CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate l’11 aprile 2019 ( 1 )
Causa C‑19/18 P
VG, succeduta a MS
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Ricorso per risarcimento danni contro la Commissione – Risarcimento del danno morale asseritamente subito dalla parte ricorrente – Illeciti della Commissione in sede di trattamento di una denuncia presentata contro la parte ricorrente – Decisione della Commissione di estromettere la parte ricorrente dalla rete di relatori Team Europe – Lettera di intesa e di adesione – Nozione di “contesto contrattuale” – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Obbligo di motivazione»
1.
VG, ricorrente, succeduta a MS, ricorrente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, chiede alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2017 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata») ( 2 ) con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso proposto dinanzi ad esso sulla base dell’articolo 268 TFUE, volto ad ottenere la condanna della Commissione europea al risarcimento dei danni a seguito della sua decisione del 10 aprile 2013 con cui essa ha posto fine alla collaborazione di MS con la rete di relatori Team Europe ( 3 ).
I. Fatti
2.
Dai punti 1 e seguenti dell’ordinanza impugnata risulta che VG è Stato membro della rete Team Europe, in qualità di relatore, nel periodo compreso tra il 20 luglio 2011 e il 10 aprile 2013. Tale rete è una rete locale di comunicazione incaricata di assistere le rappresentanze della Commissione nella loro comunicazione sulle politiche europee a livello locale. VG aveva firmato a Montpellier in data 20 luglio 2011 una «lettera di intesa e di adesione del Team Europe», precedentemente firmata a Parigi l’8 luglio 2011 dal capo della rappresentanza della Commissione in Francia.
3.
Il 10 aprile 2013 il capo della rappresentanza della Commissione ha contattato VG via telefono per metterlo al corrente di una denuncia relativa al suo comportamento, proveniente da almeno una donna (in prosieguo: la «denuncia della sig.ra X») che aveva partecipato con lui a una delle attività del Team Europe. VG è stato poi informato per lettera che il capo della rappresentanza della Commissione poneva fine alla sua collaborazione con il Team Europe con effetto immediato, conformemente alle disposizioni della lettera di intesa.
4.
Il 6 giugno 2013 VG ha presentato una denuncia al Mediatore europeo avverso la decisione della Commissione di porre fine alla sua collaborazione all’interno della rete Team Europe, denuncia volta ad ottenere l’annullamento di detta decisione, la sua reintegrazione in detta rete e l’invio di una lettera ufficiale di scuse. Tale denuncia ha dato luogo alla decisione del Mediatore del 19 novembre 2015 con la quale quest’ultimo ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione per il motivo che la Commissione non aveva sentito VG in maniera adeguata, né aveva proceduto a una valutazione sufficientemente approfondita del caso di specie prima di adottare la decisione di porre fine alla collaborazione. La Commissione non ha dato alcun seguito alla decisione del Mediatore.
II. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
5.
Prima della presentazione del proprio ricorso dinanzi al Tribunale volto all’annullamento della decisione del 10 aprile 2013 e al risarcimento del danno che riteneva di aver subito a causa della sua estromissione dalla rete Team Europe, VG ha chiesto di beneficiare del gratuito patrocinio. Con ordinanza del 3 maggio 2016 ( 4 ), il presidente del Tribunale ha accolto la sua domanda. Per verificare che nel caso di specie fossero soddisfatte le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio, questi si è basato in particolare sulle osservazioni della Commissione trasmesse al Mediatore nel contesto dell’esame della denuncia depositata da VG, secondo le quali «i membri del Team Europe non hanno rapporti contrattuali con la Commissione» ( 5 ), rilevando al contempo che, in quella fase del procedimento, la Commissione non aveva voluto prendere posizione sulla qualificazione che occorreva dare ai rapporti giuridici esistenti tra le parti ( 6 ). Il presidente del Tribunale ha concluso «che in [quella] fase, secondo una prima analisi, non [era] evidente che il ricorso per risarcimento danni di cui il richiedente intende[va] investire il giudice dell’Unione [avesse] ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fondata in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi di origine contrattuale e che esso [dovesse] essere dichiarato manifestamente irricevibile a tale titolo» ( 7 ).
6.
Il 19 luglio 2016 VG ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE volto ad ottenere la condanna della Commissione al risarcimento dei danni a seguito della sua decisione del 10 aprile 2013. Il 31 maggio 2017 il Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata sulla base dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura.
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
7.
Il 5 gennaio 2018 VG ha proposto un’impugnazione avverso l’ordinanza impugnata. Nelle sue conclusioni, chiede che la Corte voglia annullare l’ordinanza impugnata; rinviare la causa dinanzi al Tribunale o, se la Corte dovesse ritenere che lo stato della causa le consenta di decidere il ricorso, accogliere le domande dalla medesima proposte dinanzi al Tribunale; riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione; ordinare la produzione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il necessario supporto della decisione di estromissione; ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento illecito della Commissione, valutato ex aequo et bono in EUR 20000; ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse al ricorrente e di reintegrarlo nel Team Europe ( 8 ); condannare la Commissione alle spese dei due procedimenti.
8.
La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in ogni caso, dichiararla infondata; condannare VG a sopportare tutte le spese.
IV. Analisi giuridica
9.
A sostegno della propria impugnazione, VG asserisce, da un lato, che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto afferente alla qualificazione giuridica del fondamento dell’azione per risarcimento intentata dinanzi al Tribunale e da una violazione dell’obbligo di motivazione. VG sostiene, d’altro lato, che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto afferente alla qualificazione giuridica della lettera di intesa nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha altresì snaturato il contenuto del fascicolo.
10.
Vorrei far precedere l’analisi da un’osservazione preliminare.
11.
L’impugnazione in esame solleva la questione dell’individuazione della natura della responsabilità dell’Unione che la ricorrente intende far dichiarare. Tale questione, come si vedrà, si pone in un contesto di fatto e di diritto poco chiaro, in assenza di un documento esplicitamente contrattuale e in presenza di dichiarazioni contraddittorie della Commissione riguardo alla natura della lettera di intesa. Lasciando impregiudicato l’esito dell’esame dell’impugnazione, appare già evidente che il Tribunale è stato un po’ precipitoso nell’adottare, pronunciandosi sul ricorso proposto dinanzi ad esso, un’ordinanza fondata sull’articolo 126 del suo regolamento di procedura che constata il carattere manifestamente irricevibile di detto ricorso. L’uso di un simile strumento appare del resto poco coerente con la posizione espressa dal presidente del Tribunale nella sua ordinanza che statuisce sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata da VG ( 9 ).
