17.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 455/18
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 27 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — FR / Ministero dell'interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano
(Causa C-422/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale - Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio - Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado))
(2018/C 455/27)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FR
Convenuto: Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano
in presenza di: Pubblico Ministero
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, lette alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell’interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell’impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente.
(1) GU C 311 del 3.9.2018.
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