25.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/9
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — procedimenti penali a carico di AK / (C-335/18), EP (C-336/18)
(Cause riunite C-335/18 e C-336/18) (1)
((«Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa - Regolamento (CE) n. 1889/2005 - Articolo 3, paragrafo 1 - Violazione dell’obbligo di dichiarazione - Articolo 4, paragrafo 2 - Misura di trattenimento - Articolo 9, paragrafo 1 - Sanzioni previste dal diritto nazionale - Normativa nazionale che prevede, oltre l’irrogazione di una pena privativa della libertà o di un’ammenda pari a un quinto della somma non dichiarata, la confisca di tale somma a favore dello Stato - Proporzionalità»))
(2019/C 112/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia
Imputati nei procedimenti penali a quo
AK (C-335/18), EP (C-336/18)
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 2 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella controversa nei procedimenti principali, che, per sanzionare una violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3 di tale regolamento prevede, oltre l’irrogazione di una pena privativa della libertà di un massimo di cinque anni o di un’ammenda pari a un quinto dell’ammontare di denaro contante non dichiarato, la confisca a favore dello Stato di tale somma non dichiarata.
(1) GU C 276 del 6.8.2018.