3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/26
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section
(Causa C-129/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Familiari del cittadino dell’Unione - Articolo 2, punto 2, lettera c) - Nozione di «discendente diretto» - Minore sotto tutela legale permanente in virtù del regime della kafala (accoglienza legale) algerina - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Altri familiari - Articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Vita familiare - Interesse superiore del minore)
(2019/C 187/29)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Appellante: SM
Appellati: Entry Clearance Officer, UK Visa Section
Con l’intervento di: Coram Children’s Legal Centre (CCLC), AIRE Centre
Dispositivo
La nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell’Unione contenuta all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un minore posto sotto la tutela legale permanente di un cittadino dell’Unione a titolo della kafala algerina, in quanto tale sottoposizione non crea alcun legame di filiazione tra di loro.
È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l’ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell’Unione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore in questione. Nell’ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell’Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest’ultimo.
(1) GU C 134 del 16.4.2018.