1.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/8
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów
(Causa C-225/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafi 2 e 6 - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 176 - Esclusione del diritto a detrazione - Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione - Clausola di standstill - Adesione all’Unione europea)
(2019/C 220/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Grupa Lotos S.A.
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che:
—
osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l’estensione dell’ambito di un’esclusione del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), successivamente all’adesione all’Unione europea dello Stato membro considerato, e che comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato, a partire dall’entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l’IVA che ha gravato sull’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell’ambito della fornitura di servizi turistici e
—
non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’esclusione del diritto a detrazione dell’IVA versata per l’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, introdotta prima dell’adesione all’Unione dello Stato membro considerato e mantenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, e che comporta che un soggetto passivo, che non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l’IVA che ha gravato sull’acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi.
(1) GU C 231 del 2.7.2018.