17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/13
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny — Polonia) — procedimento promosso da H.W.
(Causa C-214/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Ufficiale giudiziario - Esecuzione forzata - Diritti di esecuzione determinati dalla legge - Prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti secondo cui l’importo di tali diritti di esecuzione include l’IVA - Principi di neutralità e di proporzionalità)
(2019/C 206/15)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Sopocie
Parti
H.W.
Con l’intervento di: PSM «K», Aleksandra Treder, in qualità di ufficiale giudiziario presso il Sąd Rejonowy w Sopocie
Dispositivo
Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui l’IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest’ultimo.
(1) GU C 259 del 23.7.2018.