11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 settembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato - Italia) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18)/Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 e C-200/18) e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa/Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)
(Cause riunite C-199/18, C-200/18 e C-343/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 27 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Finanziamento - Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali - Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori - Importi minimi delle tasse)
(2019/C 383/24)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18) e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa (C-343/18)
Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 e C-200/18) e Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)
Dispositivo
1)
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno l’obbligo di imporre il pagamento di tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell’allegato IV, sezione A, e nell’allegato V, sezione A, di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento.
2)
L’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all’allegato IV, sezione B, e all’allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004.
(1) GU C 240 del 9.7.2018.
GU C 268 del 30.7.2018.