8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps/Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.
(Causa C-305/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2008/98/CE - Recupero o smaltimento dei rifiuti - Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l’autosufficienza nazionale - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti - Qualifica degli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale» - Rispetto del principio della «gerarchia dei rifiuti» - Direttiva 2001/42/CE - Necessità di procedere ad una «valutazione ambientale»)
(2019/C 230/20)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia
Con l’intervento di: Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus, Comitato Donne 29 Agosto
Dispositivo
1)
Il principio della «gerarchia dei rifiuti», quale espresso all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e letto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici.
2)
L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva.
(1) GU C 268 del 30.7.2018.