12.
Ciò premesso, passerò ora all’esame del primo motivo.
A. Sul primo motivo, vertente su un errore afferente alla qualificazione giuridica dell’azione per risarcimento e su una violazione dell’obbligo di motivazione
1. Sintesi degli argomenti delle parti
13.
Con la prima parte del primo motivo, in sostanza, VG contesta al Tribunale di aver, ai punti da 32 a 40 dell’ordinanza impugnata, erroneamente qualificato il fondamento della sua azione dinanzi ad esso. Il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il test risultante dalla sentenza della Corte del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 10 ), giacché si sarebbe basato unicamente sulla lettera di intesa, senza prendere in considerazione anche la norma giuridica asseritamente violata, la natura del danno lamentato né il comportamento contestato. L’atto introduttivo del ricorso proposto dinanzi al Tribunale avrebbe tuttavia definito l’oggetto del ricorso come consistente negli illeciti commessi dalla Commissione in sede di trattamento della denuncia contro la ricorrente, che avrebbe causato un danno morale reale e certo di cui VG intendeva ottenere il risarcimento. La ricorrente insiste sulla circostanza che il comportamento contestato non è l’estromissione dalla rete Team Europe, bensì il trattamento della denuncia della sig.ra X, poiché l’estromissione altro non sarebbe se non la conseguenza dell’illecito. VG, del resto, non contesta che la Commissione abbia potuto porre fine alla lettera di intesa. L’oggetto della controversia non sarebbe dunque la rottura del vincolo contrattuale – ammettendo che la lettera di intesa costituisse un contratto – come testimonierebbe anche la natura delle norme fatte valere (ossia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 11 ) o il Codice di buona condotta amministrativa ( 12 )), considerato che VG segnatamente non deduce la violazione di quanto previsto dalla lettera di intesa. Analogamente, la natura del danno lamentato non sarebbe correlato a una qualsivoglia violazione di un obbligo contrattuale, in quanto VG afferma che il modo in cui la Commissione ha trattato la denuncia della sig.ra X nei suoi confronti avrebbe arrecato pregiudizio al suo onore, alla sua dignità e alla sua reputazione. Per tali ragioni, il Tribunale avrebbe dunque qualificato erroneamente il comportamento posto in discussione nel ricorso di VG, in particolare ai punti da 35 a 37 dell’ordinanza impugnata.
14.
Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, VG sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione. Da un lato, esso non avrebbe spiegato perché la domanda di risarcimento di VG sarebbe necessariamente collegata all’interpretazione della lettera di intesa, sebbene il comportamento censurato in detta domanda non sarebbe la rottura del presunto contratto, cosicché l’interpretazione della lettera non era né necessaria né indispensabile ai fini dell’esame della domanda di risarcimento, ai sensi del punto 80 della sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 13 ). D’altro lato, l’ordinanza impugnata non illustrerebbe le ragioni per le quali il Tribunale ha considerato che il trattamento da parte della Commissione della denuncia della sig.ra X fosse necessariamente collegato all’interpretazione della lettera di intesa. VG rileva in proposito che la lettera di intesa non conterrebbe disposizioni relative al trattamento di eventuali denunce né obblighi in capo alla Commissione di motivare la rinuncia all’intesa all’interno della rete Team Europe. Le norme giuridiche, tra le quali i diritti fondamentali, di cui VG afferma la violazione, si applicherebbero indipendentemente dalle disposizioni della lettera di intesa.
15.
Alcuni elementi dell’atto introduttivo del ricorso di VG sarebbero rimasti senza una risposta da parte del Tribunale, che non avrebbe verificato in modo oggettivo e globale, basandosi sui diversi elementi del fascicolo, se esistesse un effettivo contesto contrattuale, conformemente a quanto sarebbe nondimeno imposto dalla sentenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 14 ).
16.
La Commissione, da parte sua, sottolinea che l’analisi del Tribunale sarebbe conforme alle prescrizioni della giurisprudenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 15 ). Il Tribunale avrebbe dimostrato senza incorrere in errori di diritto l’esistenza di un contesto contrattuale che accompagna la domanda del ricorrente. Quest’ultimo non farebbe valere documenti diversi dalla lettera di risoluzione e si lamenterebbe della rottura del contratto. Sussisterebbe un legame diretto tra il comportamento censurato e la fine della collaborazione di VG con la rete Team Europe. La lettera di intesa, effettivamente, individuerebbe i rispettivi obblighi delle parti nonché le modalità per porre fine alla cooperazione e proprio tali condizioni relative alla risoluzione sarebbero contestate da VG, che avrebbe voluto porre in discussione, secondo la formulazione dell’atto introduttivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, «la decisione radicale di porre fine alla collaborazione». Il danno sarebbe anch’esso connesso alla risoluzione giacché VG chiedeva, fra l’altro, la propria reintegrazione. L’eventuale responsabilità della Commissione dovrebbe necessariamente essere esaminata, ai sensi della giurisprudenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 16 ), valutando il contenuto della lettera di intesa. Il riferimento a norme che non derivano dalla lettera di intesa non farebbe venir meno la natura contrattuale della controversia ( 17 ). Per quanto attiene al danno morale lamentato, esso risulterebbe dalle circostanze in cui si inserisce la rottura del rapporto contrattuale. VG tenterebbe di distinguere artificiosamente le cause e le circostanze della risoluzione della lettera dall’atto di risoluzione in sé. Riguardo alla questione se la ragione addotta per la risoluzione sia giustificata, essa sarebbe eminentemente contrattuale.
17.
Per quanto concerne l’asserito difetto di motivazione, la Commissione ricorda che il Tribunale si è pronunciato sull’eccezione di illegittimità da essa sollevata e non nel merito. VG farebbe valere peraltro una serie di argomenti già sottoposti al Tribunale e già respinti da quest’ultimo, che sarebbero pertanto irricevibili ( 18 ). In ogni caso, per respingere il ricorso proposto dinanzi al Tribunale in quanto irricevibile, era sufficiente che il Tribunale accertasse che esso si inseriva in un effettivo contesto contrattuale connesso all’oggetto della controversia, aspetto che il Tribunale avrebbe correttamente accertato ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata. In proposito, la motivazione di detta ordinanza non apparirebbe né insufficiente né viziata da contraddizione e il Tribunale non sarebbe tenuto a rispondere a tutti gli argomenti di VG.
