26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/4
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB
(Causa C-8/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 52, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione dei servizi - Mercati degli strumenti finanziari - Soggetto privato che ha acquistato da una banca uno strumento finanziario derivato - Qualificazione del suddetto soggetto privato ai sensi del diritto dell’Unione)
(2019/C 288/04)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos teismas
Parti
Ricorrenti: TE, UD, YB, ZC
Convenuta: Luminor Bank AB
Dispositivo
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano ad acquisti a credito di obbligazioni, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tali acquisti siano stati effettuati entro il 1o novembre 2007.
La prima e la seconda questione, nella parte in cui si riferiscono alla direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34, e al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, sono manifestamente irricevibili.
(1) GU C 152 del 30.04.2018.
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