9.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 305/14
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-91/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Articolo 110 TFUE - Direttiva 92/83/CEE - Direttiva 92/84/CEE - Regolamento (CE) n. 110/2008 - Applicazione di un’aliquota di accisa meno elevata alla fabbricazione dei prodotti nazionali denominati tsipouro e tsikoudia)
(2019/C 305/17)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Kyratsou e F. Tomat, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou e D. Tsagkaraki, agenti)
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
—
in forza degli articoli 19 e 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, avendo adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica un’aliquota di accisa ridotta del 50 % rispetto all’aliquota nazionale normale allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dalle imprese di distillazione, denominate «distillatrici sistematiche», e
—
in forza degli articoli 19 e 21 della direttiva 92/83, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, di quest’ultima e con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, avendo adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica, alle condizioni da essa previste, un’aliquota di accisa fortemente ridotta allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dai piccoli distillatori, denominati «occasionali».
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 142 del 23.4.2018.