18.
Nella propria replica, VG nega di aver artificiosamente tentato di isolare le cause e le circostanze della risoluzione della lettera di intesa dall’atto di risoluzione in sé e conferma di non aver censurato la rottura di un contratto né contestato che la Commissione possa porre fine alla lettera di intesa. Poiché VG non deduce la violazione della lettera di intesa, la Commissione non potrebbe sostenere che la sua interpretazione è necessaria per accertare la fondatezza delle pretese della ricorrente. VG ricorda che l’addebito mosso alla Commissione consisterebbe nella violazione del diritto di essere ascoltata, dell’obbligo di motivazione, del suo dovere di diligenza e della presunzione d’innocenza. L’azione intentata da VG mirerebbe dunque soltanto a contestare l’azione amministrativa della Commissione. Ad ogni buon conto, VG ricorda che non sarebbe escluso che le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di un’istituzione coesistano nei confronti di uno dei suoi contraenti ( 19 ). Il danno lamentato, in ogni caso, non sarebbe connesso alla cattiva esecuzione del contratto che costituirebbe la lettera di intesa. Certamente, il comportamento illecito della Commissione ha avuto quale conseguenza la decisione di estromissione dalla rete Team Europe, ma la reintegrazione richiesta si sarebbe inserita in una domanda di risarcimento in natura volta a riabilitare l’immagine di VG offuscata dalla maniera in cui la Commissione ha trattato la denuncia della sig.ra X.
19.
Nella propria controreplica, la Commissione sostiene che la tesi di VG sarebbe viziata da una grave contraddizione. VG contesterebbe alla Commissione di non aver rispettato i suoi diritti fondamentali, sostenendo al contempo che la lettera di intesa stabiliva soltanto linee guida non vincolanti e non disciplinava gli specifici rapporti tra VG e la Commissione. Orbene, se la lettera di intesa è soltanto un atto unilaterale della Commissione privo di legami con VG, la Commissione non comprende quale potrebbe essere il fondamento del suo obbligo di ascoltare VG o di rispettare l’obbligo di motivazione. Le pretese di VG avrebbero senso soltanto se l’atto in questione fosse un contratto. La Commissione ribadisce peraltro che il mero fatto di invocare la violazione di norme che non derivano dal contratto non ha l’effetto di modificare la natura contrattuale della controversia ( 20 ). Orbene, l’approccio adottato da VG non soltanto sarebbe contrario alla giurisprudenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 21 ), ma consentirebbe altresì di trasformare qualsiasi controversia contrattuale in un’azione per responsabilità extracontrattuale e rischierebbe di cancellare la distinzione tra i due tipi di responsabilità. Inoltre, la Commissione insiste sul fatto che la domanda di reintegrazione confermerebbe che il danno di cui si chiede il risarcimento è il risultato dell’estromissione dalla rete Team Europe, ossia la fine dell’adesione al contratto costituito dalla lettera di intesa, il cui titolo completo è del resto «lettera di intesa e di adesione». La reintegrazione non mirerebbe soltanto al risarcimento del danno morale, ma anche al ripristino del rapporto contrattuale quale esistente prima della rottura del contratto.
2. Analisi
20.
Rilevo anzitutto che le parti non contestano il quadro di analisi al quale il Tribunale ha fatto ricorso, ripreso ai punti 25 e seguenti dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, basandosi essenzialmente sulla sentenza della Corte del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 22 ), ha così ricordato che il Trattato FUE prevede una ripartizione delle competenze fra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali per quanto concerne le azioni giudiziarie dirette contro l’Unione e volte a far sorgere la sua responsabilità. La responsabilità extracontrattuale dell’Unione rientra nella competenza esclusiva dei primi ( 23 ). Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale dell’Unione, la competenza è ripartita fra i giudici dell’Unione, in presenza di una clausola compromissoria, e i giudici nazionali negli altri casi ( 24 ).
21.
L’oggetto dell’azione determina se il ricorso rientri nell’ambito della responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’Unione ( 25 ). La sentenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 26 ) ha fissato la metodologia da seguire per una simile valutazione. La Corte ha così dichiarato che gli organi giurisdizionali dell’Unione, al fine di valutare la propria competenza a pronunciarsi su una domanda di risarcimento, non possono basarsi unicamente sulle norme invocate ( 27 ). Essi sono tenuti ad accertare se il ricorso per risarcimento dei danni di cui sono investiti «abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d’origine contrattuale oppure d’origine extracontrattuale» ( 28 ). L’analisi deve vertere sull’insieme degli elementi contenuti nel fascicolo, vale a dire, segnatamente, sulla norma di diritto che si asserisce essere stata violata, sulla natura del danno lamentato, sul comportamento addebitato nonché sui rapporti giuridici esistenti tra le parti ( 29 ). Qualora da tale analisi emerga che esiste tra le parti «un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso» ( 30 ), se appare che, «per poter determinare la fondatezza delle pretese avanzate dal[le parti], è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa» ( 31 ) e, ovviamente, ove manchi una clausola compromissoria, gli organi giurisdizionali dell’Unione devono porre termine al loro esame della controversia e dichiarare la loro incompetenza poiché l’esame del ricorso comporterebbe una valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale che, ai sensi dell’articolo 274 TFUE, rientra nella competenza degli organi giurisdizionali nazionali ( 32 ).
22.
Pertanto, il primo motivo dev’essere esaminato alla luce di tali principi.
23.
In proposito, si deve rilevare che il Tribunale si è concentrato sul contenuto della lettera di intesa, la quale, a suo avviso, individua i rispettivi obblighi delle parti, la durata della cooperazione nonché le modalità per porvi fine ( 33 ). Poiché il ricorrente non si è avvalso di altri atti, il Tribunale ne ha tratto la conclusione che il comportamento censurato ha un legame diretto con il rapporto contrattuale esistente ( 34 ). La domanda di risarcimento, a suo parere, si ricollega all’interpretazione della lettera di intesa, che dev’essere parte integrante degli elementi da esaminare in sede di valutazione della responsabilità della Commissione ( 35 ). Essa determina, sempre a suo avviso, le condizioni di rottura del contratto, conferendo pertanto carattere contrattuale alla controversia ( 36 ).
24.
