17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spagna) — ZX/Ryanair DAC
(Causa C-464/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo di un volo - Articolo 7, punto 5 - Esercizio di una succursale - Articolo 26 - Proroga tacita - Necessità che il convenuto compaia)
(2019/C 206/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona
Parti
Ricorrente: ZX
Convenuta: Ryanair DAC
Dispositivo
1)
L’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.
2)
L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.
(1) GU C 392 del 29.10.2018.