CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GERARD HOGAN
presentate l’8 maggio 2019 ( 1 )
Cause riunite da C‑80/18 a C‑83/18
Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑80/18)
Endesa Generación, SA (C‑82/18)
contro
Administración General del Estado,
Iberdrola Generación Nuclear SAU (C‑80/18 e C‑82/18)
nonché
Endesa Generación, SA (C‑81/18)
Iberdrola Generación Nuclear SAU (C‑83/18)
contro
Administración General del Estado (C‑81/18 e C‑83/18)
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]
(Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 191 TFUE – Principio «chi inquina paga» – Direttiva 2009/72/CE – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Principio di non discriminazione – Direttiva 2005/89/CE – Finanziamento del deficit tariffario – Imposte gravanti solo sulle imprese che utilizzano energia nucleare per la produzione di energia elettrica)
I. Introduzione
1.
Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 3, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( 2 ), degli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture ( 3 ), e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2.
Dette domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposte, da un lato, l’Asociación Española de la industria eléctrica (Associazione dell’industria elettrica spagnola, in prosieguo: l’«Unesa»), l’Endesa Generación (in prosieguo: l’«Endesa») e l’Iberdrola Generación nuclear SA (in prosieguo: l’«Iberdrola») e, dall’altro, l’Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato, Spagna) in merito alla validità di imposte sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi provenienti dalla produzione di energia nucleare e sullo stoccaggio di detti combustibili e rifiuti.
3.
Queste domande offrono alla Corte l’occasione di precisare l’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 e gli obblighi imposti a uno Stato membro nell’esercizio del suo potere impositivo in materie disciplinate da detta direttiva. In particolare, una delle questioni fondamentali sollevate dal presente rinvio è se le disposizioni in materia di non discriminazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 possano considerarsi applicabili a una misura fiscale adottata dal Regno di Spagna nel 2012.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2009/72
4.
L’articolo 1 della direttiva 2009/72 è rubricato «Oggetto e ambito di applicazione». Esso dispone che la direttiva «stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».
5.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, per «generazione» si intende la produzione di energia elettrica.
6.
L’articolo 3 della direttiva 2009/72 è rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori». Esso dispone, nei suoi due primi paragrafi, quanto segue:
«1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo [106 TFUE], gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema».
2. Direttiva 2005/89
7.
L’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/89 così prevede:
«1. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. (…)
(…)
4. Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta (…)».
8.
In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2005/89, «[g]li Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile».
B. Normativa spagnola
9.
Il preambolo della Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (legge 15/2012, del 27 dicembre 2012, sulle misure fiscali per la sostenibilità energetica) ( 4 ), prevede quanto segue:
«I.
La presente legge è volta ad adeguare il nostro sistema fiscale a un uso più efficiente e rispettoso dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile (…)
(…)
Il fondamento della presente legge è l’articolo 45 della Costituzione, una disposizione in cui la tutela dell’ambiente diventa uno dei principi guida delle politiche sociali ed economiche. Pertanto, uno degli assi di questa riforma fiscale è l’internalizzazione dei costi ambientali risultanti dalla produzione di energia elettrica e dallo stoccaggio di combustibile nucleare esaurito o di rifiuti radioattivi. In questo modo, la [presente] legge deve fungere da stimolo per migliorare i nostri livelli di efficienza energetica, garantendo nel contempo una migliore gestione delle risorse naturali e continuando a rafforzare il nuovo modello di sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista economico e sociale sia dal punto di vista ambientale.
(…)
A tal fine, la presente legge disciplina tre nuove imposte: l’imposta sul valore della produzione di energia elettrica, l’imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare nonché l’imposta sullo stoccaggio di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi in impianti centralizzati (…).
III.
(…)
La produzione di energia elettrica mediante energia nucleare comporta l’assunzione da parte della società di un certo numero di oneri e obblighi a causa delle particolari caratteristiche di questo tipo di energia, il cui impatto economico è difficile da determinare. La società deve assumersi una serie di responsabilità derivanti da specifici aspetti di tale produzione, quali la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti e il possibile uso di materiali per scopi non pacifici.
(…) La valutazione del costo totale di smantellamento degli impianti nucleari e della gestione finale dei rifiuti radioattivi continua a presentare notevoli incertezze che, in ultima analisi, si ripercuotono sulla società dopo la cessazione dell’esercizio delle centrali nucleari, in particolare per quanto riguarda la gestione finale del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti ad alta radioattività.
