5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
(Causa C-142/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «servizio di comunicazione elettronica» - Trasmissione di segnali - Servizio di comunicazione di telefonia su protocollo Internet (VoIP) verso numeri di telefono fissi o mobili - Servizio SkypeOut)
(2019/C 263/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Skype Communications Sàrl
Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
Dispositivo
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la fornitura, da parte dell’editore di un software, di una funzionalità che offre un servizio «Voice over Internet Protocol (VoIP) [telefonia vocale su IP (VoIP)], la quale consente all’utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) di uno Stato membro a partire da un terminale, costituisce un “servizio di comunicazione elettronica”, ai sensi di tale disposizione, allorquando la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell’editore e, dall’altro, implica la conclusione da parte di quest»ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.
(1) GU C 161 del 7.5.2018.