Risulta che, statuendo in tal modo, il Tribunale non ha applicato correttamente il test definito dalla Corte nella sentenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 37 ) e che ha attribuito un rilievo preponderante alla lettera di intesa, di cui ha rapidamente constatato la natura contrattuale. Orbene, la citata giurisprudenza impone un’analisi dell’insieme degli elementi contenuti nel fascicolo, tra cui la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti. A tali differenti elementi dev’essere attribuita pari rilevanza, soprattutto allorché, come nel caso di specie, la natura contrattuale dell’atto che si ritiene leghi le parti è tutt’altro che pacifica.
25.
Dal fascicolo emerge quindi chiaramente che l’atto introduttivo del ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale aveva ad oggetto «gli illeciti commessi da[lla Commissione] in sede di trattamento della denuncia presentata dalla sig.ra X contro il ricorrente, che hanno causato a quest’ultimo un danno morale reale e certo» ( 38 ). In tal modo, il fatto generatore della responsabilità individuato da VG non risiede nella rottura abusiva del rapporto contrattuale che la lettera di intesa avrebbe cristallizzato. Siffatta rottura – ammesso che esista – appare piuttosto rientrare nel danno causato dalla Commissione. In proposito, la circostanza che dinanzi al Tribunale VG abbia del pari chiesto la propria reintegrazione nella rete Team Europe nulla dice riguardo alla natura dei rapporti fra VG e la Commissione. Detta reintegrazione, qualora fosse possibile, sarebbe intesa a ricollocare VG nella sua situazione antecedente il verificarsi dell’illecito dedotto, ma non necessariamente a ripristinare il rapporto contrattuale. In ogni caso, il Tribunale non pare aver tratto una qualche conseguenza da tale domanda, limitandosi semplicemente a menzionare la reintegrazione al punto 33 dell’ordinanza impugnata. Ciò tuttavia è privo di conseguenze, in quanto VG ha dovuto, per forza di cose, rinunciare alla domanda in parola nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.
26.
Inoltre, le norme fatte valere avrebbero dovuto parimenti essere prese in considerazione dal Tribunale, benché non siano, di per se stesse, decisive. Anche in questo caso, l’analisi del Tribunale è lacunosa ( 39 ). VG addebitava alla Commissione di aver, in sede di trattamento della denuncia della sig.ra X, violato l’articolo 41 della Carta, i principi generali di buona amministrazione, il rispetto dei diritti della difesa, l’articolo 16 del Codice di buona condotta amministrativa, i principi di diligenza e di presunzione d’innocenza nonché l’obbligo di motivazione e il principio di proporzionalità. Tali norme mettevano quindi chiaramente in luce che VG non si poneva in un contesto contrattuale, giacché la ricorrente faceva riferimento a norme ritenute disciplinare l’azione della Commissione in qualità di amministrazione e non a norme derivanti dal presunto contratto. In particolare, VG non lamentava alcuna violazione delle disposizioni della lettera di intesa. In proposito, nutro alcune perplessità dinanzi all’argomento della Commissione che finge di non individuare il fondamento degli obblighi giuridici dedotti da VG qualora l’azione dovesse essere considerata come rientrante nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. Ad esempio, fatico a credere che la Commissione possa ignorare che il diritto a una buona amministrazione o il rispetto dei diritti della difesa si impongono nei suoi confronti anche allorché agisce in un contesto non contrattuale.
27.
Infine, l’analisi del Tribunale relativa al danno lamentato si svolge in un solo punto ( 40 ) e si limita nuovamente a ribadire che VG intendeva ottenere un risarcimento pecuniario nonché un’ingiunzione nei confronti della Commissione. La natura del danno non è oggetto di analisi ulteriore.
28.
Accontentandosi di esaminare isolatamente la lettera di intesa, laddove la sua natura contrattuale non si manifestava con tutta evidenza, il Tribunale non ha proceduto alla verifica imposta dalla giurisprudenza secondo la quale gli organi giurisdizionali dell’Unione sono tenuti ad accertare se il ricorso di cui sono investiti abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d’origine contrattuale. Orbene, la presa in considerazione dell’insieme degli elementi del fascicolo, come sostiene VG, poteva far dubitare dell’esistenza di un effettivo contesto contrattuale nell’ambito del quale si inserisse il ricorso di VG.
29.
In particolare, prendendo in esame correttamente e unitamente alla lettera di intesa le norme giuridiche asseritamente violate, la natura del danno lamentato nonché il comportamento censurato, il Tribunale non poteva concludere, senza incorrere in un errore di diritto, che «la domanda di risarcimento [era] collegata all’interpretazione della lettera di intesa» ( 41 ). VG non contesta che la lettera di intesa preveda che le parti possano rinunciare volontariamente all’intesa in qualsiasi momento per iscritto. Ciò conferma che il Tribunale ha adottato un approccio restrittivo considerando che il ricorso proposto dinanzi ad esso mirava puramente e semplicemente a contestare le condizioni in cui la Commissione aveva posto fine ai rapporti contrattuali che la legavano a VG.
30.
Non soltanto il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini dell’individuazione del fondamento dell’azione intentata dinanzi ad esso, ma ha altresì omesso, nella propria motivazione, di illustrare le ragioni per le quali a suo avviso la natura contrattuale della lettera di intesa appariva imprescindibile.
31.
I punti da 35 a 37 dell’ordinanza impugnata costituiscono una successione di affermazioni non comprovate. Orbene, poiché il fascicolo includeva due importanti elementi risultava tanto più necessario un impegno nella motivazione. VG ha chiaramente fatto valere dinanzi al Tribunale la dichiarazione della Commissione nel corso del procedimento dinanzi al Mediatore, nella quale essa affermava che «i membri del Team Europe non avevano rapporti contrattuali con [essa]». Ciò risulta dal punto 23 dell’ordinanza impugnata.
32.
Peraltro, nell’ambito delle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, VG aveva altresì richiamato l’attenzione del Tribunale sull’ordinanza del presidente del Tribunale che statuisce sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio ( 42 ). Il punto 15 di tale ordinanza afferma che la Commissione aveva scelto di non prendere posizione, in quella fase, sulla qualifica da attribuire ai rapporti giuridici derivanti dalla lettera di intesa. Il presidente del Tribunale ne aveva dedotto che la Commissione riteneva che una simile decisione avrebbe potuto essere presa soltanto al termine di un’approfondita analisi della lettera di intesa ( 43 ). Il presidente del Tribunale aveva dedotto da tali elementi «che in [quella] fase, secondo una prima analisi, non [era] evidente che il ricorso per risarcimento danni di cui il richiedente intende[va] investire il giudice dell’Unione [avesse] ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fondata in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi di origine contrattuale» ( 44 ). Comprendo dunque la perplessità di VG dinanzi all’ordinanza impugnata, la quale tuttavia constata – lo ricordo – il carattere manifestamente irricevibile del ricorso di VG.