Di conseguenza, data la lunga durata di vita di taluni rifiuti radioattivi, che si estende per generazioni, è essenziale stabilire, dopo la loro gestione finale, le misure necessarie per impedire che un agente esterno provochi il loro rilascio nell’ambiente o altri effetti negativi, il che richiede un monitoraggio istituzionale a lungo termine di competenza dello Stato.
Un’altra caratteristica peculiare del settore nucleare è l’uso e la produzione di materiali che devono essere strettamente controllati al fine di evitare il loro utilizzo per scopi non pacifici o per qualsiasi altro tipo di atto doloso che li riguardi, circostanze che obbligano la Spagna (…) ad assumere le conseguenti responsabilità e, quindi, a fornire risorse per affrontarle.
Pertanto, lo Stato deve fornire le risorse necessarie per mantenere operativi i piani di emergenza nucleare esistenti.
Alla luce di quanto precede, è opportuno istituire un prelievo sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi negli impianti nucleari e sul loro stoccaggio in impianti centralizzati al fine di compensare i costi che la società deve sostenere a seguito di tale produzione.
(…)».
10.
L’articolo 12 della legge 15/2012 dispone quanto segue:
«Caratteristiche: L’imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi conseguenti alla generazione di energia nucleare e l’imposta sullo stoccaggio di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi in impianti centralizzati sono imposte dirette di natura reale, gravanti sulle attività che, compresi i rispettivi fatti generatori dell’imposta, sono definite agli articoli 15 e 19 della presente legge».
11.
L’articolo 15 della legge 15/2012 dispone quanto segue:
«La produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi risultanti dalla generazione di energia elettrica da fonte nucleare costituisce il fatto generatore dell’imposta».
12.
L’articolo 19 della legge 15/2012 dispone quanto segue:
«Il fatto generatore dell’imposta è l’attività di stoccaggio di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi in un impianto centralizzato.
Ai fini di tale imposta, per stoccaggio di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi si intende qualsiasi attività consistente nell’immobilizzazione temporanea o permanente, in qualsivoglia maniera, e per impianto centralizzato si intende una struttura in grado di stoccare i suddetti materiali provenienti da impianti o luoghi di origine diversi».
13.
La seconda disposizione aggiuntiva della legge 15/2012, relativa ai costi del sistema dell’energia elettrica, dispone quanto segue:
«Ogni anno, la legge finanziaria dello Stato destina al finanziamento dei costi del sistema dell’energia elettrica, di cui all’articolo 16 della Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico [legge 54/1997 del 27 novembre 1997, relativa al settore dell’energia elettrica], un importo pari alla somma dei seguenti elementi: a) importi annuali stimati raccolti dallo Stato a titolo di prelievi e tributi inclusi nella presente legge; b) entrate generate stimate dalla messa all’asta delle quote di autorizzazioni all’emissione di gas a effetto serra, con un massimo di EUR 500 milioni».
III. Fatti all’origine della controversia principale
14.
Le ricorrenti nel procedimento principale sono società produttrici di energia elettrica, in particolare da fonte nucleare. Esse hanno presentato un ricorso dinanzi all’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), avverso un decreto recante approvazione dei moduli necessari per l’autoliquidazione e il pagamento delle imposte sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare nonché sullo stoccaggio di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti in impianti centralizzati (in prosieguo: le «imposte sui rifiuti nucleari»). Il loro argomento principale è che detta forma di tassazione equivarrebbe, di fatto, a una forma di imposizione speciale sui produttori di energia nucleare, distorsiva del mercato spagnolo dell’energia elettrica e da considerarsi illegittima con riferimento sia al diritto costituzionale nazionale sia al diritto dell’Unione.
15.
In seguito al rigetto dei loro ricorsi, dette società hanno impugnato la decisione dinanzi al giudice del rinvio il 30 ottobre 2014.
16.
Secondo il giudice del rinvio, l’obiettivo di dette imposte sui rifiuti nucleari è aumentare il volume delle entrate nel sistema finanziario dell’energia elettrica in modo che i produttori di energia elettronucleare si facciano carico di una quota maggiore del finanziamento del «deficit tariffario» ( 5 ) rispetto agli altri produttori di energia.
17.
Per detto giudice, la libera concorrenza nel mercato dell’energia elettrica viene falsata se talune imprese sono assoggettate a imposte basate sul loro modello di produzione, anche se il prelievo non riguarda direttamente la produzione stessa di energia elettrica o l’energia elettrica prodotta, bensì il combustibile, i rifiuti e lo stoccaggio dei mezzi utilizzati a tale scopo, senza giustificazione oggettiva. Inoltre, tale differenza di trattamento potrebbe essere in contrasto con il diritto dell’Unione se fosse dimostrato che l’istituzione di dette imposte non è basata sulla tutela dell’ambiente e che esse sono state introdotte per motivi attinenti unicamente al deficit tariffario.
