23.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău — Romania) — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl
(C-354/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Trasporto aereo - Negato imbarco - Nozioni di «compensazione pecuniaria» e di «risarcimento supplementare» - Tipo di danno risarcibile - Danno materiale o morale - Detrazione - Risarcimento supplementare - Assistenza - Informazioni fornite ai passeggeri)
(2019/C 319/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Bacău
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu
Convenuta: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl
Dispositivo
1)
In primo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’importo previsto in tale disposizione non mira a risarcire un danno quale una perdita di retribuzione, in secondo luogo, detto danno può essere oggetto del risarcimento supplementare previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, e, in terzo luogo, spetta al giudice del rinvio determinare e valutare, sulla base giuridica pertinente, i diversi elementi costitutivi del suddetto danno, nonché l’entità del risarcimento del medesimo.
2)
Il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, deve essere interpretato nel senso che esso consente al giudice nazionale competente di detrarre dal risarcimento supplementare il risarcimento concesso in forza di tale regolamento, ma non lo obbliga a farlo, in quanto il suddetto regolamento non impone al giudice nazionale competente condizioni sulla base delle quali potrebbe procedere a tale detrazione.
3)
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di presentare ai passeggeri coinvolti informazioni complete su tutte le possibilità previste nella seconda di tali disposizioni, mentre i passeggeri di cui trattasi non hanno alcun obbligo di contribuire attivamente alla ricerca delle informazioni a tal fine.
4)
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, ai fini di tale disposizione, l’onere di provare che il riavviamento è stato effettuato non appena possibile incombe sul vettore aereo operativo.
(1) GU C 294 del 20.08.2018.
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