11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/31
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-443/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Protezione sanitaria dei vegetali - Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - Articolo 16, paragrafi 1 e 3 - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7 - Obbligo di monitoraggio - Ispezioni annuali - Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 - Misure di eradicazione - Inadempimento costante e generale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale cooperazione)
(2019/C 383/33)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e D. Bianchi, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e G. Caselli, avvocati dello Stato)
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana,
—
avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell’Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, e
—
avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella fastidiosa mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 7, di detta decisione di esecuzione.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 294 del 20.8.2018.
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