18.
Con ordinanza del 12 aprile 2016, il giudice del rinvio ha sollevato dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) una questione di legittimità costituzionale di tali imposte, in quanto esse potrebbero violare il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della Costituzione spagnola. Tuttavia, il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha respinto la questione di legittimità costituzionale in quanto irricevibile, ritenendo che, poiché il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) aveva espresso dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, esso avrebbe dovuto dapprima proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.
IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
19.
In detto contesto, il Tribunal Supremo (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se il principio “chi inquina paga” affermato all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, letto in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della [Carta], che sanciscono come principi fondamentali l’uguaglianza e la non discriminazione, riflessi nella disciplina di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2009/72], in quanto mira alla realizzazione, inter alia, di un mercato dell’energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, alterabile solo per motivi di interesse economico generale, tra cui la tutela dell’ambiente, osti all’istituzione di talune imposte che gravano esclusivamente sulle imprese che producono energia elettrica mediante energia nucleare, nei casi in cui l’obiettivo principale di dette imposte non sia ambientale bensì quello di accrescere i proventi del sistema finanziario dell’energia elettrica, affinché tali imprese sopportino un onere maggiore nel finanziamento del deficit tariffario rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività.
2)
Se, in un mercato dell’energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, il diritto dell’Unione consenta l’imposizione di imposte ambientali, giustificandone [il legislatore nazionale] l’istituzione sulla base dell’inerente carico inquinante specifico dell’attività nucleare, senza tuttavia formularne una concretizzazione normativa — siffatta giustificazione sarebbe nel preambolo della legge, cosicché, con riferimento all’imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, si omette di far presenti nel testo normativo l’internalizzazione dei costi da coprire e, con riferimento allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, parimenti è assente una concretizzazione normativa puntuale, poiché i costi di gestione e di stoccaggio sono già finanziati da altre imposte, e ciò laddove non si stabilisce inoltre in modo chiaro la destinazione del gettito fiscale e le suddette imprese sono tenute ad assumere la responsabilità civile che ne deriva fino ad un importo pari a [EUR] 1200 milioni.
3)
Se sia soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2009/72] secondo il quale gli obblighi che devono essere imposti nell’interesse economico generale, ivi compresa la tutela dell’ambiente, devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, allorché l’obiettivo ambientale e le caratteristiche che contraddistinguono le imposte ambientali non abbiano una concretizzazione normativa puntuale nella parte della disposizione avente forza di legge.
4)
Se il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, [TFUE], i principi di uguaglianza e di non discriminazione, di cui agli articoli 20 e 21 della [Carta] e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE, in quanto intendono garantire “il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità”, invitando gli Stati membri a garantire “che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato”, ostino a una normativa nazionale che pone il finanziamento del deficit tariffario a carico di tutte le imprese del settore elettrico e che, tuttavia, impone alle imprese elettronucleari (escluse quelle idroelettriche considerate rinnovabili) oneri fiscali particolarmente elevati, cosicché le stesse sopportano un maggiore onere contributivo rispetto ad altre che operano nel mercato dell’energia senza dover sostenere tali oneri, alcune delle quali inquinano di più, giustificando detti oneri con motivi di tutela dell’ambiente a causa dei rischi e delle incertezze intrinseci alle attività nucleari, senza specificazione di costi e senza stabilire la destinazione del gettito fiscale alla tutela dell’ambiente, laddove la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono finanziati da altri oneri fiscali e le imprese elettronucleari assumono la responsabilità civile, distorcendo la concorrenza in violazione dei requisiti stabiliti per un mercato interno liberalizzato giacché risultano favoriti altri operatori che generano energia elettrica, sui quali non gravano imposte ambientali quando utilizzano fonti produttive più inquinanti.
5)
Se sia contraria al principio “chi inquina paga” sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, [TFUE], un’imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare che viene applicata solo al settore che produce energia nucleare, escludendo qualsiasi altro settore che possa generare tali rifiuti, per cui altre imprese che svolgono un’attività utilizzando materiali o fonti nucleari non sono assoggettate ad imposta, malgrado abbiano un impatto sul profilo ambientale da tutelare».
20.
Osservazioni scritte sono state presentate dalle ricorrenti nel procedimento principale, dal governo spagnolo e dalla Commissione europea. Inoltre, tutte le parti hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 28 febbraio 2018.
V. Analisi
21.
Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni limiterò le mie osservazioni alle prime due questioni che costituiscono oggetto del rinvio effettuato dal Tribunal Supremo (Corte suprema). Esaminerò le suddette questioni nella misura in cui esse riguardano l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, in quanto le altre disposizioni invocate a sostegno di esse sono irricevibili o superflue.
22.
In primo luogo, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 è oggetto della terza questione. In secondo luogo, non è necessario procedere all’interpretazione degli articoli 20 e 21 della Carta, poiché al principio di non discriminazione è stata data espressione concreta nel settore del mercato dell’elettricità nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72. In terzo luogo, l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un livello elevato di protezione e si basa, segnatamente, sul principio «chi inquina paga». In tal modo, detta disposizione si limita a definire gli obiettivi ambientali generali dell’Unione europea, poiché l’articolo 192 del TFUE conferisce al legislatore dell’Unione la responsabilità di decidere quale azione debba essere intrapresa per perseguire detti obiettivi. Di conseguenza, come giustamente sottolineato dal governo spagnolo e dalla Commissione, dal momento che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione dell’Unione europea, questa disposizione non può essere invocata in quanto tale dai singoli al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale per la quale non vi sia alcuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi ( 6 ). Si deve rilevare che né la direttiva 2009/72 né la direttiva 2005/89 (anch’essa invocata dal giudice del rinvio) sono state adottate sulla base dell’articolo 175 TCE, ora articolo 192 TFUE.
23.
In questo contesto, ritengo che le prime due questioni possano essere risolte congiuntamente, fermo restando che, con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che applica imposte sulla produzione e sullo stoccaggio di combustibili e rifiuti nucleari gravanti solo sulle imprese che generano energia elettrica da fonte nucleare, e aventi come obiettivo principale non la protezione dell’ambiente, bensì l’aumento del volume delle entrate per compensare il deficit tariffario.
A. Ambito di applicazione della direttiva 2009/72
24.
In primo luogo, occorre esaminare l’applicabilità della direttiva 2009/72 ad imposte come quelle sui rifiuti nucleari di cui trattasi nel procedimento principale.
25.
Secondo il governo spagnolo, detta direttiva si limita a stabilire norme comuni relative all’organizzazione del mercato interno dell’energia elettrica, senza incidere sulla competenza fiscale degli Stati membri. Il governo spagnolo sostiene che le imposte controverse nel procedimento principale sono state adottate in forza di tale competenza.
26.
Da parte loro, le ricorrenti sostengono – e il giudice del rinvio sembra concordare con loro – che le imposte sui rifiuti nucleari hanno un impatto, seppur indiretto, sull’accesso dei produttori di energia nucleare al mercato dell’energia elettrica su un piano di parità con i produttori di energia elettrica non nucleare. In tal modo, dette imposte si ripercuotono inevitabilmente sui costi delle prime società, cosa che potrebbe a sua volta avere un impatto sulla partecipazione di dette società nel mercato dell’energia elettrica in condizioni di parità di concorrenza. Mediante l’applicazione di imposte sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla produzione di energia nucleare e sullo stoccaggio di detti rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito in impianti centralizzati, la normativa nazionale impone obblighi alle imprese di energia elettronucleare che operano nel mercato dell’energia elettrica, e potrebbe quindi rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, che mira a stabilire norme comuni nell’ambito di tale mercato.
27.
Non condivido quest’ultima interpretazione della sfera di applicazione della direttiva 2009/72, per i seguenti motivi.
28.
L’ambito di applicazione di una norma di diritto dell’Unione è determinato mediante i metodi di interpretazione riconosciuti dalla Corte. Ciò significa che occorre esaminare il tenore letterale, la ratio e gli obiettivi della direttiva 2009/72 ( 7 ).
29.
In primo luogo, l’articolo 1 della direttiva afferma che «[l]a presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea» ( 8 ).
30.
Con questa formulazione, la definizione dell’ambito di applicazione della direttiva può sembrare ampia, comprendendo l’intero «ciclo di vita» dell’energia elettrica, dalla produzione alla fornitura al consumatore. Il legislatore, tuttavia, affronta questo processo da una prospettiva specifica, vale a dire il miglioramento e l’integrazione dei mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione europea.
31.
In secondo luogo, sebbene tale direttiva persegua una più ampia gamma di obiettivi quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente ( 9 ), il mercato interno è «l’obiettivo principale» ( 10 ). L’accento viene posto sempre sull’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia ( 11 ). Come spiegato al considerando 59 della direttiva 2009/72, «[u]no degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno dell’elettricità attraverso una rete di concessioni nella Comunità». In altre parole, la direttiva 2009/72 mira essenzialmente a creare un mercato interno aperto e competitivo nel settore dell’energia elettrica, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, a creare parità di condizioni in questo mercato, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici ( 12 ).
