26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/5
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — María Teresa Aragón Carrasco e a./Administración del Estado
(Causa C-367/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Clausola 5 - Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva - Assenza di indennità in caso di cessazione delle funzioni di lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente)
(2019/C 288/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz, Luis Salas Fernández (come erede di Lucía Sánchez de la Peña)
Convenuta: Administración del Estado
Dispositivo
1)
La clausola 4, numero 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che non prevede il versamento di un’indennità ai lavoratori assunti in qualità di personale reclutato occasionalmente che esercitano missioni di fiducia o di consulenza speciale, come quelli di cui al procedimento principale, in occasione della cessazione dal servizio discrezionale, mentre è concessa un’indennità agli agenti contrattuali a durata indeterminata in occasione della cessazione del loro contratto di lavoro per una ragione obiettiva.
2)
La seconda e terza questione poste dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) sono manifestamente irricevibili.
(1) GU C 294 del 20.08.2018.
Full & Egal Universal Law Academy