33.
Certamente, come ricorda la Commissione, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione ( 45 ). Vero è che, come sostiene la Commissione, la mera ripetizione di argomenti già presentati dinanzi al Tribunale dovrebbe condurre alla constatazione dell’irricevibilità di detti argomenti. Ciò tuttavia non può verificarsi allorché il silenzio del Tribunale riguardo a questi ultimi ha reso necessaria la loro reiterazione dinanzi alla Corte.
34.
Orbene, se la censura relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere accolta, non è perché il Tribunale non avrebbe risposto all’insieme degli argomenti addotti da VG, ma perché dalla lettura dell’ordinanza impugnata non emergono in modo adeguato le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad andare, per constatare il carattere contrattuale della controversia unicamente sulla base della lettera di intesa, al di là di un testo che non è palesemente contrattuale e di dichiarazioni in senso contrario, o assai misurate, della Commissione. Tale lettura non consente neppure di dimostrare le ragioni per le quali, benché l’oggetto della controversia, come identificato da VG, risiedesse nell’illecito commesso dalla Commissione in sede di trattamento della denuncia della sig.ra X, il Tribunale ha dichiarato che sussisteva un «legame diretto» ( 46 ) tra il comportamento censurato e il presunto rapporto contrattuale derivante dalla lettera di intesa e che l’esame di quest’ultima era necessario per valutare la responsabilità della Commissione ( 47 ).
35.
Pertanto, omettendo di esaminare l’insieme degli elementi del fascicolo, tra cui le dichiarazioni della Commissione, il Tribunale ha applicato in modo parziale la metodologia stabilita dalla Corte nella sua sentenza e ha violato il proprio obbligo di motivazione. Ciò considerato, il primo motivo dev’essere accolto in toto, in quanto fondato.
B. Sul secondo motivo vertente su un errore afferente alla qualificazione giuridica della lettera di intesa, su una violazione dell’obbligo di motivazione e su uno snaturamento del fascicolo
1. Sintesi degli argomenti delle parti
36.
In sostanza, VG afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la lettera di intesa come contratto, laddove si tratterebbe piuttosto di linee guida non vincolanti definite unilateralmente dalla Commissione e disciplinanti il funzionamento della rete Team Europe. La Commissione non avrebbe mai affermato che il rapporto era di natura contrattuale, come dimostrerebbero il punto 21 delle sue osservazioni dinanzi al Mediatore nonché il punto 15 dell’ordinanza del Tribunale che statuisce sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio di VG ( 48 ); la lettera di intesa si limiterebbe a una sintesi dei diritti e doveri che disciplinano il Team Europe, e non di quelli che regolano gli specifici rapporti tra la Commissione e VG; essa non prevedrebbe sanzioni in caso di violazione né riferimenti al diritto applicabile o alle autorità giurisdizionali competenti; la lettera di intesa utilizzerebbe il termine«doveri» e non «obblighi», rinviando in tal modo a semplici prescrizioni comportamentali più che a veri legami giuridici tra le persone. La Commissione avrebbe tardivamente modificato la propria posizione e dedotto la natura contrattuale della lettera di intesa. La comune intenzione delle parti non sarebbe mai stata quella di obbligarsi reciprocamente sulla base di un contratto. Orbene, l’intenzione sarebbe un elemento decisivo nella qualificazione di un atto come avente natura contrattuale, come testimonierebbe il punto 102 dei principi del diritto europeo dei contratti ( 49 ). Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la lettera di intesa come contratto, snaturato detta lettera e violato il proprio obbligo di motivazione. L’ordinanza impugnata non avrebbe accertato il diritto applicabile al fine di qualificare la lettera di intesa come contratto, il che sarebbe necessario nell’ipotesi – quod non – in cui detta lettera fosse un contratto. La Commissione sosterrebbe che sarebbe il diritto francese a trovare applicazione. Orbene, ai sensi degli articoli 1101 ( 50 ) e 1156 ( 51 ) del codice civile francese, non sarebbe neppure possibile qualificare la lettera di intesa come contratto secondo il diritto francese in assenza dell’intenzione di VG di obbligarsi e in considerazione del fatto che nulla poteva farle pensare che firmava un contratto il cui contenuto è stato determinato dalla sola Commissione che non avrebbe mai menzionato la sua natura contrattuale. Ai sensi del diritto francese, un contratto prevedrebbe inoltre obblighi che possono dar luogo a esecuzione forzata ( 52 ). Orbene, la lettera di intesa non consentirebbe di costringere a rispettare diritti e doveri, non prevedrebbe sanzioni né esecuzione forzata, in quanto ciascuna parte può liberarsi in qualsiasi momento. La natura contrattuale della lettera di intesa, dunque, non risulterebbe né dall’intenzione delle parti, né dalla loro volontà, né dalla sua formulazione ad opera della Commissione. Ne conseguirebbe che, anche alla luce del diritto francese, la lettera di intesa non sarebbe qualificabile come contratto. Il Tribunale avrebbe dunque altresì snaturato la lettera di intesa e sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che l’azione aveva ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni di natura contrattuale.
37.
La Commissione sostiene che il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo snaturamento che dev’essere manifesto e deve risultare senza che occorra far ricorso a nuovi elementi di prova. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie. Inoltre, la ricorrente si limiterebbe a dedurre gli stessi argomenti già presentati ed esaminati dal Tribunale, i quali sarebbero pertanto irricevibili. Le dichiarazioni della Commissione dinanzi al Mediatore non potrebbero privare il contratto della sua efficacia e dovrebbero essere interpretate nel senso che la Commissione negava che la lettera di intesa fosse un contratto di lavoro. Per contro, la Commissione non avrebbe escluso che potesse trattarsi di un contratto per adesione. VG non spiegherebbe in che modo l’intenzione delle parti potrebbe andare contro disposizioni chiare e inequivoche della lettera di intesa. Le considerazioni relative alla nozione di intenzione delle parti sarebbero nuove e a tale titolo irricevibili anche se, in ogni caso, l’intenzione delle parti di accordarsi su un insieme di diritti e di obblighi sarebbe stata chiara. Le considerazioni relative alla nozione di contratto ai sensi del diritto francese sarebbero parimenti nuove. L’interpretazione del diritto francese ricadrebbe, in ogni caso, in una questione di fatto sulla quale il controllo del Tribunale dev’essere completo. L’argomento relativo all’esecuzione forzata sarebbe dedotto per la prima volta nella fase dell’impugnazione e, dunque, sarebbe irricevibile. Detta esecuzione non costituirebbe ad ogni modo una condizione necessaria ai fini della qualificazione di un contratto.