32.
In terzo luogo, le imposte sui rifiuti nucleari di cui trattasi nel procedimento principale non riguardano la produzione o il consumo di energia elettrica, bensì il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia nucleare (nonché lo stoccaggio di detto combustibile e di detti rifiuti nucleari). Si può ovviamente riconoscere che il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi sono parte integrante del processo di produzione di energia nucleare ( 13 ). Tuttavia, ciò non costituisce un motivo sufficiente per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72.
33.
Infatti, se il termine «generazione» è utilizzato all’articolo 1 della direttiva 2009/72 e definito all’articolo 2, paragrafo 1, come «la produzione di energia elettrica», detta nozione è sviluppata nel capo III. Si deve rilevare, a tale proposito, che la nozione di «generazione» è limitata alle norme che disciplinano la costruzione di nuova capacità di generazione e la procedura di appalto per nuova capacità.
34.
Inoltre – e, forse, aspetto più importante – anche ammettendo che un’imposta come quella sui rifiuti nucleari sia in grado di influire sull’accesso dei produttori di energia nucleare al mercato dell’energia elettrica, la direttiva 2009/72 non contiene alcuna norma in materia di fiscalità.
35.
Non avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che la direttiva 2009/72 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 95, paragrafo 1, TCE (divenuto articolo 114 TFUE), in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 TCE, e che all’articolo 95, paragrafo 2, TCE era stabilito che il paragrafo 1 non si applicava alle disposizioni fiscali.
36.
La volontà degli Stati membri di mantenere la competenza sulla fiscalità nel settore dell’energia elettrica è divenuta ancora più chiara in seguito all’adozione del Trattato di Lisbona. Infatti, mentre l’articolo 194, paragrafo 2, TFUE prevede che le misure per realizzare l’obiettivo della politica energetica dell’Unione europea siano adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, il terzo paragrafo di tale articolo prevede che il Consiglio deliberi all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, all’unanimità, se le misure sono «principalmente di natura fiscale».
37.
Come ho già detto, ritengo pertanto che l’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 sia limitato alla generazione, alla trasmissione, alla distribuzione e alla fornitura dell’energia elettrica. In un siffatto contesto, il problema dell’armonizzazione fiscale riveste una certa importanza. In questo ambito è stato adottato un provvedimento legislativo a livello dell’Unione. È vero che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 si limita a prevedere una regola di non discriminazione. Tuttavia, atteso che detto articolo prevede una regola di applicazione del diritto dell’Unione, esso deve essere considerato una misura di armonizzazione.
38.
Comunque, dal momento che l’Unione non era competente, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, TCE (ora articolo 114 TFUE), per adottare una tale misura fiscale, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 fosse applicabile a una misura fiscale nazionale, ciò sarebbe, per definizione, illegittimo. Di conseguenza, è perciò necessario attribuire a tale disposizione un’interpretazione più restrittiva di quanto forse la genericità della formulazione potrebbe altrimenti suggerire. Ogni altra conclusione porterebbe a un’estensione del campo di applicazione della direttiva e presupporrebbe, a mio avviso, l’esercizio, da parte dell’Unione europea, di una competenza fiscale di cui essa è semplicemente priva. Pertanto, qualora si ritenga che la direttiva renda il principio di non discriminazione applicabile alle imposte sul mercato dell’energia elettrica, essa dovrebbe essere considerata in sostanza una misura fiscale in relazione alla quale l’Unione europea non aveva competenza, tenendo conto dei termini dell’articolo 114 TFUE.
39.
Alla luce delle considerazioni che precedono, mi trovo costretto a concludere che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a imposte quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
B. In subordine, sulla questione della discriminazione
40.
Qualora la Corte non condivida questa interpretazione dell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 e concluda che detta direttiva sia applicabile alle imposte sui rifiuti nucleari, propongo ora di esaminare, in via subordinata, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che esso osta a imposte come quelle adottate dal Regno di Spagna nel caso di specie. La rimanente parte delle presenti conclusioni, pertanto, si fonda sull’assunto — contrario alla mia opinione — che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 si applichi al caso di specie.
1. Campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 e obblighi di servizio pubblico
41.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, «[g]li Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi» ( 14 ).
42.
Anche se questo articolo è rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», non mi sembra che il divieto di discriminazione sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, sia limitato al settore degli «obblighi relativi al servizio pubblico» o della tutela dei consumatori.
43.
