25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/14
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di EP
(Causa C-467/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Articoli 6 e 47 nonché articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2012/13/UE - Articolo 8, paragrafo 2 - Direttiva 2013/48/UE - Articolo 12 - Direttiva (UE) 2016/343 - Articolo 3 - Normativa nazionale che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società - Diritto all’informazione sui propri diritti - Diritto di avvalersi di un difensore - Diritto a un ricorso effettivo - Presunzione d’innocenza - Persona vulnerabile)
(2019/C 399/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Lukovit
Imputato nella causa principale
EP
con l’intervento di: Rayonna prokuratura Lom, KM, HO
Dispositivo
1)
La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano a una procedura giudiziaria, come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società. La direttiva 2012/13 deve essere interpretata nel senso che le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi e, al più tardi, antecedentemente al loro primo interrogatorio da parte della polizia.
2)
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, e l’articolo 12 della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura giudiziaria che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, se tale normativa non consente al giudice competente di verificare che i diritti procedurali previsti da tali direttive siano stati rispettati nel corso di procedimenti precedenti a quello di cui detto giudice è investito, non sottoposti a un siffatto controllo giurisdizionale.
3)
La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che né tale direttiva né suddetta disposizione della Carta dei diritti fondamentali si applicano a una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, come quella prevista dagli articoli 155 e seguenti dello Zakon za zdraveto (legge sulla sanità), di cui trattasi nel procedimento principale, poiché esiste il rischio che, tenuto conto del suo stato di salute, la persona interessata sia un pericolo per la sua salute o quella di terzi.
4)
Il principio della presunzione di innocenza, di cui all’articolo 3 della direttiva 2016/343, deve essere interpretato nel senso che esso esige – nell’ambito di una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto, per motivi terapeutici e di sicurezza, di persone che, in stato di demenza, abbiano commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale – che il pubblico ministero fornisca la prova che la persona di cui è richiesto il ricovero coatto è l’autore degli atti che si reputano costituire un siffatto pericolo.
(1) GU C 352 dell’1.10.2018.
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