11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/30
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas - Lituania) – AW, BV, CU, DT/Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
(Causa C-417/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica - Articolo 26, paragrafo 5 - Numero di emergenza unico europeo - Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante)
(2019/C 383/32)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: AW, BV, CU, DT
Convenuto: Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dispositivo
1)
L’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l’obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al numero di emergenza unico europeo «112» le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.
2)
L’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale in sede di definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il numero di emergenza unico europeo «112», fermo restando, tuttavia, che i criteri da essi definiti devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
3)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere parimenti ritenuto sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione.
(1) GU C 352 dell’1.10.2018.