In primo luogo, il campo di applicazione di questo articolo è molto più ampio rispetto al suo titolo. Ovviamente, esso consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica, nell’interesse economico generale ( 15 ), e prevede misure a favore dei consumatori, quali, ad esempio, obblighi di informazione ( 16 ). Tuttavia, esso richiede anche che gli Stati membri attuino altre misure finalizzate, ad esempio, alla realizzazione degli obiettivi di coesione economica e sociale e di tutela ambientale o la predisposizione di un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie ( 17 ).
44.
In secondo luogo, come la Corte ha già dichiarato in relazione alla precedente direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ( 18 ), le disposizioni relative al principio di non discriminazione di cui in tale direttiva «sono specifiche espressioni del principio generale di uguaglianza» ( 19 ).
45.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che, se la direttiva 2009/72 è applicabile a imposte quali quelle sui rifiuti nucleari, allora anche l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva, è applicabile ad esse, in quanto specifica espressione del principio generale di uguaglianza.
2. Discriminazione
46.
Secondo giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione richiede che fattispecie analoghe non siano trattate in maniera diversa e fattispecie diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato ( 20 ). Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in esame ( 21 ).
47.
Al fine di qualificare le situazioni come «analoghe» o «diverse», esse devono essere considerate alla luce delle finalità della misura in questione ( 22 ). Infatti, come costantemente sostenuto dalla Corte, «il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni al fine di determinare la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento deve essere valutato alla luce della totalità degli elementi che le caratterizzano e, in particolare, dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi» ( 23 ).
48.
È vero che, in una situazione in cui il principio generale della parità di trattamento non è controverso, mentre lo è una disposizione che dà concretezza a tale principio, può sorgere la questione se la comparabilità di due situazioni non debba essere valutata alla luce dell’obiettivo perseguito da tale disposizione anziché alla luce della legislazione nazionale che istituisce l’asserita discriminazione.
49.
A mio parere, la risposta a tale questione dipende dal modo in cui la disposizione che concretizza il principio della parità di trattamento fa riferimento a tale principio. Se tale disposizione prevede espressamente che due categorie di persone debbano essere trattate allo stesso modo, i giudici nazionali devono ritenere che le loro situazioni siano comparabili. Tuttavia, se una direttiva si limita a dichiarare che gli Stati membri non devono operare discriminazioni all’interno di una determinata categoria di persone, detti Stati sono obbligati a non trattare tutte le persone come se si trovassero nella stessa situazione, ma dovrebbero assicurarsi, nell’esercizio della loro competenza normativa, di non creare alcuna distinzione arbitraria e di salvaguardare quindi la sostanza della parità di trattamento.
50.
Nel caso di specie, poiché l’articolo 3, paragrafo 1, non prevede che tutti i produttori di energia elettrica debbano essere trattati in modo identico, bensì che «gli Stati membri si asteng[a]no da qualsiasi discriminazione tra le imprese [di energia elettrica] riguardo ai loro diritti o obblighi», ritengo che la comparabilità delle situazioni debba essere valutata unicamente alla luce dell’oggetto della normativa nazionale e della finalità perseguita.
51.
Occorre pertanto verificare se la situazione delle centrali nucleari sia paragonabile a quella di altri produttori di energia rispetto all’obiettivo della normativa nazionale di cui trattasi.
52.
Ai sensi del preambolo della Ley 15/2012, l’introduzione di imposte sui rifiuti nucleari è giustificata dalla specificità della produzione di energia nucleare in termini ambientali e di sicurezza.
53.
In tale contesto, ricordo che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza Kernkraftwerke Lippe-Ems, che «le produzioni di elettricità diverse da quelle che utilizzano combustibile nucleare (…) non si trovano, in rapporto all’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella delle produzioni di elettricità che utilizzano combustibile nucleare, stante che soltanto queste ultime generano rifiuti radioattivi derivanti da un’utilizzazione siffatta» ( 24 ). Si deve rilevare che la norma nazionale esaminata in quella causa precedente perseguiva un obiettivo simile alle imposte sui rifiuti nucleari discussa nella presente causa, poiché si trattava di un prelievo sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di energia elettrica, che contribuiva, nel contesto di una manovra di bilancio e in applicazione del principio «chi inquina paga», a ridurre gli oneri derivanti per il bilancio federale tedesco dal necessario risanamento di un sito minerario, nel quale erano stoccati rifiuti radioattivi provenienti dall’utilizzazione di combustibile nucleare ( 25 ).
54.