38.
La Commissione aggiunge infine che la domanda di produzione di documenti riservati presentata da VG tenderebbe a confermare il legame esistente tra il danno subito e la rottura del rapporto contrattuale, e non il trattamento della denuncia della sig.ra X. La Commissione ricorda che tale domanda è stata oggetto di due ricorsi dinanzi al Tribunale ( 53 ). Riguardo alla domanda di ingiunzione, secondo una costante giurisprudenza, essa non rientra tra i poteri della Corte ( 54 ).
39.
Nella propria replica, VG ricorda che il secondo motivo si fonda non soltanto su uno snaturamento, ma altresì su un errore in sede di qualificazione giuridica della lettera di intesa e su una violazione dell’obbligo di motivazione. La Commissione non avrebbe individuato in modo adeguato nell’impugnazione gli argomenti riguardo ai quali asserisce che sono soltanto la ripetizione di quelli presentati dinanzi al Tribunale. Quanto all’argomento relativo all’intenzione delle parti, VG nega che sia nuovo, dal momento che rientrerebbe nell’analisi dei rapporti giuridici esistenti tra le parti ai sensi della sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 55 ). Detta analisi comporterebbe necessariamente che l’intenzione delle parti sia presa in considerazione. Le disposizioni della lettera di intesa non sarebbero così chiare e inequivoche come afferma la Commissione, tanto più che la Commissione stessa avrebbe negato il suo carattere contrattuale in occasione delle proprie dichiarazioni dinanzi al Mediatore. Quanto al richiamo del diritto francese, VG riconosce di non avervi fatto riferimento dinanzi al Tribunale, ma afferma di essersi limitata ad evocarlo per illustrare il suo secondo motivo al fine di dimostrare un errore di ragionamento nell’ordinanza impugnata, e ciò laddove la Commissione stessa sosteneva dinanzi al Tribunale che il diritto applicabile fosse il diritto francese, alla luce del quale esso avrebbe dovuto esaminare il carattere contrattuale della lettera di intesa.
40.
Nella controreplica, la Commissione sostiene che la ragione per cui VG ha elaborato argomenti relativi all’intenzione delle parti consisterebbe nel fatto che la natura non contrattuale della lettera di intesa non sarebbe così evidente. VG non ha spiegato perché MS aveva firmato la lettera di intesa se si trattava soltanto di semplici linee guida. Quanto all’argomento vertente sull’applicazione del diritto francese, sarebbe irricevibile nell’attuale fase del procedimento. In ogni caso, l’esistenza di un contesto contrattuale ai sensi della sentenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 56 ) potrebbe essere dimostrata senza far ricorso al diritto francese. VG avrebbe inoltre taciuto riguardo ad alcuni elementi idonei a rivelare la natura contrattuale della lettera, in particolare la sua esatta denominazione e la formula finale della lettera dedicata alla risoluzione. La Commissione ricorda che il Tribunale si sarebbe pronunciato senza incorrere in errore di diritto sulla sola questione della sua competenza. Peraltro, la Commissione sostiene che VG confonderebbe il motivo vertente sulla qualificazione giuridica della lettera di intesa con il motivo vertente sullo snaturamento. VG dedurrebbe lo snaturamento del fascicolo ma, secondo la giurisprudenza della Corte, lo snaturamento degli elementi di prova deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove. VG doveva dunque prendere precisamente in considerazione i fatti o i documenti che sarebbero stati snaturati dal Tribunale, e invece si limiterebbe a ripetere argomenti già svolti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare una qualsiasi inesattezza materiale a carico di quest’ultimo. La Commissione contesta alla ricorrente di tentare di eludere l’irricevibilità del ricorso di annullamento contro la decisione di estromissione dal Team Europe che avrebbe omesso di proporre in tempo utile. In tal modo, la Corte dovrebbe seguire lo stesso approccio adottato nella propria sentenza Guigard/Commissione ( 57 ).
2. Analisi
41.
Il secondo motivo di VG può essere suddiviso in tre parti, l’una relativa a un errore di diritto in sede di qualificazione giuridica della lettera di intesa, l’altra relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione e l’ultima relativa allo snaturamento «del fascicolo».
42.
Sulla scorta di quanto constatato nell’ambito del primo motivo, inizierò l’analisi del secondo motivo dalla sua seconda parte, relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione del Tribunale al momento di qualificare la lettera di intesa come contratto. Detta seconda parte dovrebbe essere accolta, per le medesime ragioni illustrate al paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
43.
Dalla lettura delle osservazioni di VG sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione risulta, infatti, che gli argomenti che contestano la natura contrattuale della lettera di intesa non sono stati esaminati dal Tribunale – come la dichiarazione della Commissione dinanzi al Mediatore o la mancata presa di posizione della Commissione sulla natura della lettera di intesa nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio ( 58 ) – oppure sono stati respinti senza una vera spiegazione ( 59 ). VG si fondava, inoltre, sul punto 80 della sentenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 60 ), secondo cui «per poter modificare la natura della controversia e attribuirle un fondamento contrattuale, non è sufficiente affermare che esista un qualunque rapporto contrattuale (…) o obblighi di origine contrattuale che non contemplano il comportamento controverso», deducendone che la sola esistenza di un contratto non osta alla presentazione di un ricorso volto a far affermare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Pertanto, l’operazione di qualificazione della lettera di intesa come contratto da parte del Tribunale appare insufficientemente motivata.
44.
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminerò le restanti parti del secondo motivo soltanto ad abundantiam.
45.
Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, VG asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto qualificando la lettera come contratto. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione l’intenzione delle parti, come imporrebbe il punto 102 dei principi di diritto europeo dei contratti. VG contesta al Tribunale di non aver individuato il diritto applicabile al contratto, alla luce del quale doveva essere esaminata la qualità di contratto. Anche a voler ammettere che tale diritto sia il diritto francese, come sostiene la Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto prestare attenzione in particolare all’intenzione delle parti e alla questione se potesse essere ottenuta l’esecuzione forzata dei presunti obblighi derivanti dalla lettera di intesa.
46.
