1.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/12
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano
(Causa C-309/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Costi della manodopera - Esclusione automatica dell’offerente che non ha indicato separatamente nell’offerta detti costi - Principio di proporzionalità)
(2019/C 220/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrente: Lavorgna Srl
Resistenti: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano
nei confronti di: Gea Srl
Dispositivo
I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.
(1) GU C 268 del 30.7.2018.