Anche se questo ragionamento della Corte nella sentenza Kernkraftwerke Lippe-Ems figurava nella parte della sentenza relativa alla compatibilità della disciplina nazionale con l’articolo 107 TFUE, non vedo perché le affermazioni della Corte sulla comparabilità delle situazioni di produttori di energia con riferimento all’impatto ambientale non debbano applicarsi anche in riferimento al caso di specie. Anch’esso riguarda imposte sull’utilizzo di combustibile nucleare (atteso che le imposte sui rifiuti nucleari riguardano combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi) dettate da preoccupazioni, in particolare, per quanto riguarda le difficoltà ambientali e di sicurezza legate a questo tipo di rifiuti.
55.
Alla luce delle considerazioni che precedono, condivido il punto di vista della Commissione e ritengo che l’energia nucleare non si trovi in una situazione analoga a quella di altre fonti di energia elettrica per quanto riguarda la tutela ambientale, a causa dei particolari rischi che essa genera per la salute e la sicurezza, in particolare, nel trattamento e nello stoccaggio dei rifiuti nucleari da essa prodotti. Ciò, tuttavia, non è di per sé necessariamente un argomento decisivo, poiché il compito del giudice del rinvio, in tali circostanze, è valutare se in realtà, lasciando il dovuto spazio al margine di discrezionalità dello Stato in tali casi, questo diverso trattamento fiscale possa veramente essere giustificato facendo riferimento alle peculiari e speciali problematiche ambientali e di sicurezza associate alla produzione di energia nucleare.
56.
Si deve in proposito ricordare che, nel contesto delle domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte non è competente a decidere sulla validità o sull’interpretazione di una disposizione di diritto nazionale, come le sarebbe possibile ai sensi dell’articolo 258 TFUE. In ultima analisi, spetta al giudice nazionale, il solo competente a valutare i fatti di cui al procedimento principale e a interpretare la normativa nazionale, determinare se ciò si verifichi nel caso di specie. Tuttavia, nel contesto di un rinvio pregiudiziale, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire indicazioni, tratte dal fascicolo del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere ( 26 ).
57.
A tale riguardo, il giudice del rinvio e le ricorrenti sollevano seri dubbi in merito alla prospettata base ambientale della presente normativa, e suggeriscono che la vera base per la normativa in questione derivi unicamente dalla necessità di reperire finanziamenti al fine di ridurre il deficit tariffario. In altre parole, lo scopo essenziale delle imposte sui rifiuti nucleari sembra essere quello di incrementare il volume delle entrate pubbliche generate dal sistema finanziario del settore dell’energia elettrica.
58.
Se ciò dovesse essere confermato dagli accertamenti compiuti dal giudice del rinvio, la situazione sarebbe certamente diversa. In effetti, data la particolare situazione di deficit tariffario in Spagna e l’esigenza di ridurlo, tutti i produttori di energia si trovano in una situazione analoga in quanto il disavanzo è dovuto alla differenza tra le entrate che le imprese elettriche ricevono dai consumatori spagnoli e i costi dell’approvvigionamento di energia elettrica riconosciuti dalla normativa nazionale.
59.
In un siffatto contesto, si deve ammettere che, da un lato, il fatto che vi siano molti altri obblighi che coprono i rischi connessi alla produzione di energia nucleare ( 27 ), e, dall’altro, il fatto che la seconda disposizione aggiuntiva della legge 15/2012 stabilisca che le leggi finanziarie generali dello Stato assegnano al finanziamento dei costi dell’energia elettrica, segnatamente, gli importi annuali stimati raccolti dallo Stato in materia di prelievi e tasse di cui alla legge 15/2012 sono elementi che possono mettere seriamente in discussione la motivazione ambientale illustrata nel preambolo della legge 15/2012.
60.
Tutto ciò tenderebbe a indebolire la prospettata giustificazione dell’imposta sull’energia elettrica posta a carico dei produttori di energia elettronucleare (tra l’altro, l’esigenza di far fronte a specifiche e peculiari problematiche ambientali). Qualora il giudice del rinvio pervenisse a queste conclusioni, ciò suggerirebbe che detta imposta, dissimulata come misura ambientale, sia in realtà una forma di misura fiscale speciale che ha l’effetto di discriminare detti produttori elettronucleari assoggettandoli a una tassazione più elevata rispetto agli altri produttori di energia elettrica, con un trattamento differenziato non obiettivamente giustificato da queste appropriate considerazioni ambientali.