Per quanto attiene all’argomento relativo all’intenzione delle parti, vero è che l’ordinanza impugnata non ne fa effettivamente menzione, come sottolinea VG, ma la stessa parte ricorrente non ha trattato la questione nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità della Commissione dinanzi al Tribunale. Non ha neppure eccepito i principi di diritto europeo dei contratti. Lo stesso può dirsi per la questione relativa all’esecuzione forzata. Tali argomenti devono dunque essere dichiarati irricevibili per la loro novità ( 61 ). Analogamente, la discussione dinanzi al Tribunale, come ammette VG, non ha riguardato l’individuazione del diritto applicabile al contratto né il diritto francese. Il Tribunale, in ogni caso, non si è posto nell’ottica di un particolare diritto per qualificare la lettera di intesa come contratto. Ciò considerato, non può essere formulata alcuna censura avverso l’analisi del Tribunale da cui risulterebbe un’errata comprensione o applicazione del diritto francese.
47.
Riguardo all’ultima parte del secondo motivo, va ricordato che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Solo il Tribunale, pertanto, è competente ad accertare i fatti, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso del loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte ( 62 ). Un siffatto snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 63 ).
48.
Lo snaturamento è dunque una nozione eminentemente connessa alla valutazione dei fatti. Orbene, VG sostiene che vi è stato uno snaturamento della lettera di intesa a causa della sua «qualificazione» giuridica come contratto da parte del Tribunale. Pertanto, tale addebito non ha ad oggetto lo snaturamento dei fatti, nel senso classico della giurisprudenza della Corte sopra citata, bensì un errore in sede di qualificazione della lettera di intesa. Così inteso, esso non va analizzato come una censura distinta da quella già esaminata nell’ambito della seconda parte del secondo motivo e non richiede dunque ulteriori considerazioni.
C. Sulla competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione a statuire sulla domanda di VG
49.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Poiché, a mio avviso, l’ordinanza dev’essere annullata, la Corte potrebbe dirimere la questione della competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione a conoscere della domanda proposta da VG.
50.
Emerge dall’insieme degli elementi pertinenti del fascicolo che la Corte deve prendere in debita considerazione che VG intende far affermare la responsabilità dell’Unione a causa del comportamento della Commissione in sede di trattamento della denuncia della sig.ra X nei suoi confronti. VG deduce la violazione dell’articolo 41 della Carta, dei principi generali di buona amministrazione, del rispetto dei diritti della difesa, dell’articolo 16 del Codice di buona condotta amministrativa, dei principi di diligenza e di presunzione d’innocenza nonché dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità. Il danno lamentato è di ordine morale, in quanto il comportamento della Commissione ha asseritamente leso l’onore, la dignità e la reputazione di VG.
51.
Da tale complesso di elementi risulta dunque che la responsabilità che si intende far affermare appare prima facie extracontrattuale. Resta da stabilire se il documento firmato da entrambe le parti sia idoneo a modificare tale constatazione.
52.
La lettera di intesa e di adesione non precisa esplicitamente la propria natura contrattuale. Il suo preambolo spiega che si tratta soltanto di una sintesi dei diritti e doveri che implica l’«adesione» al Team Europe. Nessun punto della lettera lascia intendere che essa abbia una forza giuridica particolare o, perlomeno, simile a quella di un contratto. In particolare, nessun punto menziona un’eventuale sanzione del mancato rispetto della lettera di intesa. Nessun punto della lettera stabilisce il diritto applicabile o le autorità giurisdizionali competenti a conoscere di un’eventuale controversia. Il punto 5, secondo comma, della lettera di intesa prevede che le parti possono liberarsi in qualsiasi momento per iscritto dai diritti e doveri stabiliti in detta lettera. Prima della presentazione del ricorso, la Commissione stessa non era convinta del carattere contrattuale della lettera di intesa.
53.
Dalle precedenti considerazioni non si può dedurre che sussista un effettivo contesto contrattuale in cui s’inscrive la domanda di VG ai sensi della sentenza Commissione/Systran e Systran Luxembourg ( 64 ) senza che sia necessario spingere oltre la riflessione relativa alla nozione di contratto nel contesto di fatto della presente causa. Aggiungo che dedurre la natura contrattuale della lettera di intesa dalla sola lettura del suo punto 5 equivarrebbe a procedere a un’analisi specifica e concreta del contenuto del presunto contratto, aspetto che la Corte ha escluso ai punti 76 e 77 di tale sentenza per il fatto che una simile analisi rientra nell’esame del merito della controversia e non nell’individuazione della natura stessa della controversia.
54.
In ogni caso, emerge chiaramente da quanto precede che dall’analisi del fascicolo non risulta che l’interpretazione della lettera di intesa come contratto sia necessaria per stabilire la fondatezza delle pretese di VG.
55.
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i fatti di causa non sono paragonabili a quelli che hanno dato luogo alla sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione ( 65 ). In tale sentenza, si trattava della contestazione del mancato rinnovo di un contratto di lavoro concluso con la Commissione. Il ricorrente intendeva allora far affermare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa del rifiuto di rinnovare il suo contratto di lavoro. Sebbene il Tribunale avesse dichiarato che, in ragione delle norme asseritamente violate ( 66 ) e poiché si sarebbe trattato di concludere un nuovo contratto, il ricorso poteva essere considerato come rientrante nell’ambito della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, potendo essere sottoposto, a tale titolo, ai giudici dell’Unione, la Corte non ha seguito tale approccio e ha dichiarato che il ricorso non era scindibile dai legami contrattuali che univano le parti del contratto di lavoro, tanto più che le condizioni in base alle quali il contratto poteva essere rinnovato erano stabilite nel contratto stesso ( 67 ). Il contesto contrattuale era del tutto chiaro e le parti non negavano di essere state legate in via contrattuale. È una differenza fondamentale rispetto alla situazione di cui all’impugnazione in esame, cosicché non si può ricavare alcun insegnamento automatico da tale precedente ai fini della sua risoluzione.
56.
Dalla precedente analisi consegue dunque che la domanda di risarcimento presentata da VG non si fonda, in modo oggettivo e globale, su obblighi di origine contrattuale. L’oggetto del ricorso consiste dunque in una domanda di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale. Esso rientra effettivamente nella competenza del Tribunale come definita all’articolo 268 TFUE.
57.
Sebbene l’impugnazione debba essere accolta e l’azione proposta dinanzi al Tribunale debba essere dichiarata ricevibile, lo stato degli atti non consente tuttavia di statuire sul merito della controversia. Ciò considerato, occorre rinviare la causa al Tribunale, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
V. Sulle spese
58.
