25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/9
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien - Austria) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH
(Causa C-47/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) - Fallimenti, concordati e altre procedure affini - Esclusione - Azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza - Applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 41 - Contenuto dell’insinuazione del credito - Procedure principale e secondaria di insolvenza - Litispendenza e connessione - Applicazione analogica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 - Inammissibilità)
(2019/C 399/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti
Ricorrente: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Convenuto: Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
2)
L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica, neppure per analogia, a un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ma rientrante in quello del regolamento n. 1346/2000.
3)
L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi di cui al suddetto articolo 41, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.
(1) GU C 142 del 23.4.2018.
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