25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/11
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(Causa C-222/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Assistenza sanitaria transfrontaliera - Direttiva 2011/24/UE - Articolo 3, lettera k), e articolo 11, paragrafo 1 - Prescrizione - Nozione - Riconoscimento di una prescrizione rilasciata in un altro Stato membro da una persona abilitata - Presupposti - Libera circolazione delle merci - Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione - Articoli 35 e 36 TFUE - Restrizione alla fornitura da parte di una farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica - Buono d’ordine emesso in un altro Stato membro - Giustificazione - Tutela della salute e della vita delle persone - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 81, secondo comma - Fornitura di medicinali alla popolazione di uno Stato membro)
(2019/C 399/12)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Convenuta: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Dispositivo
L’articolo 3, lettera k), e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale non è consentito a una farmacia di tale Stato membro fornire medicinali soggetti a prescrizione medica sulla base di un buono d’ordine qualora tale buono sia stato emesso da un professionista sanitario abilitato a prescrivere medicinali e a esercitare la sua attività in un altro Stato membro, mentre una siffatta fornitura è consentita qualora tale buono d’ordine sia stato emesso da un professionista sanitario abilitato a esercitare la propria attività nel suddetto primo Stato membro, fermo restando che, conformemente a tale normativa, siffatti buoni d’ordine non contengono il nominativo del paziente interessato.
Gli articoli 35 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una siffatta normativa di uno Stato membro, qualora questa sia giustificata da un obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto necessario per conseguirlo, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 221 del 25.6.2018.
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