Poiché, secondo la mia analisi, la causa dev’essere rinviata al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.
VI. Conclusione
59.
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 31 maggio 2017, MS/Commissione (T‑17/16, non pubblicata, EU:T:2017:379) è annullata.
2)
Il ricorso proposto da VG nella causa T‑17/16 è ricevibile.
3)
La causa è rinviata al Tribunale quanto al resto.
4)
Le spese sono riservate.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Ordinanza MS/Commissione (T‑17/16, non pubblicata, EU:T:2017:379).
( 3 ) In seguito al decesso di MS in data 16 febbraio 2018, VG, sola avente causa di MS, ha chiesto di riassumere la causa per succedere nei diritti di quest’ultimo, domanda che è stata accolta. Nel prosieguo dell’analisi, per semplificare, indicherò con l’unica denominazione «VG» tanto la parte ricorrente nell’ambito dell’impugnazione quanto la parte ricorrente dinanzi al Tribunale.
( 4 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446).
( 5 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446, punto 15).
( 6 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446, punto 15).
( 7 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446, punto 16).
( 8 ) In seguito al decesso di MS, una simile reintegrazione non è più concepibile e VG ha espunto tale domanda dalla sua replica dinanzi alla Corte (v. punto 10 di detta replica).
( 9 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446). V. altresì paragrafo 5 in fine delle presenti conclusioni.
( 10 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.
( 11 ) In prosieguo: la «Carta».
( 12 ) Disponibile all’indirizzo .
( 13 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.
( 14 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 15 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 16 ) Sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 67).
( 17 ) La Commissione si basa al riguardo sul punto 65 della sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 18 ) La Commissione fa riferimento in proposito all’ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 gennaio 2018, Commissione/RW [C‑442/17 P(R), non pubblicata, EU:C:2018:6, punto 66].
( 19 ) VG si basa in proposito sulla sentenza del 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commissione (T‑106/13, EU:T:2015:860, punto 150).
( 20 ) La Commissione fa riferimento in proposito alla sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione (C‑214/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:330), di cui sottolinea le analogie con la presente causa.
( 21 ) Sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 22 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.
( 23 ) V. articolo 256, paragrafo 1, articolo 268 e articolo 340, secondo comma, TFUE.
( 24 ) V. articoli 272 e 274 TFUE.
( 25 ) V. punto 29 dell’ordinanza impugnata e giurisprudenza ivi citata.
( 26 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 27 ) V. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 64).
( 28 ) V. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 66). Il corsivo è mio.
( 29 ) V. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 66).
( 30 ) V. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 66). Il corsivo è mio.
( 31 ) V. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 67). Il corsivo è mio.
( 32 ) V. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 67).
( 33 ) V. punto 34 dell’ordinanza impugnata.
( 34 ) V. punto 36 dell’ordinanza impugnata.
( 35 ) V. punto 37 dell’ordinanza impugnata.
( 36 ) V. punto 38 dell’ordinanza impugnata.
( 37 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 38 ) V. punto 38 dell’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale.
( 39 ) Il punto 32 dell’ordinanza impugnata si limita a riassumere l’argomento di VG illustrato dettagliatamente ai punti da 19 a 21 di detta ordinanza.
( 40 ) V. punto 33 dell’ordinanza impugnata.
( 41 ) Punto 37 dell’ordinanza impugnata.
( 42 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446).
( 43 ) V. ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446, punto 15).
( 44 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446, punto 16).
( 45 ) V., ex plurimis, sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange (C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
( 46 ) Punto 36 dell’ordinanza impugnata.
( 47 ) Come emerge dal punto 37 dell’ordinanza impugnata.
( 48 ) Ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446).
( 49 ) V. Lando, O., e Beale, H. (a cura di), Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, L’Aia, Londra, Boston, 2000, pag. 394.
( 50 )
( 51 ) «Negli accordi si deve individuare la comune intenzione delle parti contraenti, anziché fermarsi al significato letterale dei termini» (versione applicabile alla data in cui la Commissione ha adottato le decisioni controverse).
( 52 ) Come prevedrebbe l’articolo 1184 del codice civile francese, nella sua formulazione anteriore al 1o ottobre 2016, ai sensi del quale «[l]a parte nei cui confronti l’obbligazione non è stata affatto eseguita può scegliere di costringere l’altra [parte] a dare esecuzione all’accordo, qualora ciò sia possibile, oppure chiederne la risoluzione con il risarcimento dei danni».
( 53 ) Sentenza del 27 novembre 2018, VG/Commissione (T‑314/16 e T‑435/16, EU:T:2018:841).
( 54 ) La Commissione rinvia in proposito alla sentenza del 22 gennaio 2004, Mattila/Consiglio e Commissione (C‑353/01 P, EU:C:2004:42, punto 15).
( 55 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.
( 56 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 57 ) Sentenza del 20 maggio 2009 (C‑214/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:330).
( 58 ) V. punto 27 delle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
( 59 ) Ad esempio, l’argomento vertente sull’assenza del termine «obbligo» nella lettera di intesa o, ancora, sul riferimento contenuto nel preambolo di detta lettera alla sintesi di diritti e doveri che costituirebbe la lettera di intesa che confermerebbe che quest’ultima si limiterebbe a fissare linee guida prive di forza cogente.
( 60 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 61 ) V., ex plurimis, sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
( 62 ) V., ex plurimis, sentenze del 3 dicembre 2015, PP Nature-Balance Lizenz/Commissione (C‑82/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:796, punti 26 e 27), e del 15 giugno 2017, Spagna/Commissione (C‑279/16 P, EU:C:2017:461, punto 36).
( 63 ) V., tra le tante, sentenza del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 39).
( 64 ) Sentenza del 18 aprile 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245). Ricordo che, in tale sentenza, la semplice produzione da parte della Commissione dei numerosi documenti contrattuali in concorso era bastata per constatare l’esistenza di un «contesto contrattuale effettivo, connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per poter dirimere il ricorso nel merito» [v. sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 81)].
( 65 ) C‑214/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:330.
( 66 ) Vale a dire, nel caso di specie, la quarta convenzione di Lomé, i principi di buona amministrazione, di sollecitudine e di tutela del legittimo affidamento [v. sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione (C‑214/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:330, punto 43)].
( 67 ) V. sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione (C‑214/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:330, punto 38).