25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État - Francia) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l’Action et des Comptes publics
(Cause riunite C-662/18 e C-672/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE - Articolo 8 - Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli - Cessione di titoli ricevuti all’atto dello scambio - Plusvalenza collocata in differimento di imposta - Tassazione degli azionisti - Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota - Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli)
(2019/C 399/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: AQ (C-662/18), DN (C-672/18)
Convenuto: Ministre de l’Action et des Comptes publics
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale con riferimento all’aliquota d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.
(1) GU C 4 del 7.1.2019.
GU C 25 del 21.1.2019.
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