25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H.D. Giesen (C-95/18), C.E. Franzen (C-96/18)
(Cause riunite C-95/18 e C-96/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 13 - Legislazione applicabile - Residente di uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione relativa al regime di assicurazione vecchiaia o agli assegni familiari - Stato membro di residenza e Stato membro di occupazione - Diniego)
(2019/C 399/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Sociale Verzekeringsbank
Convenuti: F. van den Berg (C-95/18), H.D. Giesen (C-95/18), C.E. Franzen (C-96/18)
Dispositivo
1)
Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente nel territorio di tale Stato membro, soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari.
2)
L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori.
(1) GU C 161 del 7.5.2018.
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