11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/29
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona - Spagna) – DW/Nobel Plastiques Ibérica SA
(Causa C-397/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), e articolo 5 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap - Lavoratore particolarmente sensibile ai rischi professionali ai sensi del diritto nazionale - Esistenza di un «handicap» - Licenziamento per ragioni oggettive fondato sui criteri della produttività, della polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa nonché dell’assenteismo - Particolare svantaggio per i disabili - Discriminazione indiretta - Soluzioni ragionevoli - Individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione)
(2019/C 383/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona
Parti
Ricorrente: DW
Convenuta: Nobel Plastiques Ibérica SA
con l’intervento di: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Ministerio Fiscal
Dispositivo
1)
La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di salute di un lavoratore riconosciuto come particolarmente sensibile ai rischi professionali, ai sensi del diritto nazionale, che non consente a tale lavoratore di occupare taluni posti di lavoro per il motivo che ciò comporterebbe un rischio per la sua stessa salute o per altre persone, rientra nella nozione di «handicap», ai sensi di tale direttiva, solo qualora detto stato determini una limitazione della capacità, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel procedimento principale, tali condizioni siano soddisfatte.
2)
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il licenziamento per «ragioni oggettive» di un lavoratore disabile per il motivo che lo stesso soddisfa i criteri di selezione presi in considerazione dal datore di lavoro per determinare le persone da licenziare vale a dire una produttività inferiore a un livello determinato, una minore polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa nonché un tasso di assenteismo elevato costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno che il datore di lavoro non abbia previamente messo in atto, nei confronti di tale lavoratore, soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della suddetta direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(1) GU C 294 del 20.8.2018.