4.2018.