61.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare se lo scopo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale sia effettivamente connesso alla tutela ambientale e alla sicurezza e – ove necessario, tenendo in debito conto il margine di discrezionalità degli Stati membri a tale riguardo – se la differenza di trattamento fiscale tra produttori di energia elettrica sia obiettivamente giustificata ai fini di detta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72. Infatti, se la tutela ambientale può essere considerata, senza alcun dubbio, un criterio obiettivo e ragionevole in materia di mercato interno dell’energia elettrica – come chiaramente espresso all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 o all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE – la differenza di trattamento è giustificata unicamente se si riferisce al legittimo scopo ( 28 ).
VI. Conclusioni
62.
Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali presentate dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) come segue:
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che non si applica a imposte quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono imposte sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia nucleare e sullo stoccaggio in impianti centralizzati di detti rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
In subordine:
l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come le imposte di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto la situazione delle imprese elettriche che utilizzano l’energia nucleare non è analoga a quella degli altri produttori di energia elettrica per quanto riguarda la tutela ambientale e la sicurezza.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se la finalità della normativa discussa nel procedimento principale sia realmente collegata alla tutela ambientale e alla sicurezza e, ove necessario, se la differenza di trattamento fiscale delle diverse tipologie di produttori di energia elettrica sia obiettivamente giustificata da dette considerazioni ambientali.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) GU 2009, L 211, pag. 55.
( 3 ) GU 2006, L 33, pag. 22.
( 4 ) BOE n. 312 del 28 dicembre 2012, pag. 88081.
( 5 ) Il «deficit tariffario» corrisponde alla differenza tra le entrate che le imprese spagnole produttrici di energia elettrica ricevono dai consumatori e i costi della fornitura di energia elettrica riconosciuti dalla normativa nazionale.
( 6 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2010, ERG e a. (C‑379/08 e C‑380/08, EU:C:2010:127, punti 38 e 39), e del 4 marzo 2015, Fipa Group e a. (C‑534/13, EU:C:2015:140, punti 39 e 40).
( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 1985, Abels (C‑135/83, EU:C:1985:55, punto 13) e conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Berliner Kindl Brauerei (C‑208/98, EU:C:1999:537, paragrafo 32).
( 8 ) Il corsivo è mio.
( 9 ) V. considerando 42, 43, 5 e 51 della direttiva 2009/72. V. anche, in tal senso, Johnston, A., e Block, G., EU Energy Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, n. 2.45.
( 10 ) V. Delvaux, B., Eu Law and the Development of a Sustainable, Competitive and Secure Energy Policy, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2013, n. 141.
( 11 ) V. considerando 8 e 39 della direttiva 2009/72.
( 12 ) V. considerando 3, 4, 5 e 7 della direttiva 2009/72.
( 13 ) V. considerando 19 e 20 della direttiva 2011/70/Euratom, del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU 2011, L 199, pag. 48), e punto i) del preambolo della convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi adottato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica il 5 settembre 1997.
( 14 ) Il corsivo è mio.
( 15 ) V. articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.
( 16 ) V. articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/72.
( 17 ) V. articolo 3, paragrafi 10 e 13, della direttiva 2009/72.
( 18 ) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37).
( 19 ) V. sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 79). V. anche, per un’applicazione implicita di tale motivazione, con riferimento agli articoli 15, paragrafo 7, e 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punti 64 e 66).
( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2017, RPO (C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 41).
( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 81).
( 22 ) Lenaerts, K., e Van Nuffel, P., European Union Law, Sweet & Maxwell, 3a ed., Londra, 2011, num. 7-061.
( 23 ) Sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43, punto 42). V. anche, inter alia, sentenze del 1o ottobre 2015, O (C‑432/14, EU:C:2015:643, punto 32), e del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di genere e diritti pensionistici) (C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 42).
( 24 ) Sentenza del 4 giugno 2015 (C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 79).
( 25 ) V. sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 78).
( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2018, Montag (C‑480/17, EU:C:2018:987, punto 34).
( 27 ) Secondo il giudice del rinvio, le risorse pubbliche necessarie per rendere la gestione e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi possibili e sostenibili sarebbero coperte da almeno quattro imposte destinate a sostenere il Fondo nacional para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos (Fondo nazionale per il finanziamento delle attività ai sensi del piano generale per i rifiuti radioattivi) (punto 8.3, pagina 26, della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑80/18). Il giudice del rinvio invoca anche l’obbligo per i produttori di energia elettronucleare di assumersi responsabilità civile fino a un massimo di EUR 1200 milioni. In aggiunta a tali obblighi, l’Endesa Generación fa anche valere che gli impianti nucleari in Spagna sono soggetti a imposte per finanziare il Consiglio per la sicurezza nucleare e a imposte per finanziare l’assegnazione di corpi di sicurezza dello Stato per garantire la sicurezza degli impianti.
( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium,C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 81).